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Document 32010D0759

2010/759/UE: Decisione del Consiglio, del 2 dicembre 2010 , sull’opportunità di sottoporre a misure di controllo il 4-methylmethcathinone (mefedrone)

GU L 322 del 8.12.2010, pp. 44–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/759/oj

8.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 322/44


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 2 dicembre 2010

sull’opportunità di sottoporre a misure di controllo il 4-methylmethcathinone (mefedrone)

(2010/759/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione 2005/387/GAI del Consiglio, del 10 maggio 2005, relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove sostanze psicoattive (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 3,

vista l’iniziativa della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6 della decisione 2005/387/GAI, il comitato scientifico allargato dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT), riunito in sessione straordinaria, ha redatto una relazione di valutazione dei rischi sul 4-methylmethcathinone (mefedrone). Tale relazione è stata trasmessa alla Commissione, cui è pervenuta il 3 agosto 2010.

(2)

Il mefedrone è un catinone sintetico legalmente prodotto e distribuito soprattutto in Asia, mentre la confezione definitiva parrebbe aver luogo in Europa. Il mefedrone è generalmente venduto in polvere, ma anche in forma di capsule o compresse. Può essere acquistato via Internet, in negozi di sostanze psicotrope legali (head shops) e da spacciatori di strada. Su Internet il mefedrone è spesso commercializzato come «fertilizzante», «sale da bagno», o «sostanza chimica sperimentale». È molto raramente commercializzato come sostanza psicoattiva legale (legal high) e generalmente non si fa riferimento, o non si forniscono informazioni concrete in merito, ai suoi potenziali effetti psicoattivi.

(3)

Gli effetti specifici del mefedrone sono difficili da valutare perché è essenzialmente utilizzato in combinazione con sostanze quali alcol o altri stimolanti. Si ritiene che il mefedrone abbia effetti sull’organismo analoghi a quelli di altre droghe stimolanti, in particolare l’ecstasy (MDMA). Tuttavia, il suo picco d’azione relativamente breve, che induce a ripeterne l’assunzione, lo rende assimilabile alla cocaina. Alcune prove fanno presumere che possa essere assunto in alternativa a stimolanti illegali, comporti un elevato rischio di abuso e dia potenzialmente luogo a dipendenza. Per analizzare dettagliatamente il potenziale di dipendenza di tale droga sarebbe necessario effettuare studi più approfonditi.

(4)

Nell’Unione sono state segnalati due casi di decessi nell’ambito dei quali il mefedrone appare come unica causa della morte. In almeno altri 37 casi di decesso l’autopsia ha rilevato tracce di mefedrone.

(5)

Ventidue Stati membri hanno segnalato sequestri di mefedrone in polvere o in compresse. Non si dispone di informazioni sufficienti a determinare il trattamento o la distribuzione del mefedrone su larga scala e il coinvolgimento della criminalità organizzata. Alcuni elementi sembrano indicare che nei paesi in cui è stato sottoposto a controllo il mefedrone resta disponibile sul mercato nero.

(6)

Il mefedrone non ha alcuna proprietà terapeutica accertata o riconosciuta nell’Unione e nessun elemento indica che possa essere utilizzato per fini legittimi.

(7)

Attualmente, il mefedrone non è oggetto di alcuna valutazione e non è stato valutato nel quadro delle Nazioni Unite. In undici Stati membri è soggetto a misure di controllo nel quadro delle rispettive legislazioni antidroga, conformemente agli obblighi che loro incombono in virtù della convenzione delle Nazioni Unite del 1971 sulle sostanze psicotrope. Due Stati membri applicano misure di controllo al mefedrone nell’ambito della propria legislazione sui prodotti farmaceutici.

(8)

La valutazione dei rischi non apporta prove scientifiche inconfutabili e fa rilevare che è necessario effettuare ulteriori studi sui rischi che il mefedrone comporta in generale sul piano medico e sociale. Tuttavia, tenuto conto delle sue proprietà stimolanti, del suo potenziale in termini di attrazione e dipendenza per i consumatori, dei rischi per la salute, dell’assenza di proprietà terapeutiche — e pertanto dell’esigenza di rispettare il principio di precauzione — il mefedrone dovrebbe essere oggetto di misure di controllo.

(9)

Poiché undici Stati membri hanno già provveduto a metterlo sotto controllo, sottoponendo il mefedrone a misure di controllo in tutto il territorio dell’Unione si potrebbe contribuire ad evitare problemi nel quadro dell’applicazione transfrontaliera della legislazione e della cooperazione giudiziaria,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri adottano le misure necessarie, in conformità alle proprie leggi nazionali, per sottoporre il 4-methylmethcathinone (mefedrone) a misure di controllo e alle sanzioni penali previste dalle rispettive legislazioni, conformemente agli obblighi loro incombenti in virtù della convenzione delle Nazioni Unite del 1971 sulle sostanze psicotrope.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 2 dicembre 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

M. WATHELET


(1)   GU L 127 del 20.5.2005, pag. 32.


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