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Document 32010D0672

    2010/672/UE: Decisione della Commissione, del 5 novembre 2010 , che riconosce in linea di massima la completezza dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato in vista della possibile iscrizione delle sostanze penflufen e fluxapyroxad nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(2010) 7439] Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 290 del 6.11.2010, p. 51–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/672/oj

    6.11.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 290/51


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 5 novembre 2010

    che riconosce in linea di massima la completezza dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato in vista della possibile iscrizione delle sostanze penflufen e fluxapyroxad nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio

    [notificata con il numero C(2010) 7439]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2010/672/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva 91/414/CEE dispone la compilazione di un elenco UE delle sostanze attive di cui è autorizzata l’incorporazione nei prodotti fitosanitari.

    (2)

    Il 9 dicembre 2009 la società Bayer CropScience AG ha presentato alle autorità del Regno Unito il fascicolo relativo alla sostanza attiva penflufen, chiedendone l’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

    (3)

    L’11 dicembre 2009 la società BASF SE ha presentato alle autorità del Regno Unito il fascicolo relativo alla sostanza attiva fluxapyroxad, chiedendone l’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

    (4)

    Le autorità del Regno Unito hanno comunicato alla Commissione che, in base ad un primo esame, i fascicoli relativi alle sostanze attive in oggetto risultano conformi alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui all’allegato II della direttiva 91/414/CEE. I fascicoli presentati risultano inoltre conformi alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE per un prodotto fitosanitario contenente le sostanze attive in questione. A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, i fascicoli sono stati successivamente trasmessi dai richiedenti alla Commissione e agli altri Stati membri e sottoposti al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

    (5)

    Con la presente decisione viene ufficialmente confermato, a livello dell’Unione europea, che i fascicoli sono considerati conformi in linea di massima alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui all’allegato II e, per almeno un prodotto fitosanitario contenente le sostanze attive in questione, a quelle di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE.

    (6)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    I fascicoli relativi alle sostanze attive di cui all’allegato della presente decisione, presentati alla Commissione e agli Stati membri ai fini dell’iscrizione di tali sostanze nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, soddisfano in linea di massima le prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui all’allegato II della direttiva 91/414/CEE.

    Essi soddisfano inoltre le prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE per un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, tenuto conto degli impieghi proposti.

    Articolo 2

    Lo Stato membro relatore prosegue l’esame particolareggiato dei fascicoli di cui all’articolo 1 e comunica alla Commissione, il più rapidamente possibile e comunque entro il 31 dicembre 2011, le conclusioni del suo esame unitamente alle eventuali raccomandazioni sull’iscrizione o meno nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE delle sostanze attive indicate all’articolo 1 e sulle eventuali condizioni per tale iscrizione.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2010.

    Per la Commissione

    John DALLI

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.


    ALLEGATO

    SOSTANZA ATTIVA OGGETTO DELLA PRESENTE DECISIONE

    Denominazione comune, numero d’identificazione CIPAC

    Richiedente

    Data della domanda

    Stato membro relatore

    Penflufen

    n. CIPAC: 826

    Bayer CropScience AG

    9 dicembre 2009

    UK

    Fluxapyroxad

    n. CIPAC: Non ancora assegnato

    BASF SE

    11 dicembre 2009

    UK


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