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Document 32009R1296

    Regolamento (UE, Euratom) n. 1296/2009 del Consiglio, del 23 dicembre 2009 , che adegua con effetto dal 1 o luglio 2009 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea ed i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e pensioni

    GU L 348 del 29.12.2009, p. 10–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1296/oj

    29.12.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 348/10


    REGOLAMENTO (UE, EURATOM) N. 1296/2009 DEL CONSIGLIO

    del 23 dicembre 2009

    che adegua con effetto dal 1o luglio 2009 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea ed i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e pensioni

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’unione europea, in particolare l’articolo 12,

    visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (1), in particolare gli articoli 63, 64, 65 e 82 dello statuto e gli allegati VII, XI e XIII, e l’articolo 20, paragrafo 1, e gli articoli 64, 92 e 132 del regime applicabile agli altri agenti,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Per garantire che il potere di acquisto dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità evolva in parallelo a quello dei funzionari nazionali degli Stati membri, è opportuno procedere all’adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee a titolo dell’esame annuale 2009.

    (2)

    L’adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni proposto dalla Commissione dovrebbe essere modificato in considerazione della crisi finanziaria ed economica e nel quadro della politica economica e sociale dell’Unione. La situazione dovrebbe essere rivista all’occorrenza,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Con effetto dal 1o luglio 2009, la data «1o luglio 2008» di cui all’articolo 63, secondo comma, dello statuto è sostituita dalla data «1o luglio 2009».

    Articolo 2

    Con effetto dal 1o luglio 2009, all’articolo 66 dello statuto la tabella degli stipendi base mensili per il calcolo delle retribuzioni e delle pensioni è sostituita dalla seguente tabella:

    1.7.2009

    SCATTO

    GRADO

    1

    2

    3

    4

    5

    16

    16 600,62

    17 298,20

    18 025,09

     

     

    15

    14 672,17

    15 288,71

    15 931,17

    16 374,40

    16 600,62

    14

    12 967,74

    13 512,67

    14 080,49

    14 472,23

    14 672,17

    13

    11 461,32

    11 942,94

    12 444,80

    12 791,03

    12 967,74

    12

    10 129,89

    10 555,56

    10 999,12

    11 305,13

    11 461,32

    11

    8 953,13

    9 329,35

    9 721,38

    9 991,85

    10 129,89

    10

    7 913,07

    8 245,59

    8 592,08

    8 831,12

    8 953,13

    9

    6 993,83

    7 287,72

    7 593,96

    7 805,24

    7 913,07

    8

    6 181,38

    6 441,13

    6 711,79

    6 898,52

    6 993,83

    7

    5 463,30

    5 692,88

    5 932,10

    6 097,14

    6 181,38

    6

    4 828,65

    5 031,55

    5 242,99

    5 388,85

    5 463,30

    5

    4 267,72

    4 447,05

    4 633,92

    4 762,85

    4 828,65

    4

    3 771,95

    3 930,45

    4 095,61

    4 209,56

    4 267,72

    3

    3 333,77

    3 473,86

    3 619,84

    3 720,55

    3 771,95

    2

    2 946,50

    3 070,31

    3 199,33

    3 288,34

    3 333,77

    1

    2 604,21

    2 713,64

    2 827,67

    2 906,34

    2 946,50

    Articolo 3

    Con effetto dal 1o luglio 2009, i coefficienti correttori da applicare alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti a norma dell’articolo 64 dello statuto sono stabiliti come indicato nella seconda colonna della tabella in appresso.

    Con effetto dal 1o gennaio 2010, i coefficienti correttori da applicare ai trasferimenti effettuati dai funzionari e dagli altri agenti a norma dell’articolo 17, paragrafo 3, dell’allegato VII dello statuto sono stabiliti come indicato nella terza colonna della seguente tabella.

    Con effetto dal 1o luglio 2009, i coefficienti correttori da applicare alle pensioni a norma dell’articolo 20, paragrafo 1, dell’allegato XIII dello statuto sono stabiliti come indicato nella quarta colonna della seguente tabella.

    Con effetto dal 16 maggio 2009, i coefficienti correttori da applicare alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti a norma dell’articolo 64 dello statuto sono stabiliti come indicato nella quinta colonna della seguente tabella. La data di efficacia dell’adeguamento annuale per le sedi di servizio in questione è il 16 maggio 2009.

    Con effetto dal 1o maggio 2009, i coefficienti correttori da applicare alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti a norma dell’articolo 64 dello statuto sono stabiliti come indicato nella sesta colonna della seguente tabella. La data di efficacia dell’adeguamento annuale per le sedi di servizio in questione è il 1o maggio 2009.

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    Stato/località

    Retribuzione

    1.7.2009

    Trasferimento

    1.1.2010

    Pensione

    1.7.2009

    Retribuzione

    16.5.2009

    Retribuzione

    1.5.2009

    Bulgaria

     

    62,0

    100,0

    69,2

     

    Repubblica ceca

    88,3

    80,4

    100,0

     

     

    Danimarca

    138,7

    133,9

    133,9

     

     

    Germania

    98,4

    98,8

    100,0

     

     

    Bonn

    98,6

     

     

     

     

    Karlsruhe

    95,9

     

     

     

     

    Monaco

    106,1

     

     

     

     

    Estonia

    82,1

    79,6

    100,0

     

     

    Irlanda

    114,7

    110,6

    110,6

     

     

    Grecia

    94,2

    93,5

    100,0

     

     

    Spagna

    99,4

    93,5

    100,0

     

     

    Francia

    115,8

    108,5

    108,5

     

     

    Italia

    110,6

    106,5

    106,5

     

     

    Varese

    97,1

     

     

     

     

    Cipro

    88,7

    91,5

    100,0

     

     

    Lettonia

    84,5

    77,1

    100,0

     

     

    Lituania

    76,5

    71,0

    100,0

     

     

    Ungheria

    81,8

    70,9

    100,0

     

     

    Malta

    85,5

    86,2

    100,0

     

     

    Paesi Bassi

    109,3

    101,1

    101,1

     

     

    Austria

    106,9

    105,9

    105,9

     

     

    Polonia

     

    64,0

    100,0

    72,2

     

    Portogallo

    87,8

    87,2

    100,0

     

     

    Romania

     

    59,1

    100,0

     

    69,3

    Slovenia

    90,8

    86,3

    100,0

     

     

    Slovacchia

    84,3

    79,0

    100,0

     

     

    Finlandia

    121,3

    116,6

    116,6

     

     

    Svezia

     

    98,0

    100,0

    102,8

     

    Regno Unito

     

    100,3

    100,3

    120,3

     

    Culham

    96,5

     

     

     

     

    Articolo 4

    Con effetto dal 1o luglio 2009, l’importo dell’indennità per congedo parentale di cui all’articolo 42 bis, secondo e terzo comma, dello statuto è fissato a 894,57 EUR e a 1 192,76 EUR per le famiglie monoparentali.

    Articolo 5

    Con effetto dal 1o luglio 2009, l’importo di base dell’assegno di famiglia di cui all’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 167,31 EUR.

    Con effetto dal 1o luglio 2009, l’importo dell’assegno per figlio a carico di cui all’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 365,60 EUR.

    Con effetto dal 1o luglio 2009, l’importo dell’indennità scolastica di cui all’articolo 3, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 248,06 EUR.

    Con effetto dal 1o luglio 2009, l’importo dell’indennità scolastica di cui all’articolo 3, paragrafo 2, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 89,31 EUR.

    Con effetto dal 1o luglio 2009, l’importo minimo dell’indennità di dislocazione di cui all’articolo 69 dello statuto e all’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 495,89 EUR.

    Con effetto dal 14 luglio 2009, l’importo dell’indennità di dislocazione di cui all’articolo 134 del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 356,48 EUR.

    Articolo 6

    Con effetto dal 1o gennaio 2010, l’indennità per chilometro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, dell’allegato VII dello statuto è adeguata come segue:

    0 EUR/km per il tratto di distanza tra

    0 e 200 km,

    0,3719 EUR/km per il tratto di distanza tra

    201 e 1 000 km,

    0,6198 EUR/km per il tratto di distanza tra

    1 001 e 2 000 km,

    0,3719 EUR/km per il tratto di distanza tra

    2 001 e 3 000 km,

    0,1238 EUR/km per il tratto di distanza tra

    3 001 e 4 000 km,

    0,0597 EUR/km per il tratto di distanza tra

    4 001 e 10 000 km,

    0 EUR/km per la distanza superiore a

    10 000 km.

    Un importo forfettario supplementare è aggiunto all’indennità chilometrica di cui sopra:

    185,92 EUR, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d’origine è compresa tra 725 km e 1 450 km,

    371,79 EUR, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d’origine è pari o superiore a 1 450 km.

    Articolo 7

    Con effetto dal 1o luglio 2009, l’importo dell’indennità giornaliera di cui all’articolo 10, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a:

    38,43 EUR per il funzionario che abbia diritto all’assegno di famiglia,

    30,98 EUR per il funzionario che non abbia diritto a tale assegno.

    Articolo 8

    Con effetto dal 1o luglio 2009, il limite inferiore per l’indennità di prima sistemazione di cui all’articolo 24, paragrafo 3, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:

    1 094,01 EUR per l’agente che abbia diritto all’assegno di famiglia,

    650,50 EUR per l’agente che non abbia diritto a tale assegno.

    Articolo 9

    Con effetto dal 1o luglio 2009, il limite inferiore per l’indennità di disoccupazione di cui all’articolo 28 bis, paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 1 312,02 EUR, il limite superiore a 2 624,05 EUR e la detrazione forfettaria a 1 192,76 EUR.

    Articolo 10

    Con effetto dal 1o luglio 2009, la tabella degli stipendi base mensili di cui all’articolo 93 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente:

    GRUPPO DI FUNZIONI

    1.7.2009

    SCATTO

    GRADO

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    IV

    18

    5 722,65

    5 841,66

    5 963,14

    6 087,15

    6 213,73

    6 342,95

    6 474,86

    17

    5 057,83

    5 163,01

    5 270,38

    5 379,98

    5 491,86

    5 606,07

    5 722,65

    16

    4 470,24

    4 563,20

    4 658,10

    4 754,97

    4 853,85

    4 954,79

    5 057,83

    15

    3 950,91

    4 033,08

    4 116,95

    4 202,56

    4 289,96

    4 379,17

    4 470,24

    14

    3 491,92

    3 564,54

    3 638,66

    3 714,33

    3 791,58

    3 870,43

    3 950,91

    13

    3 086,25

    3 150,43

    3 215,95

    3 282,82

    3 351,09

    3 420,78

    3 491,92

    III

    12

    3 950,85

    4 033,01

    4 116,87

    4 202,48

    4 289,87

    4 379,08

    4 470,14

    11

    3 491,89

    3 564,50

    3 638,62

    3 714,29

    3 791,52

    3 870,37

    3 950,85

    10

    3 086,24

    3 150,42

    3 215,93

    3 282,80

    3 351,07

    3 420,75

    3 491,89

    9

    2 727,71

    2 784,44

    2 842,34

    2 901,44

    2 961,78

    3 023,37

    3 086,24

    8

    2 410,84

    2 460,97

    2 512,15

    2 564,39

    2 617,71

    2 672,15

    2 727,71

    II

    7

    2 727,65

    2 784,38

    2 842,30

    2 901,42

    2 961,76

    3 023,37

    3 086,25

    6

    2 410,72

    2 460,86

    2 512,04

    2 564,29

    2 617,63

    2 672,07

    2 727,65

    5

    2 130,61

    2 174,93

    2 220,16

    2 266,34

    2 313,48

    2 361,60

    2 410,72

    4

    1 883,05

    1 922,22

    1 962,20

    2 003,01

    2 044,67

    2 087,20

    2 130,61

    I

    3

    2 319,77

    2 367,92

    2 417,06

    2 467,23

    2 518,43

    2 570,70

    2 624,05

    2

    2 050,78

    2 093,34

    2 136,79

    2 181,14

    2 226,40

    2 272,61

    2 319,77

    1

    1 812,98

    1 850,61

    1 889,01

    1 928,22

    1 968,24

    2 009,09

    2 050,78

    Articolo 11

    Con effetto dal 1o luglio 2009, il limite inferiore per l’indennità di prima sistemazione di cui all’articolo 94 del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:

    822,88 EUR per l’agente che abbia diritto all’assegno di famiglia,

    487,86 EUR per l’agente che non abbia diritto a tale assegno.

    Articolo 12

    Con effetto dal 1o luglio 2009, il limite inferiore per l’indennità di disoccupazione di cui all’articolo 96, paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 984,02 EUR, il limite superiore a 1 968,04 EUR e la detrazione forfettaria a 894,57 EUR.

    Con effetto dal 14 luglio 2009, il limite inferiore per l’indennità di disoccupazione di cui all’articolo 136 del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 865,73 EUR e il limite superiore a 2 037,00 EUR.

    Articolo 13

    Con effetto dal 1o luglio 2009, le indennità per servizi continui o a turni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 (2) sono fissate rispettivamente a 374,98 EUR, 565,98 EUR, 618,82 EUR e 843,65 EUR.

    Articolo 14

    Con effetto dal 1o luglio 2009, agli importi di cui all’articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio (3) si applica il coefficiente 5,412934.

    Articolo 15

    Con effetto dal 1o luglio 2009, la tabella di cui all’articolo 8, paragrafo 2, dell’allegato XIII dello statuto è sostituita dalla tabella seguente:

    1.7.2009

    SCATTO

    GRADO

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    16

    16 600,62

    17 298,20

    18 025,09

    18 025,09

    18 025,09

    18 025,09

     

     

    15

    14 672,17

    15 288,71

    15 931,17

    16 374,40

    16 600,62

    17 298,20

     

     

    14

    12 967,74

    13 512,67

    14 080,49

    14 472,23

    14 672,17

    15 288,71

    15 931,17

    16 600,62

    13

    11 461,32

    11 942,94

    12 444,80

    12 791,03

    12 967,74

     

     

     

    12

    10 129,89

    10 555,56

    10 999,12

    11 305,13

    11 461,32

    11 942,94

    12 444,80

    12 967,74

    11

    8 953,13

    9 329,35

    9 721,38

    9 991,85

    10 129,89

    10 555,56

    10 999,12

    11 461,32

    10

    7 913,07

    8 245,59

    8 592,08

    8 831,12

    8 953,13

    9 329,35

    9 721,38

    10 129,89

    9

    6 993,83

    7 287,72

    7 593,96

    7 805,24

    7 913,07

     

     

     

    8

    6 181,38

    6 441,13

    6 711,79

    6 898,52

    6 993,83

    7 287,72

    7 593,96

    7 913,07

    7

    5 463,30

    5 692,88

    5 932,10

    6 097,14

    6 181,38

    6 441,13

    6 711,79

    6 993,83

    6

    4 828,65

    5 031,55

    5 242,99

    5 388,85

    5 463,30

    5 692,88

    5 932,10

    6 181,38

    5

    4 267,72

    4 447,05

    4 633,92

    4 762,85

    4 828,65

    5 031,55

    5 242,99

    5 463,30

    4

    3 771,95

    3 930,45

    4 095,61

    4 209,56

    4 267,72

    4 447,05

    4 633,92

    4 828,65

    3

    3 333,77

    3 473,86

    3 619,84

    3 720,55

    3 771,95

    3 930,45

    4 095,61

    4 267,72

    2

    2 946,50

    3 070,31

    3 199,33

    3 288,34

    3 333,77

    3 473,86

    3 619,84

    3 771,95

    1

    2 604,21

    2 713,64

    2 827,67

    2 906,34

    2 946,50

     

     

     

    Articolo 16

    Con effetto dal 1o luglio 2009, ai fini dell’applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1, dell’allegato XIII dello statuto, l’importo dell’indennità forfettaria di cui all’ex articolo 4 bis dell’allegato VII dello statuto in vigore anteriormente al 1o maggio 2004 è fissato a:

    129,36 EUR al mese per i funzionari inquadrati nei gradi C 4 o C 5,

    198,33 EUR al mese per i funzionari inquadrati nei gradi C 1, C 2 o C 3.

    Articolo 17

    Con effetto dal 14 luglio 2009, la tabella degli stipendi base mensili di cui all’articolo 133 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente:

    Grado

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    Stipendi base per lavoro a tempo pieno

    1 649,12

    1 921,23

    2 083,02

    2 258,43

    2 448,62

    2 654,81

    2 878,37

    Grado

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    14

    Stipendi base per lavoro a tempo pieno

    3 120,77

    3 383,57

    3 668,50

    3 977,43

    4 312,37

    4 675,52

    5 069,25

    Grado

    15

    16

    17

    18

    19

     

     

    Stipendi base per lavoro a tempo pieno

    5 496,13

    5 958,97

    6 460,77

    7 004,85

    7 594,73

     

     

    Articolo 18

    Il presente regolamento, se necessario, è rivisto e a tale scopo la Commissione, ove opportuno, presenta una proposta di modifica del presente regolamento sulla quale il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

    Articolo 19

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 23 dicembre 2009.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    C. BILDT


    (1)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

    (2)  Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio, del 9 febbraio 1976, che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l’ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari che esercitano le loro funzioni nel contesto di un servizio continuo o a turni (GU L 38 del 13.2.1976, pag. 1).

    (3)  Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d’applicazione dell’imposta a profitto delle Comunità europee (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8).


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