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Document 32008R1182

    Regolamento (CE) n. 1182/2008 della Commissione, del 28 novembre 2008 , recante fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto all'ammasso privato di burro per il 2009

    GU L 319 del 29.11.2008, p. 49–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/08/2016; abrog. impl. da 32016R1238

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1182/oj

    29.11.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 319/49


    REGOLAMENTO (CE) N. 1182/2008 DELLA COMMISSIONE

    del 28 novembre 2008

    recante fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto all'ammasso privato di burro per il 2009

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 43, lettere a) e d), in combinato disposto con l'articolo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono concessi aiuti per l'ammasso privato di burro.

    (2)

    L'andamento dei prezzi e delle scorte di burro denota uno squilibrio del mercato che può essere eliminato o attenuato mediante un ammasso stagionale. In considerazione dell'attuale situazione del mercato, è opportuno concedere un aiuto per l'ammasso privato di burro a decorrere dal 1o gennaio 2009.

    (3)

    Il regolamento (CE) n. 826/2008 della Commissione, del 20 agosto 2008, recante norme comuni per la concessione di aiuti all'ammasso privato per taluni prodotti agricoli (2) ha stabilito norme comuni per l'applicazione del regime di aiuto all'ammasso privato.

    (4)

    A norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 826/2008, gli aiuti fissati anticipatamente sono concessi secondo le modalità e le condizioni stabilite al capo III dello stesso regolamento.

    (5)

    Per agevolare l'applicazione del presente provvedimento tenendo conto della prassi invalsa negli Stati membri, il disposto dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 826/2008 deve riferirsi unicamente a prodotti che sono stati interamente conferiti all'ammasso. Occorre pertanto derogare all'articolo citato.

    (6)

    A norma dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1234/2007, l'importo dell'aiuto è fissato in base alle spese di ammasso e all'andamento prevedibile dei prezzi del burro fresco e del burro immagazzinato.

    (7)

    È opportuno fissare l'importo dell'aiuto in funzione delle spese di entrata e uscita dei prodotti in questione e delle spese giornaliere di deposito in magazzino frigorifero e di finanziamento.

    (8)

    A fini di semplificazione e di efficienza amministrativa, se la domanda di aiuto contiene già le informazioni richieste sul luogo di ammasso, è opportuno dispensare il richiedente dall'obbligo di comunicare le stesse informazioni dopo la stipula del contratto, come prescritto dall'articolo 20, primo comma, lettera a), del regolamento (CE) n. 826/2008.

    (9)

    A fini di semplificazione e di efficienza logistica, si può dispensare il contraente dall'obbligo di indicare il numero di contratto su ciascuna unità immagazzinata se il numero di contratto è riportato nel registro del magazzino.

    (10)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il presente regolamento prevede un aiuto all'ammasso privato di burro salato e non salato di cui all'articolo 28, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 per i contratti stipulati nel 2009.

    Articolo 2

    1.   Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applica il regolamento (CE) n. 826/2008.

    2.   In deroga all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 826/2008, le domande riguardano unicamente prodotti che sono stati interamente conferiti all'ammasso.

    Articolo 3

    L'unità di misura di cui all'articolo 16, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 826/2008 è il «lotto all'ammasso», definito come il quantitativo del prodotto di cui al presente regolamento, del peso minimo di una tonnellata, di composizione e qualità omogenee, proveniente dallo stesso stabilimento ed entrato all'ammasso lo stesso giorno nello stesso magazzino.

    Articolo 4

    1.   L'aiuto per i prodotti di cui all'articolo 1 ammonta a:

    15,62 EUR per tonnellata immagazzinata, per le spese fisse di magazzinaggio;

    0,44 EUR per tonnellata e per giorno di ammasso contrattuale.

    2.   L'entrata all'ammasso contrattuale ha luogo tra il 1o gennaio e il 15 agosto 2009. L'uscita dall'ammasso non può avere luogo prima del 16 agosto 2009. L'ammasso contrattuale termina il giorno precedente il giorno dell'uscita dall'ammasso o al più tardi l'ultimo giorno del mese di febbraio successivo all'entrata in magazzino.

    3.   L'aiuto può essere concesso solo se il periodo di ammasso contrattuale è compreso tra 90 e 227 giorni.

    Articolo 5

    Entro le ore 12 (ora di Bruxelles) di ogni martedì, gli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi per i quali sono stati stipulati contratti ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 826/2008, nonché i quantitativi per i quali sono state presentate domande di stipula di contratti.

    Articolo 6

    1.   Non si applica l'articolo 20, primo comma, lettera a), del regolamento (CE) n. 826/2008.

    2.   Gli Stati membri possono derogare all'obbligo di indicare il numero di contratto, di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 826/2008, se il responsabile del magazzino si impegna a riportare il numero di contratto nel registro di cui all'allegato I, punto III, dello stesso regolamento.

    Articolo 7

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica alle domande di aiuto presentate a decorrere dal 1o gennaio 2009.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2008.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

    (2)  GU L 223 del 21.8.2008, pag. 3.


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