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Document 32008R1181

    Regolamento (CE) n. 1181/2008 della Commissione, del 28 novembre 2008 , che modifica il regolamento (CE) n. 616/2007 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame originario del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi

    GU L 319 del 29.11.2008, p. 47–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrog. impl. da 32020R0760

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1181/oj

    29.11.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 319/47


    REGOLAMENTO (CE) N. 1181/2008 DELLA COMMISSIONE

    del 28 novembre 2008

    che modifica il regolamento (CE) n. 616/2007 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame originario del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 144, paragrafo 1, e l’articolo 148, in combinato disposto con l’articolo 4,

    vista la decisione 2007/360/CE del Consiglio, del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame (2), in particolare l’articolo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 616/2007 della Commissione (3), all’atto della presentazione di una domanda di titolo occorre costituire una cauzione di 50 EUR/100 kg.

    (2)

    Tenendo conto delle nuove condizioni applicabili alle importazioni di prodotti originari del Brasile è opportuno fissare l’importo della cauzione relativa al titolo a un livello che permetta di garantire una gestione adeguata dei contingenti tariffari e un accesso soddisfacente degli operatori ai medesimi.

    (3)

    Sempre ai fini di una gestione adeguata, tenendo conto della riduzione della cauzione, è opportuno aumentare la quantità massima che ogni operatore è autorizzato a chiedere per i contingenti del gruppo 1.

    (4)

    Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 616/2007.

    (5)

    Dato che il periodo di presentazione delle domande per il prossimo sottoperiodo inizia il 1o dicembre 2008 è indispensabile che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla medesima data.

    (6)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All’articolo 4 del regolamento (CE) n. 616/2007, il testo del paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

    «5.   La domanda di titolo verte su un quantitativo di almeno 100 tonnellate e non superiore al 10 % del quantitativo disponibile per il contingente di cui trattasi nel periodo o nel sottoperiodo considerato. Tuttavia, per i gruppi 2 e 3 la domanda di titolo verte su un quantitativo non superiore al 5 % del quantitativo disponibile per il contingente di cui trattasi nel sottoperiodo considerato.

    Per i gruppi 3, 6 e 8, il quantitativo minimo su cui deve vertere la domanda di titolo è ridotto a 10 tonnellate.».

    Articolo 2

    All’articolo 5 del regolamento (CE) n. 616/2007, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   All’atto della presentazione di una domanda di titolo è depositata una cauzione pari a 50 EUR/100 kg.

    Tuttavia, per le domande relative ai gruppi 1, 4 e 7, l’importo della cauzione è pari a 10 EUR/100 kg».

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o dicembre 2008.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2008.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

    (2)  GU L 138 del 30.5.2007, pag. 10.

    (3)  GU L 142 del 5.6.2007, pag. 5.


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