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Document 32008D0610
2008/610/EC: Commission Decision of 24 July 2008 amending Decision 2008/155/EC as regards certain embryo collection and production teams in Canada and the United States (notified under document number C(2008) 3748) (Text with EEA relevance)
2008/610/CE: Decisione della Commissione, del 24 luglio 2008 , che modifica la decisione 2008/155/CE relativamente ad alcuni gruppi di raccolta e produzione di embrioni in Canada e negli Stati Uniti [notificata con il numero C(2008) 3748] (Testo rilevante ai fini del SEE)
2008/610/CE: Decisione della Commissione, del 24 luglio 2008 , che modifica la decisione 2008/155/CE relativamente ad alcuni gruppi di raccolta e produzione di embrioni in Canada e negli Stati Uniti [notificata con il numero C(2008) 3748] (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 197 del 25.7.2008, p. 57–58
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009
25.7.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 197/57 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 24 luglio 2008
che modifica la decisione 2008/155/CE relativamente ad alcuni gruppi di raccolta e produzione di embrioni in Canada e negli Stati Uniti
[notificata con il numero C(2008) 3748]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/610/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2008/155/CE della Commissione, del 14 febbraio 2008, che stabilisce un elenco dei gruppi di raccolta e produzione di embrioni di paesi terzi riconosciuti ai fini dell’importazione di embrioni di bovini nella Comunità (2) dispone che gli Stati membri importino embrioni dai paesi terzi soltanto se sono stati raccolti, trattati e immagazzinati da gruppi di raccolta e produzione elencati nell’allegato della suddetta decisione. |
(2) |
Il Canada e gli Stati Uniti d’America hanno chiesto di modificare tale elenco per quanto concerne il loro paese relativamente ad alcuni gruppi di raccolta di embrioni. |
(3) |
Il Canada e gli Stati Uniti d’America hanno fornito garanzie per quanto riguarda il rispetto delle norme fissate dalla direttiva 89/556/CEE e i gruppi di raccolta interessati sono stati ufficialmente riconosciuti dai servizi veterinari di tali paesi ai fini dell’esportazione nella Comunità. |
(4) |
Occorre pertanto modificare conseguentemente la decisione 2008/155/CE. |
(5) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato della decisione 2008/155/CE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2008.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2006/60/CE della Commissione (GU L 31 del 3.2.2006, pag. 24).
(2) GU L 50 del 23.2.2008, pag. 51. Decisione modificata dalla decisione 2008/449/CE (GU L 157 del 17.6.2008, pag. 108).
ALLEGATO
L’allegato della decisione 2008/155/CE è modificato come segue.
1) |
La riga corrispondente al gruppo di raccolta di embrioni per il Canada n. E 71 è sostituita dalla seguente:
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2) |
La riga corrispondente al gruppo di raccolta di embrioni per il Canada n. E 817 è sostituita dalla seguente:
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3) |
Si inserisce la seguente riga per il Canada:
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4) |
La riga corrispondente al gruppo di raccolta di embrioni per gli Stati Uniti n. 93MD062 E 1139 è sostituita dalla seguente:
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5) |
La riga corrispondente al gruppo di raccolta di embrioni per gli Stati Uniti n. 93MD063 E 1139 è sostituita dalla seguente:
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6) |
Si aggiungono le seguenti righe per gli Stati Uniti:
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