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Document 32008R0708

Regolamento (CE) n. 708/2008 della Commissione, del 24 luglio 2008 , che modifica il regolamento (CE) n. 1266/2007 per quanto riguarda le condizioni alle quali è possibile esentare taluni animali appartenenti a specie sensibili dal divieto di uscita di cui alla direttiva 2000/75/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 197 del 25.7.2008, p. 18–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32020R0689

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/708/oj

25.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 197/18


REGOLAMENTO (CE) N. 708/2008 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 1266/2007 per quanto riguarda le condizioni alle quali è possibile esentare taluni animali appartenenti a specie sensibili dal divieto di uscita di cui alla direttiva 2000/75/CE del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (1), e in particolare l’articolo 9, parafrafo 1, lettera c), gli articoli 11 e 12 e l’articolo 19, 3o comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1266/2007 (2) della Commissione fissa le norme relative alla lotta, al controllo, alla vigilanza e alla limitazione dei movimenti degli animali sensibili alla febbre catarrale, all’interno delle zone soggette a restrizione e da esse provenienti. Esso stabilisce anche le condizioni per l’esenzione dal divieto d’uscita, di cui alla direttiva 2000/75/CE, e che si applica ai movimenti degli animali ricettivi, al loro sperma, ovuli ed embrioni.

(2)

Secondo nuovi dati scientifici raccolti da vari Stati membri sulla patogenesi del virus della febbre catarrale, è probabile che la trasmissione transplacentare del virus della febbre catarrale avvenga almeno per il sierotipo 8. Vanno pertanto mantenute le misure precauzionali adottate per impedire l’eventuale diffusione di tale malattia da parte di femmine gravide o di taluni animali appena nati, previste dal regolamento (CE) n.1266/2007, quale modificato dal regolamento (CE) n. 384/2008 della Commissione (3).

(3)

Animali che, prima dell’inseminazione artificiale o dell’accoppiamento, erano immuni alla febbre catarrale, perché vaccinati con un vaccino vivo modificato o uno inattivato, si ritiene non comportino rischi significativi riguardo a tale malattia purché tra la vaccinazione e l’inseminazione, o l’accoppiamento, sia trascorso tempo sufficiente. Il regolamento (CE) n. 1266/2007, quale modificato dal regolamento (CE) n. 384/2008, tratta solo animali vaccinati con vaccini inattivati.

(4)

Poiché informazioni scientifiche preliminari recentemente raccolte negano che esista un rischio supplementare connesso alle femmine gravide, vaccinate almeno 60 giorni prima dell’inseminazione o dell’accoppiamento con vaccini vivi modificati, dovrebbe essere possibile esentare dal divieto d’uscita tutti gli animali vaccinati e immunizzati con vaccini vivi, inattivati o modificati, se tra la vaccinazione e l’inseminazione o l’accoppiamento è trascorso un lasso di tempo sufficiente.

(5)

Gli animali che non soddisfano tutti i requisiti necessari, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1266/2007, per essere spostati da un’azienda in una zona soggetta a restrizioni a un’altra al di fuori di una tale zona, ma che vanno esportati verso un paese terzo non comportano rischi supplementari per lo stato di salute della Comunità, poiché non sono destinati a un’azienda comunitaria. Di conseguenza, i requisiti del loro spostamento verso il punto d’uscita, definito dalla decisione 93/444/CEE della Commissione, del 2 luglio 1993, relativa alle modalità degli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti destinati ad essere esportati nei paesi terzi (4), non devono essere più severi di quelli applicati agli animali inviati ai macelli in conformità all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1266/2007. Pertanto, se tali animali sono accompagnati da un certificato ai sensi della decisione 93/444/CEE della Commissione, non va richiesta alcuna ulteriore certificazione relativa alle condizioni di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 1266/2007. Va dunque cancellato il riferimento alla decisione 93/444/CEE nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1266/2007.

(6)

Se, per la lunghezza del trasporto degli animali verso un macello o il punto d’uscita e in ottemperanza alle norme per il benessere degli animali, è previsto un periodo di riposo, sarà possibile applicare le deroghe per i movimenti di tali animali solo se il periodo di riposo ha luogo in un punto di controllo sito nella stessa zona soggetta a restrizioni dell’azienda d’origine, perché solo in tal caso non esistono rischi supplementari connessi all’interruzione del trasporto diretto verso i posti di controllo.

(7)

Il regolamento (CE) n. 1266/2007 va perciò modificato di conseguenza.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1266/2007 è modificato come segue:

(1)

L’articolo 8 viene così modificato:

a)

al paragrafo 4, il testo della lettera b) è sostituito dal testo seguente:

«b)

gli animali siano trasportati

sotto controllo veterinario al macello di destinazione, dove saranno macellati entro 24 ore dall’arrivo e

direttamente, a meno che il periodo di riposo di cui al regolamento (CE) n. 1/2005 (5) non abbia luogo in un punto di controllo situato nella stessa zona soggetta a restrizioni.

b)

viene inserito il seguente paragrafo 5a:

«5a.   I movimenti di animali, non certificati ai sensi del paragrafo 1., da un’azienda di una zona soggetta a restrizioni, direttamente verso il punto d’uscita, come definito all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della decisione 93/444/CEE, per essere esportati verso un paese terzo, sono esentati dal divieto di uscita, di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c) e all’articolo 10, paragrafo 1) della direttiva 2000/75/CE, purché:

a)

nell’azienda d’origine non sia stato registrato alcun caso di febbre catarrale almeno nei 30 giorni precedenti la data di spedizione;

b)

gli animali siano trasportati al punto d’uscita

sotto controllo ufficiale e

direttamente, a meno che il periodo di riposo di cui al regolamento (CE) n. 1/2005 non abbia luogo in un punto di controllo situato nella stessa zona soggetta a restrizioni.»

c)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Per gli animali, il loro sperma, ovuli ed embrioni di cui ai paragrafi 1., 4. e 5a. del presente articolo, è aggiunta la seguente dicitura ai relativi certificati sanitari previsti dalle direttive 64/432/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE, oppure dalla decisione 93/444/CEE:

“… (Sperma, ovuli ed embrioni di animali, indicare la dicitura appropriata) conformi a … [articolo 8, paragrafo 1, lettera a) o b); o articolo 8, paragrafo 4; o articolo 8, paragrafo 5a., indicare la dicitura appropriata] del regolamento (CE) n. 1266/2007”.»

(2)

L’allegato III è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7o giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, 24 luglio 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2007/729/CE della Commissione (GU L 294 del 13.11.2007, pag. 26).

(2)  GU L 283 del 27.10.2007, pag. 37. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 394/2008 (GU L 117 dell’1.5.2008, pag. 22).

(3)  GU L 116 del 30.4.2008, pag. 3.

(4)  GU L 208 del 19.8.1993, pag. 34.

(5)  GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1


ALLEGATO

«A.   Animali

Gli animali devono essere stati protetti dagli attacchi dei vettori Culicoidi durante il trasporto verso il luogo di destinazione.

Dev’essere inoltre rispettata almeno una delle condizioni di cui ai punti da 1 a 7:

1.   gli animali devono essere stati tenuti, fino alla spedizione nel periodo stagionalmente libero da vettori definito ai sensi dell’allegato V, in una zona stagionalmente libera da febbre catarrale almeno 60 giorni prima della data del movimento e devono essere stati sottoposti a un test di identificazione dell’agente secondo il Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri (Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals) dell’Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE — “Manuale UIE degli animali terrestri”), con risultati negativi, risalente a non più di 7 giorni dalla data del movimento.

Tale test di identificazione dell’agente non è però necessario per gli Stati membri o le regioni di uno Stato membro in cui dati epidemiologici sufficienti, ottenuti grazie all’applicazione di un programma di controllo per un periodo non inferiore a 3 anni, giustificano la determinazione del periodo stagionalmente libero da vettori ai sensi dell’allegato V.

Gli Stati membri che si avvalgono di tale possibilità informano la Commissione e gli altri Stati membri nell’ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Se gli animali cui si riferisce il presente punto sono destinati al commercio intracomunitario, ai certificati medici corrispondenti, indicati nelle direttive 64/432/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE, andrà aggiunta la seguente formulazione supplementare:

“Lo/gli animale/i è/sono stato/i tenuto/i, dalla nascita o almeno per 60 giorni fino alla spedizione, in una zona stagionalmente libera da febbre catarrale durante il periodo stagionalmente libero da vettori, iniziato il … (inserire la data) ed è/sono stato/i, eventualmente, sottoposto/i (indicare, se del caso) a una prova di identificazione dell’agente secondo il Manuale UIE degli animali terrestri, con risultati negativi, su campioni risalenti a non più di 7 giorni dalla data del movimento, in conformità all’allegato III, parte A, punto 1) del regolamento (CE) n. 1266/2007.”

2.   gli animali devono essere stati protetti, fino alla spedizione, da attacchi dei vettori almeno per i 60 giorni precedenti la data della spedizione.

Se gli animali cui si riferisce il presente punto sono destinati al commercio intracomunitario, ai certificati medici corrispondenti, indicati nelle direttive 64/432/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE, andrà aggiunta la seguente formulazione supplementare:

“Animale/i conforme/i all’allegato III, parte A, punto 2) del regolamento (CE) n. 1266/2007.”

3.   gli animali devono essere tenuti fino alla spedizione in una zona stagionalmente libera dalla febbre catarrale durante il periodo stagionalmente libero da vettori, definito ai sensi dell’allegato V, o devono essere stati protetti dagli attacchi dei vettori per un periodo di almeno 28 giorni e devono essere stati sottoposti durante tale periodo a un test sierologico secondo il Manuale UIE degli animali terrestri al fine di rilevare anticorpi del gruppo virale della malattia, con risultati negativi, effettuato almeno 28 giorni dopo la data d’inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori o del periodo stagionalmente libero da vettori.

Se gli animali cui si riferisce il presente punto sono destinati al commercio intracomunitario, ai certificati medici corrispondenti, indicati nelle direttive 64/432/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE, andrà aggiunta la seguente formulazione supplementare:

“Animale/i conforme/i all’allegato III, parte A, punto 3) del regolamento (CE) n. 1266/2007.”

4.   gli animali devono essere stati tenuti fino alla spedizione in una zona stagionalmente libera dalla febbre catarrale durante il periodo stagionalmente libero da vettori definito ai sensi dell’allegato V, o essere stati protetti dagli attacchi dei vettori per un periodo di almeno 14 giorni ed essere stati sottoposti durante tale periodo a un test di identificazione dell’agente secondo il Manuale UIE degli animali terrestri, con risultati negativi, effettuato almeno 14 giorni dopo la data d’inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori o del periodo stagionalmente libero da vettori.

Se gli animali cui si riferisce il presente punto sono destinati al commercio intracomunitario, ai certificati medici corrispondenti, indicati nelle direttive 64/432/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE, andrà aggiunta la seguente formulazione supplementare:

“Animale/i conforme/i all’allegato III, parte A, punto 4) del regolamento (CE) n. 1266/2007.”

5.   gli animali devono provenire da una mandria vaccinata secondo un programma di vaccinazione adottato dall’autorità competente e devono essere stati vaccinati contro il o i sierotipi presenti o potenzialmente presenti in un’area geografica d’origine epidemiologicamente rilevante, devono essere ancora nel periodo d’immunità garantito dalle specifiche del vaccino approvato nel quadro del programma di vaccinazione e soddisfare almeno uno dei seguenti requisiti:

(a)

essere stati vaccinati più di 60 giorni prima della data del movimento;

(b)

essere stati vaccinati con un vaccino inattivato comunque prima del numero di giorni necessario per l’inizio della protezione immunitaria indicata dalle specifiche del vaccino approvato nel quadro del programma di vaccinazione ed essere stati sottoposti a un test di identificazione dell’agente secondo il Manuale UIE degli animali terrestri, con risultati negativi, effettuato almeno 14 giorni dopo l’inizio della protezione immunitaria definita dalle specifiche del vaccino approvato nel quadro del programma di vaccinazione;

(c)

essere stati precedentemente vaccinati e rivaccinati con un vaccino inattivato nel periodo di immunità garantito dalle specifiche del vaccino approvato nel quadro del programma di vaccinazione;

(d)

essere stati tenuti, durante il periodo stagionalmente libero da vettori definito ai sensi dell’allegato V in una zona stagionalmente libera da febbre catarrale, fin dalla nascita o almeno per i 60 giorni precedenti la data di vaccinazione ed essere stati vaccinati con un vaccino inattivato comunque prima del numero di giorni necessario per l’inizio della protezione immunitaria definita dalle specifiche del vaccino approvato nel quadro del programma di vaccinazione.

Se gli animali cui si riferisce il presente punto sono destinati al commercio intracomunitario, ai certificati medici corrispondenti, indicati nelle direttive 64/432/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE, andrà aggiunta la seguente formulazione supplementare:

“Animale/i vaccinato/i contro i sierotipi della febbre catarrale … (inserire il/i sierotipo/i) con … (nome del vaccino) con un vaccino vivo inattivato/modificato (indicare quale dei due) conformemente all’allegato III, parte A, punto 5) del regolamento (CE) n. 1266/2007.”

6.   gli animali non devono mai essere stati vaccinati contro la febbre catarrale ed essere sempre stati tenuti in un’area geografica d’origine epidemiologicamente rilevante in cui non era/è presente o potenzialmente presente più di un sierotipo e:

(a)

essere stati sottoposti a 2 test sierologici secondo il Manuale UIE degli animali terrestri al fine di rilevare gli anticorpi del sierotipo del virus della febbre catarrale, con risultati positivi; il primo test va effettuato su campioni prelevati tra 60 e 360 giorni prima della data del movimento; il secondo, va effettuato su campioni prelevati non prima dei 7 giorni precedenti la data del movimento; o

(b)

essere stati sottoposti a un test sierologico secondo il Manuale UIE degli animali terrestri al fine di rilevare gli anticorpi del sierotipo del virus della febbre catarrale, con risultati positivi; il test va effettuato almeno 30 giorni prima della data del movimento e gli animali vanno sottoposti anche a un test di identificazione dell’agente secondo il manuale dell’UIE sugli animali terrestri, con risultati negativi, effettuato non prima dei 7 giorni precedenti la data del movimento.

Se gli animali cui si riferisce il presente punto sono destinati al commercio intracomunitario, ai certificati medici corrispondenti, indicati nelle direttive 64/432/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE, andrà aggiunta la seguente formulazione supplementare:

“Animale/i sottoposto/i a un test sierologico secondo il Manuale UIE degli animali terrestri teso a individuare gli anticorpi contro il sierotipo del virus della febbre catarrale … (indicare il sierotipo) conformemente all’allegato III, parte A, punto 6), del regolamento (CE) n. 1266/2007.”

7.   gli animali non devono mai essere stati vaccinati contro il virus della febbre catarrale ed essere stati sottoposti con risultati positivi a 2 test sierologici adeguati secondo il Manuale UIE degli animali terrestri per individuare anticorpi specifici contro tutti i sierotipi del virus della febbre catarrale, presenti o potenzialmente presenti, nell’area geografica d’origine epidemiologicamente rilevante, e

(a)

il primo test doveva essere stato effettuato su campioni prelevati tra 60 e 360 giorni prima della data del movimento; il secondo, doveva essere stato effettuato su campioni prelevati non prima dei 7 giorni precedenti la data del movimento; o

(b)

il test sierologico specifico del sierotipo doveva essere stato effettuato almeno 30 giorni prima della data del movimento e gli animali dovevano essere sottoposti a un test di identificazione dell’agente secondo il Manuale UIE degli animali terrestri, con risultati negativi, effettuato non prima dei 7 giorni precedenti la data del movimento.

Se gli animali cui si riferisce il presente punto sono destinati al commercio intracomunitario, ai certificati medici corrispondenti, indicati nelle direttive 64/432/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE, andrà aggiunta la seguente formulazione supplementare:

“Animale/i sottoposto/i a un test sierologico secondo il Manuale UIE degli animali terrestri teso a individuare gli anticorpi contro tutti i sierotipi del virus della febbre catarrale … (indicare i sierotipi) presenti o potenzialmente presenti, in conformità all’allegato III, parte A, punto 7), del regolamento (CE) n. 1266/2007.”

Per le femmine gravide, almeno una delle condizioni di cui ai punti 5, 6 e 7 va soddisfatta prima dell’inseminazione o dell’accoppiamento oppure va soddisfatta la condizione di cui al punto 3 e il test sarà effettuato non prima dei 7 giorni precedenti la data di movimento.

Se gli animali sono destinati al commercio intracomunitario, ai certificati medici corrispondenti, indicati nelle direttive 64/432/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE, andranno aggiunte a seconda dei casi una delle seguenti formulazioni supplementari:

 

“Femmina/e non gravida/e”, oppure

 

“Femmina/e che può/possono essere gravida/e e soddisfa/no la/le condizione/i … (di cui ai punti 5, 6 e 7 prima dell’inseminazione o dell’accoppiamento, o di cui al punto 3; indicare la menzione corretta)”.»


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