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Document 32008R0413

Regolamento (CE) n. 413/2008 della Commissione, dell' 8 maggio 2008 , recante modifica e rettifica del regolamento (CE) n. 27/2008 in merito all'apertura e alla gestione di alcuni contingenti tariffari annui applicabili ai prodotti appartenenti al codice NC 0714 originari di taluni paesi terzi, esclusa la Thailandia

GU L 125 del 9.5.2008, pp. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2010; abrog. impl. da 32010R1085

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/413/oj

9.5.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 125/15


REGOLAMENTO (CE) N. 413/2008 DELLA COMMISSIONE

dell'8 maggio 2008

recante modifica e rettifica del regolamento (CE) n. 27/2008 in merito all'apertura e alla gestione di alcuni contingenti tariffari annui applicabili ai prodotti appartenenti al codice NC 0714 originari di taluni paesi terzi, esclusa la Thailandia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Dall'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento (CE) n. 27/2008 della Commissione, del 15 gennaio 2008, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari annui applicabili ai prodotti appartenenti ai codici NC 0714 10 91 , 0714 10 99 , 0714 90 11 e 0714 90 19 originari di taluni paesi terzi, esclusa la Thailandia (2) è emerso che per la corretta gestione dei contingenti occorre modificarne alcune disposizioni.

(2)

Ai fini della corretta gestione di tali contingenti e tenendo conto dell'esperienza appare necessario migliorare la fluidità del mercato dei prodotti in esame in modo da garantire un migliore utilizzo dei contingenti. È quindi opportuno permettere agli operatori di presentare più di una domanda di titolo per periodo contingentale e a tal fine occorre derogare all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (3).

(3)

Per garantire che i contingenti in esame siano gestiti per anno contingentale è opportuno precisare che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione le domande ricevute in anticipo, nel mese di dicembre, per il periodo contingentale dell'anno successivo solo al momento del primo periodo dell'anno successivo.

(4)

Per razionalizzare e semplificare il seguito delle domande da parte della Commissione e limitare il numero delle comunicazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmetterle è opportuno disporre che sia effettuata una sola comunicazione settimanale alla Commissione.

(5)

All'atto della codificazione del regolamento (CE) n. 2449/96 della Commissione, del 18 dicembre 1996, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari annui applicabili ai prodotti appartenenti ai codici NC 0714 10 91 , 0714 10 99 , 0714 90 11 e 0714 90 19 originari di taluni paesi terzi, esclusa la Thailandia (4) realizzata con il regolamento (CE) n. 27/2008, è stato confermato il codice NC 0714 10 99 senza tener conto della modifica della numerazione dei codici della nomenclatura combinata apportata dal regolamento (CE) n. 1214/2007 della Commissione (5), con la quale il codice NC 0714 10 99 è stato sostituito dal codice NC ex 0714 10 98 . È quindi opportuno modificare il regolamento (CE) n. 27/2008 e rettificarne il titolo.

(6)

L'assegnazione dei quantitativi riservati, da un lato, ai paesi membri dell'OMC e, dall'altro, ai paesi non membri dell'OMC, in misura pari rispettivamente a 1 320 590 e a 32 000 tonnellate non risulta chiaramente dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 27/2008. Per evitare confusioni è quindi opportuno adattare la redazione di tale articolo.

(7)

Occorre pertanto modificare e rettificare il regolamento (CE) n. 27/2008.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 27/2008 è modificato come segue:

1)

all'articolo 1, dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

«Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, i prodotti del codice NC 0714 10 98 sono i prodotti diversi dai pellets ottenuti a partire da farine e semolini del codice NC 0714 10 98 .»;

2)

l'articolo 8 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

«In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, il richiedente può presentare più di una domanda di titolo per periodo contingentale. È tuttavia consentito presentare una sola domanda di titolo alla settimana.»;

b)

i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dal testo seguente:

«2.   Per i prodotti originari dell'Indonesia o della Cina, le domande di titolo presentate nel mese di dicembre possono riguardare importazioni da realizzare nell'anno successivo se si riferiscono a un titolo di esportazione rilasciato dalle autorità indonesiane o dalle autorità cinesi applicabile in tale anno.

3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro le ore 13:00 del giovedì successivo alla scadenza del periodo di presentazione della domanda previsto al paragrafo 1, primo comma, le seguenti informazioni:

a)

i quantitativi totali sui quali vertono le domande di titoli, per origine e codice dei prodotti;

b)

il numero del certificato d'origine presentato e il quantitativo globale che figura sull'originale del documento o su un estratto del medesimo;

c)

i riferimenti dei titoli di esportazione rilasciati dalle autorità indonesiane o cinesi e i quantitativi corrispondenti, nonché il nome della nave.

Tuttavia, per le domande di cui al paragrafo 2, gli Stati membri comunicano le suddette informazioni insieme alle comunicazioni della prima settimana dell'anno successivo.

4.   Il titolo di importazione è rilasciato il quarto giorno lavorativo successivo alla comunicazione di cui al paragrafo 3.»

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 27/2008 è rettificato come segue.

1)

nel titolo, il codice «NC 0714 10 99 » è sostituito dal codice «ex 0714 10 98 »;

2)

all'articolo 1, il primo comma è rettificato come segue:

a)

la frase introduttiva è sostituita dal testo seguente:

«Dal 1o gennaio 1997, sono aperti i seguenti contingenti tariffari annui per i prodotti di cui ai codici NC 0714 10 91 , ex 0714 10 98 , 0714 90 11 e 0714 90 19 , con un dazio doganale del 6 % ad valorem:»;

b)

il testo delle lettere c) e d) è sostituito dal seguente:

«c)

un contingente di 145 590 tonnellate per i prodotti in questione originari dei paesi membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) diversi dalla Thailandia, dalla Cina e dall'Indonesia;

d)

un contingente di 32 000 tonnellate per i prodotti in questione originari di paesi non membri dell'OMC, di cui 2 000 tonnellate sono riservate all'importazione di prodotti dei codici NC 0714 10 91 e 0714 90 11 .»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

(2)   GU L 13 del 16.1.2008, pag. 3.

(3)   GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).

(4)   GU L 333 del 21.12.1996, pag. 14. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 27/2008.

(5)   GU L 286 del 31.10.2007, pag. 1.


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