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Document 32008H0362

Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2008 , sul controllo esterno della qualità dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti degli enti di interesse pubblico [notificata con il numero C(2008) 1721]

GU L 120 del 7.5.2008, p. 20–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2008/362/oj

7.5.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 120/20


RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 maggio 2008

sul controllo esterno della qualità dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti degli enti di interesse pubblico

[notificata con il numero C(2008) 1721]

(2008/362/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 211,

considerando quanto segue:

(1)

Il controllo esterno della qualità della revisione legale dei conti è indispensabile per garantire una revisione di elevata qualità. Esso conferisce maggiore credibilità alle informazioni finanziarie pubblicate e consente di tutelare meglio gli azionisti, gli investitori, i creditori e le altre parti interessate. Tutti i sistemi di controllo esterno della qualità devono perciò essere oggettivi e indipendenti dalla professione di revisore.

(2)

Gli articoli 29 e 43 della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (1) fissano criteri elevati per i sistemi di controllo esterno della qualità per tutti i revisori legali e per tutte le imprese di revisione contabile. Essa include alcune delle idee contenute nella raccomandazione 2001/256/CE della Commissione, del 15 novembre 2000, relativa ai requisiti minimi per il controllo della qualità della revisione legale dei conti nell’UE (2).

(3)

Tuttavia, alcune parti della predetta raccomandazione, che si riferiscono alla revisione legale dei conti degli enti di interesse pubblico, sono state superate dai recenti sviluppi a livello internazionale e dalla tendenza a fare appello, per tali revisioni, a sistemi di controllo esterno della qualità gestiti indipendentemente dalla professione di revisore e nel quadro dei quali la verifica della qualità viene effettuata da persone che non esercitano la professione di revisore.

(4)

I criteri fissati dalla direttiva 2006/43/CE consentono ancora differenze considerevoli nelle modalità di organizzazione dei sistemi di controllo esterno della qualità dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile negli Stati membri. Occorrerebbe evitare che le parti interessate abbiano una diversa percezione della qualità delle revisioni legali e delle imprese di revisione contabile negli Stati membri, in particolare in relazione all’articolo 34 della direttiva 2006/43/CE. La direttiva 2006/43/CE incoraggia inoltre i sistemi pubblici di vigilanza degli Stati membri a definire un approccio coordinato per l’effettuazione delle verifiche del controllo di qualità.

(5)

La cooperazione tra gli Stati membri è una delle priorità in materia di revisione legale dei conti degli enti di interesse pubblico. Occorrerebbe fornire ulteriori orientamenti ai sistemi di controllo della qualità dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti di detti soggetti. È pertanto opportuno emanare una nuova raccomandazione, che sia più conforme alla situazione attuale rispetto alla raccomandazione 2001/256/CE e che tenga conto delle nuove tendenze a livello internazionale e delle specifiche necessità degli Stati membri. Non è necessario, tuttavia, emanare orientamenti dettagliati per i sistemi di controllo della qualità dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti di enti non di interesse pubblico.

(6)

Le ispezioni dovrebbero contribuire a migliorare la qualità della revisione effettuata dai revisori legali e dalle imprese di revisione contabile sottoposti a ispezione; esse dovrebbero essere regolari e avere carattere preventivo. Esse dovrebbero contribuire a creare e a mantenere la fiducia nelle revisioni legali dei conti e, in ultima istanza, nei mercati finanziari. Pertanto, la presente raccomandazione non riguarda indagini specifiche su eventuali violazioni di leggi e regolamenti.

(7)

Per migliorare la qualità delle revisioni nella Comunità, occorrerebbe che gli organismi di controllo indipendenti svolgano un ruolo più attivo nelle ispezioni delle imprese di revisione contabile. Occorrerebbe emanare orientamenti in materia di indipendenza del sistema di ispezioni. Per quanto riguarda lo svolgimento delle ispezioni, occorrerebbe chiarire il possibile ruolo delle autorità pubbliche di vigilanza, delle associazioni professionali e di altri organismi interessati, nonché quello degli esperti. Chiarimenti sono anche necessari in merito al finanziamento del sistema di controllo della qualità.

(8)

L’articolo 43 della direttiva 2006/43/CE prescrive che il controllo della qualità dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti degli enti di interesse pubblico abbia luogo quanto meno ogni tre anni. I sistemi di vigilanza pubblici potrebbero avere difficoltà a reclutare un numero sufficiente di ispettori per effettuare le verifiche sul posto in occasione di ogni ispezione. Pertanto, occorrerebbe prevedere che, a determinate condizioni, possano partecipare alle verifiche sul posto anche esperti che non siano ispettori.

(9)

Per assicurare che il revisore legale o l’impresa di revisione contabile interessati si conformino alla relazione finale di ispezione e che questa fornisca loro orientamenti adeguati per evitare in futuro i problemi evidenziati, tra gli ispettori e il revisore legale o l’impresa di revisione contabile dovrebbe intercorrere una comunicazione effettiva, sia prima dell’adozione della relazione finale che nella fase successiva.

(10)

Per accrescere l’attendibilità del sistema di controllo della qualità e la sua comparabilità nell’ambito della Comunità, la relazione annuale sui risultati generali delle ispezioni dovrebbe includere informazioni essenziali sulle prestazioni, che consentano di valutare sia le risorse utilizzate che l’efficienza e l’efficacia del sistema di controllo della qualità.

(11)

Alla luce dei recenti sviluppi a livello internazionale, in particolare la partecipazione alle ispezioni di organismi e di esperti idonei, la Commissione ha l’intenzione di riesaminare la situazione nel 2011,

RACCOMANDA:

Oggetto

1.

La presente raccomandazione fornisce orientamenti per l’attuazione di sistemi indipendenti di controllo della qualità dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico ai sensi degli articoli 29 e 43 della direttiva 2006/43/CE.

2.

Qualora uno Stato membro decida di esentare taluni enti di interesse pubblico conformemente all’articolo 39 della direttiva 2006/43/CE, l’esenzione dovrebbe estendersi anche alle misure adottate conformemente alla presente raccomandazione.

Definizioni

3.

Ai fini della presente raccomandazione si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva 2006/43/CE. Si applicano inoltre anche le seguenti definizioni:

a)

«autorità pubblica di controllo»: un’autorità competente ai sensi dell’articolo 2, punto 10), della direttiva 2006/43/CE, che rappresenta un sistema di controllo pubblico basato sui principi enunciati all’articolo 32 della stessa direttiva;

b)

«ispettore»: un verificatore che soddisfi i requisiti di cui all’articolo 29, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/43/CE, dipendente di un’autorità pubblica di controllo o di altro organismo idoneo, al quale è stata delegata l’effettuazione delle ispezioni;

c)

«ispezioni»: controlli della qualità dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile diretti da un ispettore e che non sono indagini ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 5, della direttiva 2006/43/CE;

d)

«esperto»: una persona fisica che dispone di una competenza specifica in materia di mercati finanziari, di informazione finanziaria, di revisione legale o di altre materie che presentano un interesse per le ispezioni, ivi compresi i revisori legali che esercitano la professione.

Indipendenza del sistema di controllo della qualità

4.

Le autorità pubbliche di controllo dovrebbero assumere la responsabilità ultima del sistema di controllo esterno della qualità dei revisori e delle imprese di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico. Gli Stati membri non dovrebbero designare come autorità pubblica di controllo un’associazione o un organismo affiliato alle professioni di contabile o di revisore.

5.

I revisori legali e le imprese di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico dovrebbero essere sottoposti a ispezioni effettuate da un’autorità pubblica di controllo, o da sola o assieme ad un altro organismo idoneo conformemente al punto 6.

6.

Dovrebbe essere possibile delegare i compiti connessi all’effettuazione delle ispezioni ad un altro organismo idoneo, purché quest’ultimo sia tenuto a rendere conto all’autorità pubblica di controllo e che quest’ultima conservi almeno le responsabilità seguenti:

a)

l’approvazione e, se l’autorità pubblica di controllo lo ritiene opportuno, la modifica dei metodi di ispezione, ivi compresi i manuali di ispezione e di verifica, i metodi di comunicazione e i programmi di ispezione periodica;

b)

l’approvazione e, se l’autorità pubblica di controllo lo ritiene opportuno, la modifica delle relazioni di ispezione e delle relazioni di verifica;

c)

l’approvazione e, se l’autorità pubblica di controllo lo ritiene necessario, la designazione degli ispettori per ogni ispezione;

d)

l’emanazione di raccomandazioni e di istruzioni in qualsiasi forma destinate all’organismo al quale sono stati delegati i compiti.

7.

L’autorità pubblica di controllo dovrebbe avere il diritto di partecipare alle ispezioni e avere accesso ai fascicoli dell’ispezione, ai documenti di lavoro della revisione e a qualsiasi altro documento pertinente.

8.

Nessuna delle disposizioni in materia di finanziamento del sistema di controllo della qualità, neanche quelle riguardanti il livello di finanziamento e il controllo finanziario, dovrebbe essere subordinata all’approvazione o al veto di persone o di organizzazioni che rappresentano la professione di contabile e di revisore o le imprese di revisione, o che siano affiliate ad esse in qualsiasi altro modo. Il livello di finanziamento dovrebbe consentire all’autorità pubblica di controllo di disporre del personale sufficiente per dare attuazione ai punti 6 e 7.

9.

Se il sistema di controllo della qualità è finanziato dai revisori legali o dalle imprese di revisione contabile sottoposti alle ispezioni, gli onorari o altri contributi che essi devono pagare dovrebbero essere obbligatori ed esigibili per intero nei termini prescritti.

Indipendenza delle ispezioni

10.

L’autorità pubblica di controllo dovrebbe assicurare che vengano attuate politiche e procedure appropriate in materia di indipendenza e di obiettività del personale, ivi compresi gli ispettori, e di gestione del sistema di ispezione.

11.

Le persone che esercitano la professione di revisore legale, o sono dipendenti di un revisore legale o di un’impresa di revisione contabile o sono ad essi associati in altro modo, non dovrebbero essere autorizzate a esercitare l’attività di ispettore.

12.

Nessuno dovrebbe essere autorizzato a partecipare come ispettore all’ispezione di un revisore legale o di un’impresa di revisione contabile prima che siano trascorsi almeno due anni dalla cessazione del rapporto di lavoro come partner o dipendente o di ogni altro rapporto di associazione con il revisore legale o con l’impresa di revisione contabile.

13.

Gli ispettori dovrebbero dichiarare l’assenza di conflitti di interessi tra di essi e il revisore legale o l’impresa di revisione contabile da sottoporre a ispezione. Agli ispettori che rendono una dichiarazione falsa o incompleta dovrebbe essere vietato svolgere ispezioni e dovrebbero essere sottoposti ad una sanzione efficace, proporzionata e dissuasiva.

14.

Per la loro attività di ispezione, gli ispettori dovrebbero essere remunerati soltanto dall’autorità pubblica di controllo o dall’organismo al quale è stata delegata l’effettuazione delle ispezioni. Gli ispettori non dovrebbero ricevere alcuna remunerazione dal revisore legale o dall’impresa di revisione contabile sottoposti a ispezione, né dalle relative reti.

15.

Se l’autorità pubblica di controllo ritiene che per la corretta effettuazione di un’ispezione sia necessaria una competenza specifica, gli ispettori dovrebbero essere assistiti da esperti. Gli esperti dovrebbero operare sotto il controllo diretto di un ispettore e dovrebbero soddisfare i requisiti di cui al punto10 e ai punti da 12 a 14.

Orientamenti metodologici per l’effettuazione delle ispezioni

16.

Qualora il numero di ispettori disponibili in uno Stato membro per l’effettuazione delle ispezioni sul posto sia temporaneamente insufficiente, l’autorità pubblica di controllo dovrebbe poter autorizzare esperti a effettuare i controlli sul posto, purché gli esperti soddisfino i requisiti di cui all’articolo 29, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/43/CE, siano pienamente responsabili nei confronti dell’autorità pubblica di controllo e che ispettori effettuino controlli sul posto del revisore legale o dell’impresa di revisione contabile almeno ogni sei anni.

17.

Le ispezioni dovrebbero riguardare gli elementi seguenti:

a)

una valutazione della struttura del sistema interno di controllo della qualità dell’impresa di revisione contabile;

b)

una verifica adeguata della conformità delle procedure ed un esame dei documenti relativi alla revisione legale dei conti degli enti di interesse pubblico, per verificare l’efficacia del sistema interno di controllo della qualità;

c)

alla luce del risultato dell’ispezione sugli elementi di cui alle lettere a) e b), una valutazione del contenuto dell’ultima relazione annuale sulla trasparenza pubblicata dal revisore legale o dall’impresa di revisione contabile ai sensi dell’articolo 40 della direttiva 2006/43/CE.

18.

L’esame dovrebbe riguardare almeno le seguenti politiche e procedure interne di controllo del revisore legale o dell’impresa di revisione contabile:

a)

il rispetto da parte del revisore legale o dell’impresa di revisione contabile delle norme applicabili in materia di revisione e di controllo della qualità, dei requisiti di deontologia e di indipendenza, in particolare quelli stabiliti dal capo IV e dall’articolo 42 della direttiva 2006/43/CE, nonché delle pertinenti disposizioni legislative, regolamentari e amministrative dello Stato membro interessato;

b)

la quantità e la qualità delle risorse utilizzate, in particolare il rispetto degli obblighi di formazione continua di cui all’articolo 13 della direttiva 2006/43/CE;

c)

il rispetto degli obblighi in materia di corrispettivi percepiti di cui all’articolo 25 della direttiva 2006/43/CE.

19.

Ai fini della verifica della conformità, almeno una parte consistente dei documenti relativi alla revisione legale dei conti dovrebbe essere scelta sulla base di un’analisi del rischio di un’effettuazione insufficiente della revisione legale.

Risultato delle ispezioni

20.

I risultati delle ispezioni e le conclusioni sulle quali sono basate le raccomandazioni, compresi i risultati e le conclusioni relativi alla relazione di trasparenza, dovrebbero essere debitamente comunicati al revisore legale o all’impresa di revisione contabile ed essere adeguatamente discussi con essi prima che la relazione di ispezione venga finalizzata. Il revisore legale o l’impresa di revisione contabile sottoposti a ispezione dovrebbero disporre di un periodo di tempo non superiore a 12 mesi a decorrere dalla comunicazione della relazione di ispezione per adottare misure conformemente alle raccomandazioni sul sistema interno di controllo della qualità dell’impresa di revisione contabile. Qualora il revisore legale o l’impresa di revisione contabile non dia un seguito adeguato alle raccomandazioni, l’autorità pubblica di controllo dovrebbe rendere pubbliche le principali carenze riscontrate nel sistema di controllo interno della qualità.

21.

Il sistema pubblico di controllo dovrebbe avere il potere, conformemente alle procedure di legge vigenti nello Stato membro interessato, di adottare misure disciplinari o di imporre sanzioni ai revisori legali e alle imprese di revisione contabile.

22.

L’autorità pubblica di controllo dovrebbe almeno informare il pubblico in tempo utile e in modo adeguato delle misure disciplinari definitive adottate o delle sanzioni inflitte ai revisori legali e alle imprese di revisione contabile in relazione all’esecuzione della revisione legale dei conti. Essa dovrebbe menzionare il nome del revisore legale o dell’impresa di revisione contabile interessati e descrivere le principali insufficienze che hanno motivato le misure adottate o le sanzioni inflitte.

23.

Qualora nel corso dell’ispezione venga accertato che la relazione di trasparenza pubblicata dal revisore legale o dall’impresa di revisione contabile ai sensi dell’articolo 40 della direttiva 2006/43/CE contiene informazioni, tra l’altro sull’efficienza del sistema interno di controllo della qualità dell’impresa di revisione contabile, che l’autorità pubblica di controllo giudica fortemente forvianti, quest’ultima dovrebbe provvedere affinché la relazione di trasparenza venga modificata di conseguenza senza indugio.

Trasparenza sui risultati generali del sistema di garanzia della qualità

24.

Le autorità pubbliche di controllo dovrebbero presentare una relazione annuale sui risultati generali del sistema di controllo della qualità. La relazione dovrebbe contenere informazioni sulle raccomandazioni formulate, sul seguito dato alle raccomandazioni e sulle misure disciplinari adottate e le sanzioni inflitte. Essa dovrebbe anche comprendere informazioni quantitative e altre informazioni essenziali sulle prestazioni per quanto riguarda le risorse finanziarie, il personale e l’efficienza e l’efficacia del sistema di controllo della qualità.

Seguito dato

25.

Gli Stati membri sono invitati a informare la Commissione delle azioni intraprese per dare seguito alla presente raccomandazione entro il 6 maggio 2009.

Destinatari

26.

Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2008.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione


(1)  GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87. Direttiva modificata dalla direttiva 2008/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 81 del 20.3.2008, pag. 53).

(2)  GU L 91 del 31.3.2001, pag. 91.


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