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Asiakirja 32008D0156

2008/156/CE: Decisione della Commissione, del 18 febbraio 2008 , che modifica la decisione 2006/766/CEE relativa all’elenco dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di prodotti della pesca, sotto qualsiasi forma, destinati al consumo umano [notificata con il numero C(2008) 555] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 50 del 23.2.2008, s. 65—70 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Asiakirjan oikeudellinen asema Ei enää voimassa, Voimassaolon päättymispäivämäärä: 13/12/2019; abrog. impl. da 32019R0626

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/156/oj

23.2.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 50/65


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 2008

che modifica la decisione 2006/766/CEE relativa all’elenco dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di prodotti della pesca, sotto qualsiasi forma, destinati al consumo umano

[notificata con il numero C(2008) 555]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/156/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 854/2004 stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale. L’articolo 11 del suddetto regolamento prevede la compilazione di elenchi di paesi terzi o di parti di paesi terzi dai quali è possibile importare determinati prodotti di origine animale e stabilisce i criteri da prendere in considerazione ai fini della stesura degli elenchi.

(2)

Nel redigere gli elenchi di paesi terzi e i territori dai quali è possibile importare (2) molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della pesca, la decisione 2006/766/CE della Commissione, del 6 novembre 2006, elenca anche quei paesi terzi che soddisfano i criteri cui si fa riferimento nell’articolo 11, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 854/2004 e sono quindi in grado di garantire che i prodotti in questione importati nella Comunità rispettano le condizioni sanitarie fissate per tutelare la salute dei consumatori.

(3)

L’allegato II della decisione di cui sopra elenca i paesi terzi e i territori da cui sono autorizzate le importazioni di prodotti della pesca, sotto qualsiasi forma, destinati al consumo umano.

(4)

L’Armenia figura attualmente nell’elenco di cui all’allegato ma solo per le importazioni di «gamberi vivi non d’allevamento». La verifica tecnica della Commissione effettuata in Armenia nel marzo 2007 ha confermato la conformità alle prescrizioni sanitarie applicabili ai gamberi congelati non d’allevamento. L’elenco per l’Armenia dovrebbe quindi includere anche i gamberi non d’allevamento sottoposti a trattamento termico e gamberi congelati non d’allevamento.

(5)

Il Montenegro, che figura attualmente nell’elenco di cui all’allegato II della decisione 2006/766/CE ma unicamente per l’importazione di «pesce selvatico intero e fresco catturato in mare», ha fornito informazioni scientifiche e presentato un’ulteriore domanda riguardante l’autorizzazione per le importazioni di gamberi d’acqua dolce da paesi terzi. L’attuale limite va quindi soppresso. Le importazioni di prodotti della pesca vanno autorizzati.

(6)

La Bosnia-Erzegovina non figura nell’elenco di cui all’allegato II della decisione 2006/766/CE. La verifica tecnica della Commissione nel suddetto Stato è stata effettuata dal 29 agosto al 2 settembre 2005. È stato dimostrato che le competenti autorità hanno fornito tutte le garanzie necessarie sul rispetto delle condizioni sanitarie applicabili. La Bosnia e l’Erzegovina vanno quindi incluse nell’elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri possono autorizzare l’importazione di prodotti della pesca.

(7)

La Bulgaria e la Romania figurano attualmente nell’elenco di cui all’allegato II della decisione 2006/766/CE. Dato che l’elenco fa riferimento unicamente a paesi terzi, la domanda di questi ultimi è venuta a cadere con la loro adesione all’Unione europea. Gli elenchi per questi due Stati membri vanno quindi soppressi.

(8)

L’allegato I della suddetta decisione elenca i paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini, sotto qualsiasi forma, destinati al consumo umano. La nota n. 6 dell’allegato II fa riferimento al Marocco e riguarda ulteriori prescrizioni per taluni molluschi bivalvi. Per coerenza è quindi opportuno spostare le suddette prescrizioni nell’allegato I.

(9)

La decisione 2006/766/CE va di conseguenza modificata.

(10)

I provvedimenti di cui alla presente decisione risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e II della decisione 2006/766/CE vengono sostituiti dal testo dell’allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o marzo 2008.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2008.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206); rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(2)  GU L 320 del 18.11.2006, pag. 53.


ALLEGATO

«

ALLEGATO I

Elenco dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini, sotto qualsiasi forma, destinati al consumo umano

[Paesi e territori di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 854/2004]

Codice ISO

Paesi

Commenti

AU

AUSTRALIA

 

CL

CILE

Unicamente molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati o trasformati.

JM

GIAMAICA

Unicamente gasteropodi marini.

JP

GIAPPONE

Unicamente molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati o trasformati.

KR

COREA DEL SUD

Unicamente molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati o trasformati.

MA

MAROCCO

I molluschi bivalvi trasformati appartenenti alla specie Acanthocardia tuberculatum devono essere corredati: a) da un certificato sanitario supplementare secondo il modello di cui alla parte B dell’appendice V dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27); e b) dai risultati analitici dell’esame che dimostra che i molluschi non contengono un tenore di tossina PSP rilevabile con il metodo di analisi biologico.

NZ

NUOVA ZELANDA

 

PE

PERÙ

Unicamente molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati o trasformati.

TH

THAILANDIA

Unicamente molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati o trasformati.

TN

TUNISIA

 

TR

TURCHIA

 

UY

URUGUAY

 

VN

VIETNAM

Unicamente molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati o trasformati.

ALLEGATO II

Elenco dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di prodotti della pesca, sotto qualsiasi forma, destinati al consumo umano

[Paesi e territori di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 854/2004]

Codice ISO

Paesi

Commenti

AE

EMIRATI ARABI UNITI

 

AG

ANTIGUA E BARBUDA

Unicamente crostacei vivi.

AL

ALBANIA

 

AM

ARMENIA

Unicamente gamberi vivi non d’allevamento, gamberi non d’allevamento sottoposti a trattamento termico e gamberi congelati non d’allevamento.

AN

ANTILLE OLANDESI

 

AR

ARGENTINA

 

AU

AUSTRALIA

 

BA

BOSNIA-ERZEGOVINA

 

BD

BANGLADESH

 

BR

BRASILE

 

BS

BAHAMAS

 

BY

BIELORUSSIA

 

BZ

BELIZE

 

CA

CANADA

 

CH

SVIZZERA

 

CI

COSTA D’AVORIO

 

CL

CILE

 

CN

CINA

 

CO

COLOMBIA

 

CR

COSTA RICA

 

CU

CUBA

 

CV

CAPO VERDE

 

DZ

ALGERIA

 

EC

ECUADOR

 

EG

EGITTO

 

FK

FALKLAND

 

GA

GABON

 

GD

GRENADA

 

GH

GHANA

 

GL

GROENLANDIA

 

GM

GAMBIA

 

GN

GUINEA

Unicamente pesci che non sono stati sottoposti ad alcuna operazione di preparazione o di trasformazione diversa dalla decapitazione, dall’eviscerazione, dalla refrigerazione o dal congelamento.

Non si applica la riduzione di frequenza dei controlli materiali di cui alla decisione 94/360/CE della Commissione (GU L 158 del 25.6.1994, pag. 41).

GT

GUATEMALA

 

GY

GUYANA

 

HK

HONG KONG

 

HN

HONDURAS

 

HR

CROAZIA

 

ID

INDONESIA

 

IN

INDIA

 

IR

IRAN

 

JM

GIAMAICA

 

JP

GIAPPONE

 

KE

KENYA

 

KR

COREA DEL SUD

 

KZ

KAZAKSTAN

 

LK

SRI LANKA

 

MA

MAROCCO

 

ME

MONTENEGRO

 

MG

MADAGASCAR

 

MR

MAURITANIA

 

MU

MAURIZIO

 

MV

MALDIVE

 

MX

MESSICO

 

MY

MALAYSIA

 

MZ

MOZAMBICO

 

NA

NAMIBIA

 

NC

NUOVA CALEDONIA

 

NG

NIGERIA

 

NI

NICARAGUA

 

NZ

NUOVA ZELANDA

 

OM

OMAN

 

PA

PANAMA

 

PE

PERÙ

 

PF

POLINESIA FRANCESE

 

PG

PAPUA NUOVA GUINEA

 

PH

FILIPPINE

 

PM

SAINT-PIERRE e MIQUELON

 

PK

PAKISTAN

 

RS

SERBIA

Escluso il Kosovo come definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

Unicamente pesce selvatico intero e fresco catturato in mare.

RU

RUSSIA

 

SA

ARABIA SAUDITA

 

SC

SEICELLE

 

SG

SINGAPORE

 

SN

SENEGAL

 

SR

SURINAME

 

SV

EL SALVADOR

 

TH

THAILANDIA

 

TN

TUNISIA

 

TR

TURCHIA

 

TW

TAIWAN

 

TZ

TANZANIA

 

UA

UCRAINA

 

UG

UGANDA

 

US

STATI UNITI D’AMERICA

 

UY

URUGUAY

 

VE

VENEZUELA

 

VN

VIETNAM

 

YE

YEMEN

 

YT

MAYOTTE

 

ZA

SUDAFRICA

 

ZW

ZIMBABWE

 

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