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Document 32008R0063

    Regolamento (CE) n. 63/2008 del Consiglio, del 21 gennaio 2008 , che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di diidromircenolo originario dell’India

    GU L 23 del 26.1.2008, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 26/01/2013

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/63/oj

    26.1.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 23/1


    REGOLAMENTO (CE) N. 63/2008 DEL CONSIGLIO

    del 21 gennaio 2008

    che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di diidromircenolo originario dell’India

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (di seguito «il regolamento di base»), in particolare l’articolo 9,

    vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    A.   PROCEDIMENTO

    1.   Misure provvisorie

    (1)

    Il 27 luglio 2007 la Commissione ha imposto, con il regolamento (CE) n. 896/2007 (2) (di seguito «il regolamento provvisorio»), un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di diidromircenolo originario dell’India (di seguito «il paese interessato»).

    (2)

    Si ricorda che l’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o ottobre 2005 e il 30 settembre 2006 (di seguito «il periodo dell’inchiesta» o «PI»). L’analisi delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2003 e la fine del PI (di seguito «periodo in esame»).

    (3)

    Gli indirizzi dei produttori comunitari elencati nel considerando 7 del regolamento provvisorio sono rettificati come segue:

    Destilaciones Bordas Chinchurreta SA, Dos Hermanas (Sevilla), Spagna,

    Sensient Fragrances SA, Granada, Spagna,

    Takasago International Chemicals (Europe) SA, Murcia, Spagna.

    2.   Fase successiva del procedimento

    (4)

    Dopo l’istituzione del dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di diidromircenolo originario dell’India, tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali su cui si basava il regolamento provvisorio («comunicazione delle conclusioni provvisorie»). È stato inoltre concesso loro un periodo di tempo entro il quale comunicare eventuali osservazioni scritte e orali sulle suddette informazioni.

    (5)

    Alcune parti interessate hanno presentato osservazioni per iscritto. Alle parti che ne hanno fatto richiesta è stata anche concessa la possibilità di essere sentite. La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive.

    (6)

    Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare l’istituzione di un dazio antidumping definitivo e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazio provvisorio («comunicazione delle conclusioni definitive»). Dopo la comunicazione delle suddette informazioni, alle parti interessate è stato concesso un periodo di tempo entro il quale presentare le loro osservazioni. Le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto dalle parti sono state esaminate e, ove ritenuto opportuno, le conclusioni sono state modificate di conseguenza.

    B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

    (7)

    In mancanza di osservazioni riguardo al prodotto in esame e al prodotto simile, si confermano i considerando da 9 a 12 del regolamento provvisorio.

    C.   DUMPING

    1.   Valore normale

    (8)

    In seguito all’istituzione delle misure provvisorie, il produttore esportatore di cui al considerando 17 del regolamento provvisorio ha affermato che l’analisi condotta dalla Commissione non teneva conto di alcuni importanti elementi che incidevano sui costi di produzione e quindi sulla determinazione del valore normale. Egli ha asserito che il suo valore normale doveva basarsi sui suoi costi di produzione e non sui prezzi praticati sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali dall’altro produttore esportatore che aveva collaborato.

    (9)

    In primo luogo, le suddette affermazioni in merito ai costi di produzione non sono state considerate giustificate. In secondo luogo, a norma dell’articolo 2 del regolamento di base, il metodo applicato dalla Commissione al fine di determinare il valore normale per questo produttore esportatore (cfr. il considerando 17 del regolamento provvisorio) è ritenuto il più adatto per le seguenti ragioni: i) nel PI il produttore esportatore in questione non ha effettuato sul mercato interno alcuna vendita del prodotto simile o della stessa categoria generale di prodotti, ii) i prodotti sono perfettamente intercambiabili e iii) solo un altro produttore esportatore ha collaborato all’inchiesta. Inoltre, se il valore normale non fosse stato determinato sulla base dei prezzi praticati dall’altro produttore indiano, sarebbe stato necessario stabilire gli importi relativi alle spese generali, amministrative e di vendita e ai profitti, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base. Nel complesso, il ricorso ai prezzi di vendita sul mercato interno dell’altro produttore indiano risulta essere la base più rappresentativa per rispecchiare le condizioni di vendita prevalenti sul mercato interno indiano e per stabilire quindi il valore normale. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

    (10)

    Alla luce di quanto precede e in mancanza di ulteriori osservazioni riguardo al valore normale, si confermano i considerando da 13 a 17 del regolamento provvisorio.

    2.   Prezzo all’esportazione

    (11)

    In mancanza di osservazioni si conferma il considerando 18 del regolamento provvisorio.

    3.   Confronto

    (12)

    Un produttore esportatore ha sostenuto che la Commissione, all’atto di determinare a fini di confronto gli adattamenti al prezzo all’esportazione, avrebbe operato delle detrazioni ingiustificate in relazione ad alcuni elementi riguardanti i prezzi di trasporto, di movimentazione e di credito. La Commissione ha accettato l’obiezione e ha riveduto di conseguenza gli adattamenti in questione.

    (13)

    In mancanza di altre osservazioni a tale riguardo, si conferma il considerando 19 del regolamento provvisorio.

    4.   Margini di dumping

    (14)

    A seguito dell’istituzione delle misure provvisorie, una parte ha asserito che per i produttori esportatori che non hanno collaborato all’inchiesta si doveva calcolare un margine di dumping più elevato sulla base dei prezzi cif più bassi dei produttori esportatori che hanno collaborato. Al riguardo si osserva che nessun elemento indica che nel corso del PI le società che non hanno collaborato abbiano praticato un dumping a livello più elevato di quelle che hanno invece collaborato. Dal confronto fra i dati di Eurostat relativi alle importazioni dall’India e il volume e il valore delle esportazioni verso la Comunità dichiarati dai produttori esportatori che hanno collaborato emerge al contrario che i) il volume delle importazioni nella Comunità da parte dei produttori esportatori che non hanno collaborato rappresentava meno del 20 % delle importazioni totali dall’India nel corso del PI (per motivi di riservatezza la cifra esatta non può essere divulgata) e ii) i prezzi praticati sul mercato comunitario dai produttori esportatori che non hanno collaborato erano manifestamente superiori a quelli praticati dalle società che hanno collaborato. La richiesta è stata pertanto respinta.

    (15)

    Dopo la comunicazione delle conclusioni definitive, la stessa parte ha ribadito le affermazioni di cui sopra riguardo al calcolo del margine di dumping dei produttori esportatori che non hanno collaborato. Non sono stati avanzati nuovi argomenti in grado di modificare le conclusioni di cui al precedente considerando 14. La parte in questione si è limitata ad aggiungere che non poteva verificare i dati relativi alle importazioni utilizzati dalla Commissione nella sua analisi a causa della presunta riservatezza di questi ultimi. La società è stata informata del fatto che il volume di importazioni e il prezzo medio all’importazione erano stati indicati in dettaglio nei considerando 38 e 39 del regolamento provvisorio e che le fonti statistiche, ovverosia i dati di Eurostat, erano accessibili al pubblico. Nulla quindi impediva alla società di verificare le conclusioni della Commissione e di far valere i propri diritti. L’argomentazione è stata quindi respinta.

    (16)

    In base a quanto sopra esposto, i margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

    Società

    Margine di dumping definitivo

    Neeru Enterprises, Rampur

    3,1 %

    Privi Organics Limited, Mumbai

    7,5 %

    Tutte le altre società

    7,5 %

    D.   PREGIUDIZIO

    (17)

    Dopo l’istituzione delle misure provvisorie, un produttore esportatore ha affermato che il produttore comunitario che aveva importato quantità considerevoli di diidromircenolo dall’India nel corso del PI (cfr. considerando 25 del regolamento provvisorio) doveva essere escluso dalla definizione di industria comunitaria e quindi dall’analisi relativa al pregiudizio, come pure dalla determinazione del livello necessario per eliminare il pregiudizio. Al riguardo va ricordato che il produttore comunitario in questione non ha riorientato la sua attività principale dalla produzione all’importazione. Egli aveva effettuato le suddette importazioni dall’India proprio per garantire che la sua produzione del prodotto simile rimanesse competitiva. Non esistono quindi motivi per escludere tale società dall’industria comunitaria. Si osserva inoltre che anche qualora tale produttore fosse escluso dalla definizione di industria comunitaria le conclusioni relative al pregiudizio non cambierebbero. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

    (18)

    Lo stesso produttore esportatore ha inoltre affermato che la situazione economica generale dei produttori comunitari era molto buona. In particolare, secondo quest’esportatore, la situazione sarebbe notevolmente migliorata nel 2005 e nel PI e con ogni probabilità tale tendenza positiva avrebbe dovuto proseguire nell’immediato futuro. Tali conclusioni erano basate sull’andamento della produzione, del volume di vendite, delle scorte e della quota di mercato dell’industria comunitaria di cui ai considerando da 45 a 47 del regolamento provvisorio. Quest’argomentazione non può essere accettata poiché non tiene adeguatamente conto del fatto che la Comunità ha registrato un calo spettacolare dei prezzi di vendita del diidromircenolo (cfr. i considerando da 47 a 49 del regolamento provvisorio) e che l’industria comunitaria è riuscita ad accrescere la sua produzione e il suo volume di vendite, mantenendo quindi la propria quota in un mercato comunitario in espansione, solo a prezzo di gravi perdite e di una diminuzione dell’utile sul capitale investito e del flusso di cassa. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

    (19)

    Dopo la comunicazione delle conclusioni definitive, il produttore esportatore di cui al precedente considerando 17 ha ribadito le proprie affermazioni, aggiungendo che la Commissione non aveva adeguatamente analizzato la situazione del produttore comunitario in questione, cioè del produttore che aveva importato quantità considerevoli del prodotto in esame. In particolare, non sarebbero stati analizzati i seguenti aspetti: i) la percentuale della produzione comunitaria totale del prodotto in esame rappresentata da tale produttore importatore; ii) la natura dell’interesse di tale produttore importatore nei riguardi dell’importazione; iii) la solidità, a lungo termine, dell’impegno dimostrato da tale produttore importatore nei confronti della produzione interna rispetto al proseguimento delle importazioni; iv) il rapporto importazioni/produzione interna per tale produttore importatore.

    (20)

    A tale proposito si osserva che tutti i punti sollevati in merito alla situazione di questo produttore comunitario erano stati correttamente analizzati; per motivi di riservatezza, tuttavia, alcuni dettagli non avevano potuto essere resi noti. Come risulta dal considerando 25 del regolamento provvisorio e dal precedente considerando 17, le ragioni principali per non escludere tale produttore dalla definizione di industria comunitaria erano: i) la natura del suo interesse per l’importazione (egli importava il prodotto in esame per far sì che la sua produzione del prodotto simile nella Comunità rimanesse competitiva) e ii) l’impatto marginale della sua situazione sulla situazione complessiva dell’industria comunitaria (ovvero il fatto che la sua eventuale esclusione non modificherebbe le conclusioni relative al pregiudizio). È ovvio infine che, sostenendo la denuncia e collaborando pienamente all’inchiesta, tale produttore mirava a frenare l’afflusso di importazioni oggetto di dumping dall’India. Egli ha quindi chiaramente dimostrato il proprio impegno nei riguardi della produzione interna rispetto al proseguimento delle importazioni. Le affermazioni di cui al precedente considerando 19 sono state quindi respinte.

    (21)

    Facendo riferimento al considerando 41 del regolamento provvisorio, un produttore esportatore ha affermato che la sottoquotazione dei prezzi doveva basarsi sui prezzi medi delle importazioni dall’India e non sui prezzi all’importazione dei produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta. Al riguardo si osserva che, dato il livello di collaborazione registrato in questo caso (oltre l’80 %) e poiché le statistiche sulle importazioni totali si basano su un codice NC ex e possono quindi contenere non solo dati sul diidromircenolo (cfr. il considerando 36 del regolamento provvisorio), un confronto dei prezzi fondato sul prezzo medio all’importazione sarebbe assai meno preciso dei margini di sottoquotazione stabiliti per le singole società. L’argomentazione è stata quindi respinta.

    (22)

    Alla luce di quanto precede e in mancanza di ulteriori osservazioni riguardo al pregiudizio, si confermano i considerando da 23 a 56 del regolamento provvisorio.

    E.   NESSO DI CAUSALITÀ

    (23)

    Dopo l’istituzione delle misure provvisorie, un produttore esportatore ha affermato che le importazioni dall’India non avevano arrecato un pregiudizio all’industria comunitaria in quanto il loro prezzo era in aumento e la loro quota di mercato era diminuita del 2,4 % nel PI. Questo ragionamento non tiene conto di una serie di importanti aspetti relativi all’andamento delle importazioni oggetto di dumping provenienti dall’India e alla situazione del mercato comunitario. Come dimostrato nei considerando da 38 a 42 del regolamento provvisorio, il volume di importazioni in dumping del prodotto in esame dall’India nella Comunità è passato da circa 25 000 kg nel 2003 a circa 760 000 kg nel PI. La quota di mercato di tali importazioni, che era pari allo 0,7 % nel 2003, è passata al 17,3 % nel PI. La leggera diminuzione della loro quota nel corso del PI è dovuta all’improvvisa espansione del mercato comunitario registratasi in quel periodo e non a un eventuale calo del loro volume; il volume delle importazioni in dumping dall’India ha infatti continuato ad aumentare nel corso del PI, anche se non allo stesso ritmo del periodo precedente. Nel complesso, la presenza sul mercato comunitario di importazioni dall’India oggetto di dumping ha registrato un incremento assai più significativo del consumo comunitario nel periodo in esame. Si ricorda infine che le importazioni dall’India oggetto di dumping erano caratterizzate da prezzi sostanzialmente inferiori a quelli praticati dall’industria comunitaria. L’impennata delle importazioni in dumping a prezzi considerevolmente inferiori a quelli dell’industria comunitaria ha chiaramente coinciso con l’aggravarsi della situazione di quest’ultima. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

    (24)

    Lo stesso produttore esportatore ha inoltre affermato che l’eventuale pregiudizio ai danni dell’industria comunitaria sarebbe stato in realtà autoinflitto. A suo avviso, se così non fosse stato, sarebbe risultato impossibile subire perdite in un contesto caratterizzato da una domanda crescente e da prezzi più elevati e quindi da un aumento delle vendite, del fatturato e della produttività. A fini di spiegazione, tale parte ha fatto riferimento all’incremento del 24 % dei salari medi verificatosi fra il 2003 e il periodo dell’inchiesta.

    (25)

    In primo luogo, anche se i prezzi di vendita dell’industria comunitaria sul mercato comunitario sono aumentati del 2 % fra il 2005 e il PI, essi erano inferiori di oltre il 30 % rispetto al 2003, mentre il volume delle vendite dell’industria comunitaria è aumentato solo del 22 % tra il 2003 e il PI (cfr. il considerando 47 del regolamento provvisorio). Il ricavato delle vendite dell’industria comunitaria sul mercato comunitario è quindi notevolmente diminuito (del 15 % circa) nel periodo in esame. In secondo luogo, l’andamento del costo medio della manodopera va considerato insieme alle tendenze relative all’occupazione e alla produttività. Come si spiega nel considerando 51 del regolamento provvisorio, l’aumento del 24 % del costo medio della manodopera registratosi nel periodo in esame era dovuto, tra l’altro, ai cambiamenti nella struttura occupazionale (una maggiore percentuale di manodopera qualificata). I dati confermano che tali cambiamenti hanno condotto a una maggiore produttività, la quale ha a sua volta compensato il costo medio più elevato della manodopera. Il costo totale della manodopera per unità prodotta è quindi rimasto identico. La produzione di diidromircenolo non prevede inoltre un largo impiego di manodopera. Si ritiene pertanto che l’aumento dei salari non abbia contribuito alle perdite subite dall’industria comunitaria. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

    (26)

    Dopo la comunicazione delle conclusioni definitive, lo stesso produttore esportatore ha avanzato una serie di nuovi argomenti inerenti al nesso di causalità. Essi possono riassumersi nel modo seguente: i) il pregiudizio è stato autoimposto mediante le importazioni del prodotto in esame effettuate dal produttore comunitario di cui al precedente considerando 17; ii) il pregiudizio è stato autoimposto a causa dei massicci investimenti effettuati dall’industria comunitaria in nuova capacità di produzione e dei prestiti contratti a tal fine presso istituti finanziari; iii) l’andamento delle vendite all’esportazione dell’industria comunitaria non è stata analizzata; iv) il pregiudizio è stato autoimposto a causa dell’aumento della capacità di produzione e dell’assunzione di manodopera qualificata aggiuntiva, il che ha comportato un incremento dei costi di produzione.

    (27)

    In relazione a tali nuovi argomenti si osserva che i) le importazioni del prodotto in esame effettuate da un produttore comunitario non possono avere influito sulla situazione complessiva dell’industria comunitaria dal momento che si è trattato di importazioni poco significative (cfr. i precedenti considerando 17 e 20). Si ricorda inoltre che tali importazioni sono state effettuate per rispondere al massiccio afflusso di importazioni oggetto di dumping provenienti dall’India e alle perdite che ne erano derivate per l’industria comunitaria, ovvero dopo che un notevole pregiudizio era già stato arrecato; ii) nel periodo in esame non è stato realizzato alcun nuovo investimento in capacità di produzione; la capacità è anzi rimasta immutata e gli investimenti sono notevolmente diminuiti (cfr. i considerando 45 e 49 del regolamento provvisorio); iii) l’andamento delle esportazioni dell’industria comunitaria è stato analizzato nel considerando 68 del regolamento provvisorio, da cui è emerso che tali esportazioni non sono state tali da interrompere il nesso di causalità; e iv) l’industria comunitaria non ha assunto manodopera aggiuntiva. Come si evince dal considerando 51 del regolamento provvisorio, l’occupazione è diminuita del 15 % tra il 2003 e il periodo dell’inchiesta. I cambiamenti nella struttura occupazionale sono stati conseguiti licenziando la manodopera non qualificata. Per quanto riguarda la capacità di produzione, si ricorda che non si è verificata alcuna espansione. Gli argomenti di cui al precedente considerando 26 sono stati quindi respinti.

    (28)

    Alla luce di quanto precede e in mancanza di ulteriori osservazioni riguardo al nesso di causalità, si confermano i considerando da 57 a 76 del regolamento provvisorio.

    F.   INTERESSE DELLA COMUNITÀ

    (29)

    Un produttore esportatore ha asserito che l’istituzione di misure avrebbe arrecato un notevole disturbo agli importatori e agli utilizzatori comunitari, mettendo così a rischio migliaia di posti di lavoro come pure il gettito fiscale; egli non ha tuttavia presentato alcun elemento di prova a sostegno di tali affermazioni. Queste sono state giudicate non pertinenti. Nessuno degli importatori e degli utilizzatori si è infatti opposto alle conclusioni provvisorie relative al loro interesse (cfr. i considerando 87 e 88 del regolamento provvisorio), il che dimostra che è improbabile che le misure antidumping possano avere un impatto sostanziale sulle loro attività. L’argomentazione è stata pertanto respinta. Il produttore esportatore in questione è stato inoltre informato del fatto che, di norma, i produttori esportatori non sono ritenuti parti interessate nell’ambito dell’analisi dell’interesse della Comunità.

    (30)

    In seguito alla comunicazione delle conclusioni definitive, lo stesso produttore esportatore ha ribadito le proprie affermazioni, sostenendo di avere il diritto di esprimersi su tutti gli aspetti del procedimento antidumping, compreso l’interesse della Comunità. Non sono stati tuttavia avanzati argomenti circostanziati in grado di modificare le conclusioni di cui al precedente considerando 29. Per quanto riguarda il diritto di un produttore esportatore di formulare osservazioni su tutti gli aspetti del procedimento, nulla in effetti glielo vieta. Tuttavia, a norma dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base, in genere tali parti non sono prese in considerazione nell’analisi dell’interesse della Comunità e le loro osservazioni possono essere ignorate, soprattutto quando non sono sostenute da validi elementi.

    (31)

    In mancanza di altre osservazioni relative all’interesse della Comunità, si confermano i considerando da 77 a 90 del regolamento provvisorio.

    G.   MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

    1.   Livello necessario per eliminare il pregiudizio

    (32)

    Si ricorda che un produttore esportatore ha asserito che il produttore comunitario che aveva importato quantità considerevoli di diidromircenolo dall’India nel corso del PI doveva essere escluso dalla definizione di industria comunitaria e che la determinazione del livello necessario per eliminare il pregiudizio doveva basarsi solamente sugli altri due produttori comunitari. Come già spiegato nei precedenti considerando 14 e 15, non si è ritenuto che tale richiesta fosse giustificata. Alla luce di quanto precede e in mancanza di altre osservazioni relative al livello necessario per eliminare il pregiudizio, si confermano i considerando da 92 a 94 del regolamento provvisorio.

    2.   Forma e livello delle misure

    (33)

    Alla luce di quanto sopra esposto e conformemente all’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, deve essere imposto un dazio antidumping definitivo al livello dei margini di dumping accertati dal momento che per entrambi i produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta il livello necessario per eliminare il pregiudizio è risultato più elevato del margine di dumping.

    (34)

    In relazione ai precedenti considerando 14 e 15, si ritiene opportuno fissare il dazio per le società rimanenti, che non hanno collaborato all’inchiesta, al livello del dazio più elevato previsto per le società che hanno collaborato.

    (35)

    In base a quanto sopra, le aliquote del dazio definitivo sono le seguenti:

    Produttore

    Dazio antidumping

    Neeru Enterprises, Rampur

    3,1 %

    Tutte le altre società (compresa la Privi Organics Limited, Mumbai)

    7,5 %

    (36)

    In seguito alla comunicazione dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare l’istituzione di misure antidumping definitive, la Neeru Enterprises ha offerto un impegno sui prezzi conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base. Si osserva tuttavia che negli ultimi anni il prodotto in esame è stato caratterizzato da prezzi notevolmente variabili, il che lo rende inadatto a impegni su prezzi fissi. In alternativa, si è esaminata la possibilità di indicizzare il prezzo minimo all’importazione al prezzo della materia prima principale, l’alfa-pinene. Tuttavia, anche questa soluzione alternativa è stata giudicata inattuabile per le seguenti ragioni: i) le oscillazioni del prezzo del prodotto in esame non possono spiegarsi unicamente con le oscillazioni del prezzo dell’alfa-pinene e ii) l’alfa-pinene non è un prodotto di base per il quale esistono statistiche facilmente accessibili sul suo prezzo di mercato. In base a quanto precede, si è concluso che nella fattispecie qualsiasi impegno sui prezzi sarebbe inapplicabile e non può quindi essere accettato. L’esportatore in questione è stato informato e ha avuto la possibilità di rendere note le proprie osservazioni al riguardo. Le sue osservazioni non hanno tuttavia modificato la conclusione di cui sopra.

    (37)

    L’aliquota del dazio antidumping indicata nel presente regolamento, e applicata a titolo individuale a una società, è stata stabilita in base alle conclusioni della presente inchiesta. Essa rispecchia pertanto la situazione di tale società constatata durante l’inchiesta. Tale aliquota del dazio (contrariamente al dazio nazionale applicabile a «tutte le altre società») si applica quindi solo alle importazioni di prodotti originari del paese interessato fabbricati dalla società, e quindi dalle persone giuridiche esplicitamente indicate. Le importazioni di prodotti fabbricati da qualsiasi altra società la cui ragione sociale e il cui indirizzo non sono espressamente menzionati nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quella espressamente citata, non possono beneficiare di tale aliquota e sono soggette all’aliquota di dazio applicabile a «tutte le altre società».

    (38)

    Le eventuali richieste di applicazione di tale aliquota individuale del dazio antidumping (ad esempio in seguito a un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità di produzione o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione corredate di tutte le informazioni utili, in particolare l’indicazione delle eventuali modifiche nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite all’esportazione, collegate ad esempio a tale cambiamento della ragione sociale o ai suddetti cambiamenti a livello di entità di produzione o di vendita. Se del caso, si modificherà il regolamento aggiornando l’elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio.

    3.   Riscossione dei dazi provvisori

    (39)

    In considerazione dell’entità dei margini di dumping accertati e del livello di pregiudizio causato all’industria comunitaria, si ritiene necessario che gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento provvisorio siano definitivamente riscossi sino all’aliquota dei dazi definitivi istituiti dal presente regolamento. Qualora il dazio definitivo sia inferiore al dazio provvisorio, i dazi vanno ricalcolati e la parte degli importi depositati che supera l’aliquota del dazio definitivo è svincolata,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di diidromircenolo, di purezza, in peso, del 93 % o più, originario dell’India, classificato al codice NC ex 2905 22 90 (codice TARIC 2905229010).

    2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti fabbricati dalle società elencate di seguito sono:

    Produttore

    Dazio antidumping

    (%)

    Codice addizionale TARIC

    Neeru Enterprises, Rampur, India

    3,1

    A827

    Tutte le altre società

    7,5

    A999

    3.   Salvo altrimenti disposto, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

    Articolo 2

    Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento (CE) n. 896/2007 sulle importazioni di diidromircenolo, di purezza, in peso, del 93 % o più, originario dell’India, classificato al codice NC ex 2905 22 90 (codice TARIC 2905229010) sono riscossi in via definitiva conformemente alle norme illustrate sopra. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l’aliquota del dazio antidumping definitivo.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri

    Fatto a Bruxelles, addì 21 gennaio 2008.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    I. JARC


    (1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

    (2)  GU L 196 del 28.7.2007, pag. 3.


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