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Document 32007D0183

    2007/183/CE: Decisione della Commissione, del 23 marzo 2007 , che modifica la decisione 2005/760/CE recante alcune misure di protezione relative all’influenza aviaria ad alta patogenicità in taluni paesi terzi per quanto concerne l’importazione di volatili in cattività [notificata con il numero C(2007) 1259] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 84 del 24.3.2007, p. 44–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    GU L 219M del 24.8.2007, p. 380–381 (MT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2007

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/183/oj

    24.3.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 84/44


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 23 marzo 2007

    che modifica la decisione 2005/760/CE recante alcune misure di protezione relative all’influenza aviaria ad alta patogenicità in taluni paesi terzi per quanto concerne l’importazione di volatili in cattività

    [notificata con il numero C(2007) 1259]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2007/183/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,

    vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono da paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (2), in particolare l’articolo 18, paragrafo 7,

    vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono da paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (3), in particolare l’articolo 22, paragrafo 6,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A seguito di epidemie di influenza aviaria nel Sud-est asiatico nel 2004, causate da un ceppo virale ad alta patogenicità, la Commissione ha adottato diverse misure di protezione. Tali misure comprendono in particolare la decisione 2005/760/CE della Commissione, del 27 ottobre 2005, recante alcune misure di protezione relative all’influenza aviaria ad alta patogenicità in taluni paesi terzi per quanto concerne l’importazione di volatili in cattività (4). Detta decisione si applica fino al 31 marzo 2007.

    (2)

    La decisione 2000/666/CE della Commissione, del 16 ottobre 2000, relativa alle condizioni di polizia sanitaria, alla certificazione veterinaria e alle condizioni di quarantena per l’importazione di volatili diversi dal pollame (5) stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per l’importazione di determinati volatili diversi dal pollame e le condizioni di quarantena applicabili a tali volatili.

    (3)

    Il 27 ottobre 2006 il gruppo di esperti scientifici sulla salute e il benessere degli animali (AHAW) dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato un parere scientifico sui rischi per la salute e il benessere degli animali connessi all’importazione nella Comunità di volatili selvatici diversi dal pollame («il parere»). Il parere definisce una serie di settori in cui una modifica delle condizioni di polizia sanitaria della Comunità relative all’importazione di tali volatili ridurrebbe sensibilmente i rischi sanitari identificati connessi a simili importazioni. Le condizioni di polizia sanitaria applicabili a dette importazioni sono state riesaminate sulla base del parere e la decisione 2000/666/CE è stata sostituita dal regolamento (CE) n. 318/2007 della Commissione (6).

    (4)

    Poiché le nuove condizioni di polizia sanitaria stabilite dal regolamento (CE) n. 318/2007 sono più rigorose di quelle attualmente vigenti, detto regolamento non entrerà in vigore prima del 1o luglio 2007 in modo da lasciare agli Stati membri e ai paesi terzi esportatori di tali volatili il tempo per adattarsi ai nuovi provvedimenti.

    (5)

    Alla luce del parere e dell’attuale situazione zoosanitaria mondiale relativa all’influenza aviaria, tali volatili non vanno importati in assenza di rigorose condizioni d’importazione.

    (6)

    È quindi opportuno che le misure di protezione di cui alla decisione 2005/760/CE continuino ad applicarsi fino al 30 giugno 2007. Occorre dunque modificare il termine di validità di tale decisione.

    (7)

    La decisione 2005/760/CE va pertanto modificata di conseguenza.

    (8)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    All’articolo 6 della decisione 2005/760/CE, la data «31 marzo 2007» è sostituita da «30 giugno 2007».

    Articolo 2

    Gli Stati membri adottano e pubblicano immediatamente le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2007.

    Per la Commissione

    Markos KYPRIANOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

    (2)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).

    (3)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE.

    (4)  GU L 285 del 28.10.2005, pag. 60. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/21/CE (GU L 7 del 12.1.2007, pag. 44).

    (5)  GU L 278 del 31.10.2000, pag. 26. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2002/279/CE (GU L 99 del 16.4.2002, pag. 17).

    (6)  Cfr. pag. 7 della presente Gazzetta ufficiale.


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