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Document 32006R1840
Council Regulation (EC) No 1840/2006 of 11 December 2006 amending Regulation (EC) No 74/2004 imposing a definitive countervailing duty on imports of cotton-type bedlinen originating in India
Regolamento (CE) n. 1840/2006 del Consiglio, dell’ 11 dicembre 2006 , recante modifica del regolamento (CE) n. 74/2004 del Consiglio che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie dell’India
Regolamento (CE) n. 1840/2006 del Consiglio, dell’ 11 dicembre 2006 , recante modifica del regolamento (CE) n. 74/2004 del Consiglio che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie dell’India
GU L 355 del 15.12.2006, p. 4–5
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
GU L 200M del 1.8.2007, p. 370–371
(MT)
In force
15.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 355/4 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1840/2006 DEL CONSIGLIO
dell’11 dicembre 2006
recante modifica del regolamento (CE) n. 74/2004 del Consiglio che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie dell’India
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»),
visto l’articolo 2 del regolamento (CE) n. 74/2004 del Consiglio, del 13 gennaio 2004, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie dell’India (2) («regolamento originario»),
vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. PROCEDURA PRECEDENTE
(1) |
Con il regolamento (CE) n. 74/2004 il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni nella Comunità di biancheria da letto di cotone classificabili ai codici NC ex63022100 (codici Taric 6302210081, 6302210089), ex63022290 (codice Taric 6302229019), ex63023100 (codice Taric 6302310090) ed ex63023290 (codice Taric 6302329019) originarie dell’India. Considerato l’alto numero di produttori esportatori indiani del prodotto in esame che hanno collaborato all’inchiesta, è stato selezionato un campione in conformità dell’articolo 27 del regolamento di base e sono state istituite aliquote individuali comprese tra il 4,4 % e il 10,4 % per le società comprese nel campione e del 7,6 % per le società che hanno collaborato non comprese nel campione. Un’aliquota di dazio residuo del 10,4 % è stata istituita per tutte le altre società. |
(2) |
L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 74/2004 prevede che se un nuovo produttore esportatore dell’India fornisce alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che durante il periodo dell’inchiesta (1o ottobre 2001-30 settembre 2002) non ha esportato nella Comunità i prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1 («prima condizione»), che non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori indiani soggetti alle misure compensative istituite da tale regolamento («seconda condizione») e che ha effettivamente esportato i prodotti in questione nella Comunità dopo il periodo dell’inchiesta su cui si basano le misure o ha assunto l’obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un ingente quantitativo nella Comunità («terza condizione»), è possibile modificare l’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento, concedendo ai nuovi produttori esportatori l’aliquota di dazio del 7,6 % delle società che hanno collaborato non incluse nel campione. |
(3) |
Il regolamento originario è stato modificato due volte da regolamenti di modifica, ossia dai regolamenti del Consiglio (CE) n. 2143/2004 (3) e (CE) n. 122/2006 (4). Entrambi i regolamenti hanno aggiunto all’elenco dei produttori esportatori indiani figurante nell’allegato del regolamento i nomi di società esportatrici del prodotto in esame proveniente dall’India, che secondo i servizi della Commissione hanno soddisfatto le condizioni di cui al regolamento originario. |
B. RICHIESTE DI STATUS DI NUOVI PRODUTTORI/ESPORTATORI
(4) |
Dalla pubblicazione del precedente regolamento di modifica, 19 società indiane hanno chiesto di ottenere il trattamento riservato alle società che hanno collaborato all’inchiesta iniziale non incluse nel campione («status di nuovi esportatori»). |
(5) |
I 19 richiedenti erano:
|
(6) |
Quattro società che hanno chiesto lo status di nuovi esportatori non hanno risposto al questionario inteso a verificare che erano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 74/2004 e le loro richieste sono state perciò respinte. |
(7) |
Una società ha consegnato il questionario due volte, in entrambi i casi incompleto e con informazioni contraddittorie. Il terzo questionario inviatole non è stato riconsegnato e quindi la società non è stata in grado di dimostrare che soddisfaceva le condizioni per ottenere lo status di nuovo produttore esportatore. La sua richiesta è stato pertanto respinta. |
(8) |
Le altre 14 società hanno presentato risposte complete al questionario e sono quindi state prese in considerazione per lo status di nuovo esportatore. |
(9) |
Gli elementi di prova forniti da sei dei produttori esportatori indiani sopra menzionati sono ritenuti sufficienti per concedere loro l’aliquota di dazio del 7,6 %, accordata alle società che hanno collaborato ma che non sono state inserite nel campione, e quindi per inserirle nell’elenco dei produttori esportatori di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 74/2004 («allegato»). |
(10) |
Le richieste di status di nuovo produttore esportatore delle altre otto società sono state respinte per i motivi di seguito elencati. |
(11) |
Sette società non hanno fornito prove che dimostrassero che avevano esportato il prodotto in esame nella Comunità dopo il periodo dell’inchiesta o che avevano obblighi contrattuali irrevocabili di esportare un ingente quantitativo del prodotto in esame nella Comunità. |
(12) |
Una società è collegata ad un’altra già elencata nel regolamento originario e la sua richiesta di status di nuovo esportatore è stata respinta poiché non era soddisfatta la seconda condizione di cui all’articolo 2 del regolamento originario. |
(13) |
Le società a cui non è stato concesso lo status di nuovo esportatore sono state informate dei motivi della decisione e hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto. |
(14) |
Tutte le argomentazioni e le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate e se del caso debitamente prese in considerazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le seguenti società sono aggiunte all’elenco di produttori indiani elencati nell’allegato del regolamento (CE) n. 74/2004:
Società |
Città |
Indian Arts and Crafts Syndicate |
Nuova Delhi |
M/s. Opera Clothing |
Mumbai |
Anjani Synthetics Limited |
Ahmedabad |
Ramlaks Exports Pvt Ltd |
Mumbai |
Oracle Exports Home Textiles Pvt Ltd |
Mumbai |
Summer India Textile Mills (P) Ltd |
Salem |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 2006.
Per il Consiglio
Il presidente
E. TUOMIOJA
(1) GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).
(2) GU L 12 del 17.1.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 122/2006 (GU L 22 del 26.1.2006, pag. 3).
(3) GU L 370 del 17.12.2004, pag. 1.
(4) GU L 22 del 26.1.2006, pag. 3.