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Dokumentas 32005R1966

    Regolamento (CE) n. 1966/2005 della Commissione, del 1 o dicembre 2005 , che modifica il regolamento (CEE) n. 2061/89 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

    GU L 316 del 2.12.2005, p. 5—6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 321M del 21.11.2006, p. 307—308 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Dokumento teisinis statusas Galioja

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1966/oj

    2.12.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 316/5


    REGOLAMENTO (CE) N. 1966/2005 DELLA COMMISSIONE

    del 1o dicembre 2005

    che modifica il regolamento (CEE) n. 2061/89 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Al fine di garantire un'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è opportuno adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui all'allegato del presente regolamento.

    (2)

    Il regolamento (CEE) n. 2658/87 stabilisce le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano anche a qualsiasi altra nomenclatura che la riprenda totalmente o in parte, aggiungendovi eventuali suddivisioni, e che sia stabilita da disposizioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura riguardanti lo scambio di merci.

    (3)

    Il regolamento (CEE) n. 2061/89 della Commissione, del 7 luglio 1989, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (2), ha classificato il prodotto n. 5 di cui all’allegato come un integratore alimentare, senza tener conto delle sue specifiche proprietà terapeutiche e profilattiche per il trattamento delle carenze di vitamina C. Occorre pertanto modificare la classificazione del prodotto, che va considerato un farmaco.

    (4)

    Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    La classificazione del prodotto n. 5, di cui all’allegato del regolamento (CEE) n. 2061/89, è sostituita da quella figurante nell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 1o dicembre 2005.

    Per la Commissione

    László KOVÁCS

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1719/2005 della Commissione (GU L 286 del 28.10.2005, pag. 1).

    (2)  GU L 196 del 12.7.1989, pag. 5. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 936/1999 (GU L 117 del 5.5.1999, pag. 9).


    ALLEGATO

    Designazione delle merci

    Classificazione

    (codice NC)

    Motivazione

    (1)

    (2)

    (3)

    5.

    Preparato sotto forma di pastiglie confezionate per la vendita al minuto con indicazione della posologia e della composizione. Combatte le carenze di vitamina C.

    Ciascuna pastiglia, del peso di 750 mg, contiene:

    acido ascorbico: 500 mg,

    polvere di cinorrodo, cellulosa, stearina vegetale, oli solidi vegetali, stearato di magnesio, diossido di silicio e glassa proteica alimentare: 250 mg.

    3004 50 10

    La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota complementare 1 del capitolo 30 e dal testo dei codici NC 3004, 3004 50 e 3004 50 10.

    Cfr. anche le note esplicative (generali) della nomenclatura combinata, capitolo 30.

    Ogni pastiglia contiene un quantitativo di vitamina C (500 mg) nettamente superiore alla dose giornaliera raccomandata (60 mg).

    Il prodotto risponde a tutte le condizioni della nota complementare 1 del capitolo 30 e va pertanto classificato come farmaco alla voce 3004.


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