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Document 32005R1866
Council Regulation (EC) No 1866/2005 of 8 November 2005 extending the partial suspension of the definitive anti-dumping duties imposed by Regulation (EC) No 258/2005 on imports of certain seamless pipes and tubes of iron or non-alloy steel originating in Croatia and Ukraine
Regolamento (CE) n. 1866/2005 del Consiglio, dell’8 novembre 2005, che proroga la sospensione parziale dei dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento (CE) n. 258/2005 sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari della Croazia e dell’Ucraina
Regolamento (CE) n. 1866/2005 del Consiglio, dell’8 novembre 2005, che proroga la sospensione parziale dei dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento (CE) n. 258/2005 sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari della Croazia e dell’Ucraina
GU L 300 del 17.11.2005, pp. 1–2
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 334M del 12.12.2008, pp. 534–538
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 18/11/2006
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17.11.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 300/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1866/2005 DEL CONSIGLIO
dell’8 novembre 2005
che proroga la sospensione parziale dei dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento (CE) n. 258/2005 sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari della Croazia e dell’Ucraina
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 14, paragrafo 4,
vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. PROCEDIMENTO
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(1) |
In seguito ad un’inchiesta di riesame attuata conformemente all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base («inchiesta di riesame»), il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 258/2005 (2) («regolamento definitivo»), un dazio antidumping del 38,8 % sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari della Croazia e un dazio antidumping del 64,1 % sulle importazioni degli stessi tubi originari dell’Ucraina, ad eccezione delle importazioni effettuate dalla Dnipropetrovsk Tube Works («DTW») a cui si applica un dazio antidumping del 51,9 % («misure in vigore»). Il regolamento definitivo ha cosí modificato i dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento (CE) n. 348/2000 (3) e ha abrogato la possibilità di esenzione dai dazi prevista all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 348/2000 («misure iniziali»). |
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(2) |
Con decisione 2005/133/CE (4) («la decisione»), la Commissione ha sospeso parzialmente il dazio antidumping definitivo per un periodo di nove mesi, a decorrere dal 18 febbraio 2005. |
B. MISURE APPLICABILI ALLE IMPORTAZIONI DI ALCUNI TIPI DI TUBI SENZA SALDATURA, DI FERRO O DI ACCIAI NON LEGATI, ORIGINARI DELLA ROMANIA E DELLA RUSSIA
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(3) |
Il regolamento (CE) n. 2320/97 ha istituito dazi antidumping sulle importazioni dei tubi in questione originari, tra l’altro, della Romania e della Russia (5). Con le decisioni 97/790/CE (6) e 2000/70/CE (7) sono stati accettati impegni degli esportatori, tra l’altro, della Romania e della Russia. Con il regolamento (CE) n. 1322/2004 è stato deciso, a titolo prudenziale, di non applicare ulteriormente le misure in vigore alle importazioni di tali tubi originari della Romania e della Russia («misure non applicate») in considerazione del comportamento anticoncorrenziale di determinati produttori comunitari (8). |
C. MOTIVAZIONE DELLA PROROGA DELLA SOSPENSIONE PARZIALE
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(4) |
A norma dell’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base, le misure antidumping possono essere sospese nell’interesse della Comunità quando si riscontra una modifica temporanea delle condizioni di mercato tale da rendere improbabile il riemergere del pregiudizio a seguito della sospensione. Le misure antidumping possono essere sospese per un periodo di nove mesi con decisione della Commissione. L’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base specifica inoltre che la sospensione può essere prorogata per un periodo ulteriore non superiore ad un anno con decisione del Consiglio che delibera su proposta della Commissione. A norma del medesimo articolo 14, paragrafo 4, le misure antidumping in questione possono divenire nuovamente efficaci in qualsiasi momento se i motivi che giustificavano la sospensione non sono più validi. |
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(5) |
Dopo la sospensione parziale dei dazi antidumping definitivi mediante la decisione suddetta, la Commissione ha continuato a sorvegliare la situazione del mercato dei tubi in questione, specie per quanto riguarda le importazioni dalla Croazia e dall’Ucraina. |
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(6) |
Dall’esame dei recenti flussi d’importazione è risultato che le importazioni dalla Croazia e dall’Ucraina sono rimaste a livelli bassissimi. |
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(7) |
Il mercato si trova quindi nella stessa situazione riscontrata al momento della sospensione parziale delle misure. Visti i livelli minimi delle importazioni dalla Croazia e dall’Ucraina, si ritiene improbabile il riemergere del pregiudizio subito dall’industria comunitaria qualora venga prorogata la sospensione parziale dei dazi. Finché prevarranno le attuali condizioni di mercato, infatti, le importazioni dalla Russia e dalla Romania manterranno probabilmente l’attuale presenza significativa e appare improbabile un aumento considerevole delle importazioni dall’Ucraina e/o dalla Croazia. È quindi improbabile che il pregiudizio riemerga a seguito della proroga della sospensione. Considerate le particolari circostanze relative, tra l’altro, alla mancata applicazione delle misure alle importazioni dalla Russia e dalla Romania, le aliquote di dazio stabilite dall’inchiesta iniziale (23 % per la Croazia e 38,5 % per l’Ucraina) sono ritenute sufficienti per eliminare le pratiche di dumping causa del pregiudizio. |
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(8) |
In considerazione di quanto precede si propone di prorogare di un anno, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base, la sospensione parziale dei dazi antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati. |
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(9) |
Qualora i motivi che giustificano la sospensione non fossero più validi, le misure antidumping potrebbero essere ripristinate, con abrogazione immediata della sospensione parziale. |
D. CONSULTAZIONE DELL’INDUSTRIA COMUNITARIA
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(10) |
Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base, la Commissione ha informato l’industria comunitaria della sua intenzione di prorogare la sospensione parziale delle misure antidumping, dandole inoltre la possibilità di presentare osservazioni in merito. L’industria comunitaria non ha sollevato obiezioni, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La sospensione parziale dei dazi antidumping definitivi istituiti con decisione 2005/133/CE della Commissione è prorogata fino al 18 novembre 2006.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 8 novembre 2005.
Per il Consiglio
Il presidente
G. BROWN
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).
(2) GU L 46 del 17.2.2005, pag. 7.
(3) GU L 45 del 17.2.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 258/2005.
(4) GU L 46 del 17.2.2005, pag. 46.
(5) GU L 322 del 25.11.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1322/2004 (GU L 246 del 20.7.2004, pag. 10).
(6) GU L 322 del 25.11.1997, pag. 63.
(7) GU L 23 del 28.1.2000, pag. 78.
(8) Cfr. considerando 9 e seguenti del regolamento (CE) n. 1322/2004.