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Document JOL_2005_256_R_0057_01
Council Decision 2005/680/CFSP of 12 August 2005 concerning the conclusion of the Agreement between the European Union and the Democratic Republic of the Congo on the status and activities of the European Union Police Mission in the Democratic Republic of the Congo (EUPOL Kinshasa)#Agreement between the European Union and the Democratic Republic of the Congo on the status and activities of the European Union police mission in the Democratic Republic of the Congo (EUPOL Kinshasa)
Decisione 2005/680/PESC del Consiglio, del 12 agosto 2005, relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica democratica del Congo sullo status e le attività della missione di polizia dell’Unione europea nella Repubblica democratica del Congo (EUPOL Kinshasa)
Accordo tra l’unione europea e la Repubblica democratica del Congo sullo status e sulle attività della missione di polizia dell’unione europea nella Repubblica democratica del Congo (EUPOL Kinshasa)
Decisione 2005/680/PESC del Consiglio, del 12 agosto 2005, relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica democratica del Congo sullo status e le attività della missione di polizia dell’Unione europea nella Repubblica democratica del Congo (EUPOL Kinshasa)
Accordo tra l’unione europea e la Repubblica democratica del Congo sullo status e sulle attività della missione di polizia dell’unione europea nella Repubblica democratica del Congo (EUPOL Kinshasa)
GU L 256 del 1.10.2005, p. 57–62
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 168M del 21.6.2006, p. 369–374
(MT)
1.10.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 256/57 |
DECISIONE 2005/680/PESC DEL CONSIGLIO
del 12 agosto 2005
relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica democratica del Congo sullo status e le attività della missione di polizia dell’Unione europea nella Repubblica democratica del Congo (EUPOL Kinshasa)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 24,
vista la raccomandazione della presidenza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 9 dicembre 2004 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2004/847/PESC relativa alla missione di polizia dell’Unione europea nella Repubblica democratica del Congo, EUPOL Kinshasa (1). |
(2) |
L’articolo 13 dell’azione comune prevede che lo status del personale dell’EUPOL Kinshasa nella Repubblica democratica del Congo, compresi, se del caso, i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie ai fini del compimento e del buon funzionamento dell’EUPOL Kinshasa stessa, è stabilito secondo la procedura di cui all’articolo 24 del trattato. |
(3) |
A seguito dell’autorizzazione conferita il 24 gennaio 2005 dal Consiglio al segretario generale/Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, che assiste la presidenza, ad avviare negoziati a nome di quest’ultima, il segretario generale/Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune ha negoziato con il governo della Repubblica democratica del Congo un accordo sullo status e le attività dell’EUPOL Kinshasa. |
(4) |
In deroga all’articolo 11, paragrafo 4 dell’accordo, le procedure di acquisizione di beni e servizi dovrebbero essere conformi ai principi di trasparenza, proporzionalità, pari trattamento e non discriminazione. |
(5) |
L’accordo dovrebbe essere approvato, |
DECIDE:
Articolo 1
L’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica democratica del Congo sullo status e le attività della missione di polizia dell’Unione europea nella Repubblica democratica del Congo (EUPOL Kinshasa), è approvato a nome dell’Unione.
Il testo dell’accordo è allegato alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l’accordo allo scopo di impegnare l’Unione.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2).
Articolo 4
La presente decisione ha effetto il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 12 agosto 2005.
Per il Consiglio
Il presidente
J. STRAW
(1) GU L 367 del 14.12.2004, pag. 30.
(2) La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
TRADUZIONE
ACCORDO
tra l’unione europea e la Repubblica democratica del Congo sullo status e sulle attività della missione di polizia dell’unione europea nella Repubblica democratica del Congo (EUPOL Kinshasa)
L’UNIONE EUROPEA, in seguito denominata «UE»,
da una parte, e
LA REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO, in seguito denominata «Parte ospitante»,
dall’altra,
in seguito insieme denominate le «Parti»,
TENUTO CONTO:
a) |
della lettera del ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale della parte ospitante al segretario generale/Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune (SG/AR), del 20 ottobre 2003, in cui si chiede all’UE di fornire assistenza per l’istituzione di un’unità integrata di polizia (IPU), che dovrebbe contribuire ad assicurare la protezione delle istituzioni statali ed a rafforzare l’apparato di sicurezza nazionale della Repubblica democratica del Congo; |
b) |
della lettera del presidente della Repubblica democratica del Congo all’SG/AR, del 16 febbraio 2004, in cui si invita l’UE ad inviare una missione di polizia a Kinshasa per monitorare, guidare e consigliare l’IPU, a determinate condizioni, e della risposta dell’SG/AR, del 4 aprile 2004, in cui si accetta l’invito a dette condizioni; |
c) |
dell’azione comune 2004/847/PESC del Consiglio, del 9 dicembre 2004, concernente la missione di polizia dell’Unione europea a Kinshasa (RDC) relativa all’unità integrata di polizia (EUPOL Kinshasa) (1); |
d) |
della durata prevista dell’EUPOL Kinshasa fino alla fine del 2005; |
e) |
del fatto che la finalità dei privilegi e delle immunità previsti nel presente accordo non è recare beneficio ai singoli, bensì assicurare l’efficienza della missione dell’UE; e |
f) |
desiderosi di disciplinare, con il presente accordo, lo status della missione di polizia dell’UE nella Repubblica democratica del Congo e di definirne, di conseguenza, i privilegi e le immunità, |
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Ambito di applicazione e definizioni
1. Le disposizioni del presente accordo e tutti gli obblighi assunti dalla parte ospitante o qualsiasi privilegio, immunità, agevolazione o concessione accordati all’EUPOL Kinshasa o al personale dell’EUPOL Kinshasa si applicano soltanto nel territorio della parte ospitante.
2. Ai fini del presente accordo, valgono le seguenti definizioni:
a) |
«EUPOL Kinshasa»: la missione di polizia dell’UE nel territorio della parte ospitante, istituita dall’azione comune 2004/847/PESC, compresi componenti, forze, unità, quartier generale e personale della stessa dispiegati nel territorio della parte ospitante e assegnati all’EUPOL Kinshasa; |
b) |
«capomissione/responsabile della polizia»: il capomissione/responsabile della polizia dell’EUPOL Kinshasa nominato dal Consiglio dell’Unione europea; |
c) |
«personale dell’EUPOL Kinshasa»: il capomissione/responsabile della polizia, il personale distaccato dagli Stati membri e dalle istituzioni dell’UE, nonché dai paesi terzi da quest’ultima invitati a partecipare all’EUPOL Kinshasa, e il personale internazionale assunto su base contrattuale dall’EUPOL Kinshasa, incaricato di preparare, sostenere ed attuare la missione, esclusi i fornitori commerciali e il personale locale; |
d) |
«quartier generale»: il quartier generale principale dell’EUPOL Kinshasa a Kinshasa e il centro di formazione a Kasangulu; |
e) |
«Stato d’origine»: lo Stato membro o il paese terzo che ha distaccato personale presso l’EUPOL Kinshasa; |
f) |
«locali»: tutti gli edifici, le strutture e i terreni richiesti per lo svolgimento delle attività dell’EUPOL Kinshasa, nonché per l’alloggio del personale dell’EUPOL Kinshasa. |
Articolo 2
Disposizioni generali
1. L’EUPOL Kinshasa e il personale dell’EUPOL Kinshasa rispettano le leggi e le normative della parte ospitante e si astengono dal compiere qualsiasi azione o attività incompatibile con lo spirito imparziale e internazionale delle loro funzioni o in contrasto con le disposizioni del presente accordo.
2. L’EUPOL Kinshasa è autonoma per quanto riguarda l’esecuzione delle sue funzioni nell’ambito del presente accordo. La parte ospitante rispetta il carattere unitario e internazionale dell’EUPOL Kinshasa.
3. Il capomissione/responsabile della polizia comunica al governo della parte ospitante l’ubicazione del suo quartier generale.
4. Il capomissione/responsabile della polizia informa periodicamente, e con tempestività, il governo della parte ospitante del numero, del nome e della cittadinanza dei membri del personale dell’EUPOL Kinshasa presenti nel territorio della parte ospitante, trasmettendo un apposito elenco al ministero degli Affari esteri della parte ospitante.
Articolo 3
Identificazione
1. Il personale dell’EUPOL Kinshasa è munito di e identificato da una tessera di riconoscimento dell’EUPOL Kinshasa che ha l’obbligo di portare in permanenza. Alle autorità competenti della parte ospitante è fornito un facsimile della tessera di riconoscimento dell’EUPOL Kinshasa.
2. Il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale della parte ospitante fornisce ai membri del personale dell’EUPOL Kinshasa una carta d’identità conforme al loro status quale definito nell’articolo 6.
3. I veicoli e gli altri mezzi di trasporto dell’EUPOL Kinshasa recano contrassegni d’identificazione distintivi EUPOL Kinshasa, di cui è fornito un facsimile alle autorità competenti della parte ospitante.
4. L’EUPOL Kinshasa è autorizzata ad esporre la bandiera dell’UE presso il quartier generale principale e altrove, da sola o assieme alla bandiera della parte ospitante, a seconda della decisione del capomissione/responsabile della polizia. Le bandiere o insegne nazionali degli elementi nazionali che costituiscono l’EUPOL Kinshasa possono essere esposte sui locali e le aree, sui veicoli e sulle uniformi dell’EUPOL Kinshasa, a seconda della decisione del capomissione/responsabile della polizia.
Articolo 4
Attraversamento delle frontiere, spostamenti e presenza nel territorio della parte ospitante
1. Il personale, i mezzi e i mezzi di trasporto dell’EUPOL Kinshasa attraversano le frontiere della parte ospitante ai valichi di frontiera ufficiali, nei porti marittimi e attraverso i corridoi aerei internazionali.
2. La parte ospitante facilita l’ingresso nel suo territorio e l’uscita dallo stesso da parte dell’EUPOL Kinshasa e del personale dell’EUPOL Kinshasa. Fatto salvo il controllo dei passaporti all’atto dell’ingresso nel territorio della parte ospitante e dell’uscita dallo stesso, il personale dell’EUPOL Kinshasa, fornendo la prova dell’appartenenza alla missione, non è soggetto alle normative applicabili in materia di passaporti, visti e immigrazione né a qualsiasi forma di ispezione dei servizi per l’immigrazione.
3. Il personale dell’EUPOL Kinshasa non è soggetto alle normative della parte ospitante che disciplinano la registrazione e il controllo degli stranieri, ma non è considerato detentore del diritto a risiedere o ad eleggere domicilio in modo permanente nel territorio della parte ospitante.
4. L’EUPOL Kinshasa fornisce un certificato di esonero, corredato di un inventario, per i mezzi, incluse le armi da fianco del suo personale, e i mezzi di trasporto dell’EUPOL Kinshasa che entrano nel territorio della parte ospitante, vi transitano o ne escono a sostegno della missione. Detti mezzi e mezzi di trasporto sono esonerati da ogni altro documento doganale. All’atto dell’ingresso nel territorio della parte ospitante o dell’uscita dallo stesso viene trasmessa copia del certificato alle autorità competenti. Il formato del certificato è convenuto tra l’EUPOL Kinshasa e le autorità competenti della parte ospitante.
5. I veicoli e gli aeromobili utilizzati a sostegno della missione non sono soggetti agli obblighi locali di immatricolazione e autorizzazione. Restano applicabili le norme e i regolamenti internazionali pertinenti.
6. Il personale dell’EUPOL Kinshasa è autorizzato alla guida di veicoli a motore nel territorio della parte ospitante purché sia in possesso di una patente di guida nazionale valida. La parte ospitante accetta come valide, senza sottoporle a tasse o diritti, le patenti di guida rilasciate al personale dell’EUPOL Kinshasa.
7. L’EUPOL Kinshasa e il personale dell’EUPOL Kinshasa, nonché i veicoli, gli aeromobili o altri mezzi di trasporto, le attrezzature e le forniture possono spostarsi liberamente e senza restrizioni attraverso il territorio della parte ospitante, compreso il suo spazio aereo. Se necessario, possono essere conclusi accordi di natura tecnica a norma dell’articolo 17.
8. Ai fini della missione, il personale dell’EUPOL Kinshasa e il personale locale assunto dall’EUPOL Kinshasa, quando viaggiano in adempimento delle proprie mansioni ufficiali, possono utilizzare strade, ponti e aeroporti senza pagamento di diritti, tariffe, pedaggi, tasse e oneri analoghi.
Articolo 5
Privilegi e immunità dell’EUPOL Kinshasa
1. All’EUPOL Kinshasa è concesso uno status equivalente a quello di una missione diplomatica ai sensi della convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961, in seguito denominata «convenzione di Vienna».
2. L’EUPOL Kinshasa, i suoi beni, fondi e mezzi beneficiano dell’immunità nei confronti della competenza giurisdizionale penale, civile e amministrativa della parte ospitante, ai sensi della convenzione di Vienna.
3. I locali dell’EUPOL Kinshasa sono inviolabili. Gli agenti della parte ospitante non sono mai autorizzati a penetrarvi, se non con il consenso del capo missione/responsabile della polizia.
4. I locali dell’EUPOL Kinshasa, il relativo mobilio e gli altri beni che vi si trovano, nonché i mezzi di trasporto, non possono essere oggetto di perquisizione, requisizione, sequestro o altro provvedimento esecutivo.
5. Gli archivi e i documenti dell’EUPOL Kinshasa sono inviolabili in qualsiasi momento.
6. Alla corrispondenza dell’EUPOL Kinshasa è concesso uno status equivalente a quello di cui gode la corrispondenza ufficiale in base alla convenzione di Vienna.
7. L’EUPOL Kinshasa è esonerata da qualsiasi imposta, tassa o diritto di natura analoga, nazionale o comunale, per le merci e i servizi importati e relativamente ai suoi locali e alle sue aree, purché siano destinati ai fini della missione.
8. Per le merci acquistate e i servizi acquisiti con contratto sul mercato interno, purché siano destinati ai fini della missione, l’EUPOL Kinshasa è esonerata o rimborsata dalla parte ospitante in relazione al pagamento di qualsiasi imposta o tassa, nazionale o comunale, IVA compresa, o diritto di natura analoga in conformità delle leggi della parte ospitante.
9. Per gli articoli destinati alla missione la parte ospitante consente l’ingresso e concede l’esenzione dal pagamento di tutti i dazi doganali, le tasse e i diritti connessi diversi dai diritti per l’immagazzinamento, il trasporto e altri servizi analoghi.
Articolo 6
Privilegi e immunità del personale dell’EUPOL Kinshasa
1. Il personale dell’EUPOL Kinshasa gode di tutti i privilegi e le immunità equivalenti a quelli concessi agli agenti diplomatici conformemente alla convenzione di Vienna, in virtù della quale gli Stati membri dell’UE e gli altri Stati d’origine hanno priorità di giurisdizione. Tali privilegi e immunità sono concessi al personale dell’EUPOL Kinshasa durante la missione e, in seguito, per gli atti ufficiali precedentemente compiuti nell’esercizio della stessa.
2. Il segretario generale/Alto Rappresentante, con l’esplicito consenso della competente autorità dello Stato d’origine o dell’istituzione d’origine dell’UE, sospende l’immunità goduta dal personale dell’EUPOL Kinshasa qualora tale immunità ostacoli il corso della giustizia e possa essere levata senza pregiudicare gli interessi dell’UE.
3. Il personale dell’EUPOL Kinshasa ha facoltà di importare, in esenzione da dazi o altre restrizioni, i beni necessari per uso personale e di esportarli. Ha altresì facoltà di acquistare, in esenzione da dazi o altre restrizioni, i beni necessari per uso personale e di esportarli; per i beni e i servizi acquistati sul mercato interno, il personale dell’EUPOL Kinshasa è esonerato dal pagamento dell’IVA e delle imposte in conformità delle leggi della parte ospitante.
4. Il personale dell’EUPOL Kinshasa è esente da diritti e imposte nella parte ospitante sugli emolumenti e sugli stipendi che riceve a titolo del suo impiego. Qualora l’incidenza di un’eventuale forma di imposizione dipenda dal soggiorno, i periodi durante i quali il personale distaccato presso l’EUPOL Kinshasa e il personale internazionale assunto su base contrattuale dall’EUPOL Kinshasa sono presenti nella parte ospitante ai fini dello svolgimento delle proprie mansioni non sono considerati periodi di soggiorno.
Articolo 7
Personale locale assunto dall’EUPOL Kinshasa
I membri del personale locale assunti dall’EUPOL Kinshasa che sono cittadini della parte ospitante o vi risiedono in permanenza godono di uno status equivalente a quello goduto, ai sensi della convenzione di Vienna, dal personale assunto localmente dalle missioni diplomatiche presso la parte ospitante.
Articolo 8
Sicurezza
1. La parte ospitante, per mezzo delle proprie capacità, assume la piena responsabilità della sicurezza del personale dell’EUPOL Kinshasa.
2. A tal fine la parte ospitante adotta tutte le misure necessarie per la protezione, l’incolumità e la sicurezza dell’EUPOL Kinshasa e del personale dell’EUPOL Kinshasa. Eventuali disposizioni specifiche, proposte dalla parte ospitante, sono convenute con il capomissione/responsabile della polizia prima di essere attuate. La parte ospitante consente e sostiene gratuitamente le attività connesse all’evacuazione medica del personale dell’EUPOL Kinshasa. Se necessario, sono conclusi accordi supplementari ai sensi dell’articolo 17.
3. Il personale dell’EUPOL Kinshasa è autorizzato, previa decisione del capomissione/responsabile della polizia, a portare armi da fianco per autodifesa.
4. L’EUPOL Kinshasa non ha alcun ruolo esecutivo di polizia.
Articolo 9
Uniformi e armi
1. Il personale dell’EUPOL Kinshasa indossa uniformi nazionali o abiti civili con segni distintivi di identificazione EUPOL Kinshasa.
2. L’uso dell’uniforme è soggetto a norme emanate dal capomissione/responsabile della polizia.
3. Il personale dell’EUPOL Kinshasa può portare armi da fianco e munizioni, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3.
Articolo 10
Cooperazione e accesso all’informazione
1. La parte ospitante offre piena cooperazione e sostegno all’EUPOL Kinshasa e al personale dell’EUPOL Kinshasa.
2. Se richiesto e se necessario per il compimento della missione dell’EUPOL Kinshasa, la parte ospitante fornisce:
a) |
effettivo accesso al personale dell’EUPOL Kinshasa a edifici, strutture, luoghi e veicoli ufficiali sotto il controllo della parte ospitante; |
b) |
effettivo accesso al personale dell’EUPOL Kinshasa a documenti, materiali e informazioni sotto il suo controllo pertinenti al mandato dell’EUPOL Kinshasa. |
3. Il capomissione/responsabile della polizia e la parte ospitante si consultano regolarmente e adottano opportune misure per assicurare contatti stretti e reciproci ad ogni livello appropriato. La parte ospitante può nominare un ufficiale di collegamento presso l’EUPOL Kinshasa.
Articolo 11
Supporto della parte ospitante e contratti
1. La parte ospitante accetta, su richiesta dell’EUPOL Kinshasa, di fornire assistenza nella ricerca di locali adeguati.
2. Se necessari e disponibili, i locali di proprietà della parte ospitante vengono messi a disposizione a titolo gratuito.
3. La parte ospitante, nell’ambito dei mezzi e delle capacità di cui dispone, assiste e asseconda la preparazione, la costituzione, l’esecuzione e il supporto dell’EUPOL Kinshasa. La parte ospitante presta assistenza e supporto all’EUPOL Kinshasa alle stesse condizioni previste per l’IPU.
4. L’EUPOL Kinshasa si sforza, per quanto possibile, di ricorrere a contratti locali per servizi, beni e personale, fatte salve le esigenze della missione.
Articolo 12
Decesso di membri del personale dell’EUPOL Kinshasa
1. Il capomissione/responsabile della polizia ha il diritto di farsi carico, adottando le disposizioni necessarie, del rimpatrio della salma di un membro del personale dell’EUPOL Kinshasa, nonché dei suoi effetti personali.
2. Sui membri dell’EUPOL Kinshasa deceduti non possono essere praticate autopsie senza il consenso dello Stato d’origine o, nel caso di personale internazionale, del rispettivo Stato di cittadinanza, né in assenza di un rappresentante dell’EUPOL Kinshasa e/o dello Stato interessato.
Articolo 13
Comunicazioni
1. L’EUPOL Kinshasa ha il diritto di installare e gestire stazioni radio trasmittenti e riceventi e sistemi satellitari utilizzando frequenze idonee, in conformità di accordi da concludere a norma dell’articolo 17.
2. L’EUPOL Kinshasa ha diritto ad effettuare comunicazioni illimitate via radio (incluse radio satellitari, mobili e portatili), telefono, telegrafo, fax e altri mezzi nonché ad installare, ai fini della missione, i mezzi necessari al mantenimento di tali comunicazioni all’interno delle strutture dell’EUPOL Kinshasa e tra di esse, inclusa la posa di cavi e linee di terra, in conformità delle normative della parte ospitante.
Articolo 14
Richieste di indennizzo in seguito a decesso, ferite, danni o perdite
1. Le richieste di indennizzo derivanti da attività connesse con disordini civili o con la protezione dell’EUPOL Kinshasa o del suo personale oppure accessorie alle esigenze operative non sono oggetto di un obbligo di rimborso da parte degli Stati membri, di altri Stati che partecipano all’EUPOL Kinshasa o delle istituzioni dell’UE.
2. Qualsiasi altra richiesta rientrante nel diritto civile, comprese quelle che emanano dal personale dell’EUPOL Kinshasa assunto a livello locale, che riguardi l’EUPOL Kinshasa o un suo membro e che esuli dalla competenza degli organi giurisdizionali della parte ospitante in virtù di eventuali disposizioni del presente accordo, è sottoposta al capomissione/responsabile della polizia tramite le autorità della parte ospitante e forma oggetto di accordi distinti, previsti all’articolo 17, intesi a definire procedure per l’esame e la definizione delle richieste. Gli indennizzi sono liquidati previo consenso dello Stato interessato.
Articolo 15
Controversie
1. Tutte le eventuali questioni relative all’applicazione del presente accordo sono discusse da un gruppo congiunto di coordinamento, composto di rappresentanti dell’EUPOL Kinshasa e delle competenti autorità della parte ospitante.
2. Qualora non si giunga ad una composizione, le controversie connesse all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo sono composte dalla parte ospitante e dai rappresentanti dell’UE per via diplomatica.
Articolo 16
Disposizioni varie
1. Allorché il presente accordo fa riferimento alle immunità, ai privilegi e ai diritti dell’EUPOL Kinshasa e del personale dell’EUPOL Kinshasa, il governo della parte ospitante è responsabile dell’attuazione e del rispetto di dette immunità, privilegi e diritti tramite le sue autorità locali competenti.
2. Nessuna disposizione del presente accordo è intesa o può essere interpretata come costituente una deroga a qualunque diritto di cui godono, ai sensi di altri accordi, uno Stato membro dell’UE o un altro Stato che contribuisce all’EUPOL Kinshasa o il relativo personale.
Articolo 17
Accordi supplementari
Il capomissione/responsabile della polizia e le autorità amministrative della parte ospitante concludono gli accordi supplementari che dovessero rendersi necessari per l’attuazione del presente accordo.
Articolo 18
Entrata in vigore e cessazione
1. Il presente accordo entra in vigore il giorno della firma delle due parti.
2. Il presente accordo può essere modificato sulla base di un’intesa scritta tra le parti.
3. Il presente accordo resta in vigore fino alla partenza definitiva dell’EUPOL Kinshasa o di tutto il suo personale.
4. Il presente accordo può essere denunciato mediante notifica scritta all’altra parte. La denuncia ha effetto 60 giorni dopo la data in cui l’altra parte ne ha ricevuto la notifica.
5. La cessazione o la denuncia del presente accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dall’esecuzione dell’accordo stesso prima della data della cessazione o della denuncia.
Fatto a Kinshasa, addì 1o settembre 2005 in due originali in lingua francese.
Per l’Unione europea
Per il governo della Repubblica democratica del Congo