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Document 32005R1255

Regolamento (CE) n. 1255/2005 della Commissione, del 29 luglio 2005, che stabilisce in quale misura possano essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di luglio 2005 per determinati prodotti lattiero-caseari nell'ambito di taluni contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 2535/2001

GU L 200 del 30.7.2005, p. 65–67 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1255/oj

30.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 200/65


REGOLAMENTO (CE) N. 1255/2005 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2005

che stabilisce in quale misura possano essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di luglio 2005 per determinati prodotti lattiero-caseari nell'ambito di taluni contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 2535/2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1),

visto il regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

Le domande presentate dal 1o al 10 luglio 2005 per taluni prodotti di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2535/2001 riguardano quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto stabilire coefficienti di attribuzione dei quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I coefficienti di attribuzione di cui all'allegato del presente regolamento si applicano ai quantitativi per i quali, nel periodo dal 1o al 10 luglio 2005, sono stati chiesti titoli d'importazione per i prodotti che rientrano nei contingenti di cui alle parti I.A, I.B, punti 1 e 2 e alle parti I.C, I.D, I.E, I.F, I.G e I.H, dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2535/2001.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1036/2005 (GU L 178 del 2.7.2005, pag. 19).


ALLEGATO I.A

Numero di contingente

Coefficiente di attribuzione

09.4590

09.4599

1,0000

09.4591

09.4592

09.4593

09.4594

09.4595

0,0083

09.4596

1,0000


ALLEGATO I.B

5.   Prodotti originari della Romania

Numero di contingente

Coefficiente di attribuzione

09.4771

0,0502

09.4772

09.4758

0,3024


6.   Prodotti originari della Bulgaria

Numero di contingente

Coefficiente di attribuzione

09.4773

09.4660

0,4123

09.4675


ALLEGATO I.C

Prodotti originari dei paesi ACP

Numero di contingente

Quantità (t)

09.4026

09.4027


ALLEGATO I.D

Prodotti originari della Turchia

Numero di contingente

Quantità (t)

09.4101


ALLEGATO I.E

Prodotti originari delľAfrica del Sud

Numero di contingente

Quantità (t)

09.4151


ALLEGATO I.F

Prodotti originari della Svizzera

Numero di contingente

Coefficiente di attribuzione

09.4155

0,9283

09.4156

1,0000


ALLEGATO I.G

Prodotti originari della Giordania

Numero di contingente

Quantità (t)

09.4159


ALLEGATO I.H

Prodotti originari della Norvegia

Numero di contingente

Coefficiente di attribuzione

09.4781

1,0000

09.4782

0,9189


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