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Document 32005R1245

    Regolamento (CE) n. 1245/2005 della Commissione, del 29 luglio 2005, che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri

    GU L 200 del 30.7.2005, p. 50–50 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1245/oj

    30.7.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 200/50


    REGOLAMENTO (CE) N. 1245/2005 DELLA COMMISSIONE

    del 29 luglio 2005

    che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1),

    visto il regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte (2), in particolare l'articolo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2771/1999 prevede che gli acquisti vengano aperti o sospesi dalla Commissione in uno Stato membro non appena si constati che per due settimane consecutive il prezzo di mercato di tale Stato membro si situa, a seconda dei casi, ad un livello inferiore oppure pari o superiore al 92 % del prezzo di intervento.

    (2)

    L'ultimo elenco degli Stati membri nei quali è sospeso l'intervento è stato fissato dal regolamento (CE) n. 1186/2005 della Commissione (3). Questo elenco dev'essere modificato per tener conto dei nuovi prezzi di mercato comunicati dalla Polonia in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2771/1999. Per motivi di chiarezza, occorre sostituire tale elenco e abrogare il regolamento (CE) n. 1186/2005,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Gli acquisti di burro, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, sono sospesi in Belgio, nella Repubblica ceca, in Danimarca, in Germania, in Estonia, in Francia, in Irlanda, in Italia, a Cipro, in Lettonia, in Ungheria, a Malta, in Grecia, in Lussemburgo, nei Paesi Bassi, in Austria, in Portogallo, in Slovenia, in Slovacchia, in Finlandia, in Svezia e nel Regno Unito.

    Articolo 2

    Il regolamento (CE) n. 1186/2005 è abrogato.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il 30 luglio 2005.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2005.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

    (2)  GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).

    (3)  GU L 193 del 23.7.2005, pag. 19.


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