This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32005R0778
Council Regulation (EC) No 778/2005 of 23 May 2005 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of magnesium oxide originating in the People’s Republic of China
Regolamento (CE) n. 778/2005 del Consiglio, del 23 maggio 2005, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ossido di magnesio originarie della Repubblica popolare cinese
Regolamento (CE) n. 778/2005 del Consiglio, del 23 maggio 2005, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ossido di magnesio originarie della Repubblica popolare cinese
GU L 131 del 25.5.2005, pp. 1–17
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 25/05/2010
|
25.5.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 131/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 778/2005 DEL CONSIGLIO
del 23 maggio 2005
che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ossido di magnesio originarie della Repubblica popolare cinese
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,
vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. MISURE IN VIGORE
|
(1) |
In seguito ad un riesame in previsione della scadenza, il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 1334/1999 (2), ha istituito misure antidumping definitive sulle importazioni di ossido di magnesio («prodotto in esame») originarie della Repubblica popolare cinese, che hanno preso la forma di un prezzo minimo all’importazione. In seguito ad un riesame intermedio, con il regolamento (CE) n. 985/2003 (3), il Consiglio ha modificato la forma delle misure antidumping in vigore, confermando il prezzo minimo, ma solamente a determinate condizioni, e istituendo un dazio ad valorem del 27,1 % in tutti gli altri casi. |
|
(2) |
Le misure originali sono state istituite con il regolamento (CE) n. 1473/93 del Consiglio (4) («inchiesta iniziale»). |
B. INCHIESTA ATTUALE
|
(3) |
In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di ossido di magnesio originarie della Repubblica popolare cinese (5), i servizi della Commissione hanno ricevuto una domanda di riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La domanda è stata presentata il 9 marzo 2004 dall’associazione Eurométaux (il richiedente) per conto di produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria, in questo caso più del 96 %, della produzione comunitaria complessiva di ossido di magnesio. Secondo le informazioni contenute nella domanda, la scadenza delle misure avrebbe comportato il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio nei confronti dell’industria comunitaria. |
|
(4) |
Avendo stabilito che esistevano elementi sufficienti per aprire un’inchiesta e sentito il parere del comitato consultivo, i servizi della Commissione hanno annunciato, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, l’apertura di un riesame in previsione della scadenza (6), ed hanno avviato l’inchiesta. |
|
(5) |
I servizi della Commissione hanno ufficialmente informato dell’avvio del riesame i produttori comunitari richiedenti, gli altri produttori comunitari che hanno sostenuto la domanda, i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese, gli importatori/operatori commerciali, altre industrie notoriamente interessate e i rappresentanti delle autorità cinesi. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di rendere note le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nell’avviso di apertura. |
|
(6) |
I servizi della Commissione hanno inviato un questionario a tutte le parti notoriamente interessate e a quelle che hanno richiesto un questionario entro i termini previsti nell’avviso di apertura. |
|
(7) |
Considerato il numero elevato di produttori esportatori nella Repubblica popolare cinese e di importatori del prodotto in esame, a norma dell’articolo 17 del regolamento di base, nell’avviso di apertura è stata presa in considerazione l’ipotesi di ricorrere a tecniche di campionamento. Per decidere se il campionamento fosse o meno necessario e in tale caso selezionare il campione, i servizi della Commissione hanno inviato un questionario specifico, richiedendo informazioni specifiche sul volume medio delle vendite e sui prezzi medi di ciascun produttore esportatore e importatore interessato, ma nessuno ha risposto. La Commissione ha pertanto deciso di non ricorrere al campionamento. |
|
(8) |
Inoltre, sono stati inviati questionari a tutti i produttori degli Stati Uniti, dell’Australia e dell’India (possibili paesi di riferimento) noti alla Commissione. |
|
(9) |
Al questionario hanno risposto i quattro produttori comunitari richiedenti e un produttore del paese di riferimento (Stati Uniti). |
|
(10) |
I servizi della Commissione hanno raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione della probabilità del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio e ai fini della determinazione dell’interesse comunitario. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società.
|
|
(11) |
L’inchiesta relativa alla probabilità del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o aprile 2003 e il 31 marzo 2004 (il «periodo dell’inchiesta»). L’esame delle tendenze significative ai fini della valutazione della probabilità del persistere o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2000 e la fine del periodo dell’inchiesta (il «periodo in esame»). |
C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
|
(12) |
Il prodotto in esame è lo stesso delle inchieste precedenti, che si sono concluse con l’istituzione delle misure attualmente in vigore: ossido di magnesio, ovverosia magnesia caustica naturale calcinata, classificabile al codice NC ex 2519 90 90 (codice TARIC 25199090*10). |
|
(13) |
L’ossido di magnesio viene prodotto a partire dal carbonato di magnesio presente in natura o dalla magnesia. Per produrre l’ossido di magnesio, la magnesia viene estratta, frantumata, vagliata e calcinata in un forno a temperature comprese tra 700 e 1 000 °C. Il prodotto che ne risulta ha diversi tenori di ossido di magnesio. Le principali impurità dell’ossido di magnesio sono rappresentate da SiO2, Fe2O3, Al2O3, CaO e B2O3 (ossido di silicio, ossido di ferro, ossido di alluminio, ossido di calcio e ossido di boro). L’ossido di magnesio viene soprattutto utilizzato in agricoltura, come alimento per gli animali o come fertilizzante; viene inoltre impiegato in applicazioni industriali nel campo dell’edilizia — per le pavimentazioni e i pannelli isolanti — e nella produzione di pasta di legno, carta, prodotti chimici, prodotti farmaceutici, prodotti ignifughi, abrasivi e nel campo della protezione ambientale. |
|
(14) |
Come le inchieste precedenti, anche il presente riesame ha confermato che i prodotti esportati dalla Repubblica popolare cinese e quelli prodotti e venduti dai produttori comunitari sul mercato comunitario e dal produttore del paese di riferimento sul suo mercato interno hanno le stesse caratteristiche di base fisiche e chimiche e le stesse applicazioni finali; a norma dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base, essi sono pertanto da considerare prodotti simili. |
D. PROBABILITÀ DEL PERSISTERE O DELLA RETITERAZIONE DEL DUMPING
|
(15) |
Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, si è proceduto ad esaminare la probabilità che la scadenza delle misure comporti il persistere del dumping. |
|
(16) |
Considerata la mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi e degli importatori comunitari, l’esame si è basato sulle informazioni che la Commissione ha potuto reperire da altre fonti. A tale proposito, ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base, sono stati usati dati Eurostat relativi al codice NC a otto cifre e al codice TARIC a 10 cifre, verificati utilizzando altre fonti. |
|
(17) |
Va osservato che i dati Eurostat pertinenti relativi al codice NC a otto cifre comprendono altri prodotti diversi dal prodotto in esame, mentre i dati relativi al codice TARIC a dieci cifre, per quanto riguarda il periodo in esame, non comprendono i dieci nuovi Stati membri. |
|
(18) |
Pertanto, i dati Eurostat relativi al codice TARIC a dieci cifre sono stati usati per i 15 Stati membri dell’Unione europea prima dell’allargamento, mentre i dati Eurostat relativi al codice NC a otto cifre sono stati usati per i dieci nuovi Stati membri. Per escludere i prodotti diversi dal prodotto in esame, i dati relativi al codice NC a otto cifre usati per i dieci nuovi Stati membri sono stati corretti, sottraendo la differenza in percentuale esistente tra i dati relativi al codice NC a otto cifre e quelli relativi al codice TARIC a dieci cifre trasmessi dai dieci nuovi Stati membri nei sei mesi successivi all’allargamento. |
|
(19) |
Sulla base dei dati TARIC corretti, è emerso che nel periodo dell’inchiesta, la Comunità ha importato 115 225 tonnellate di ossido di magnesio, pari a circa il 29 % del consumo comunitario. |
|
(20) |
Nel periodo dell’inchiesta del precedente riesame in previsione della scadenza, il volume delle importazioni dell’ossido di magnesio nella Comunità è stato pari a 110 592 tonnellate, corrispondenti a circa il 31 % del consumo comunitario. |
|
(21) |
Va osservato che, poiché la Comunità è adesso composta da 25 Stati membri, non si possono confrontare i volumi delle esportazioni e le quote di mercato relative alle esportazioni del riesame in previsione della scadenza precedente e di quello attuale. |
|
(22) |
A norma dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, i servizi della Commissione hanno utilizzato lo stesso metodo impiegato nell’inchiesta iniziale, la quale aveva rivelato un margine di dumping del 27,1 %. |
|
(23) |
Poiché la Repubblica popolare cinese è un’economia in fase di transizione, a norma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale è stato calcolato sulla base di informazioni ottenute in un appropriato paese terzo ad economia di mercato. |
|
(24) |
Poiché nell’inchiesta precedente è stata scelta l’India come paese di riferimento per stabilire il valore normale, la Commissione ha inviato una richiesta di collaborazione alle autorità indiane. Inoltre, è stata inviata la medesima richiesta anche a tutti i produttori noti in Australia e negli Stati Uniti, che nella richiesta di riesame in previsione della scadenza erano stati segnalati come possibili paesi di riferimento. |
|
(25) |
Un produttore indiano si è detto disponibile a collaborare, ma non ha però risposto al questionario. Un produttore australiano ha risposto, dichiarando però di non potere fornire ai servizi della Commissione le informazioni richieste. Solamente il produttore statunitense ha accettato di fornire le informazioni richieste. |
|
(26) |
I servizi della Commissione hanno stabilito che sul mercato statunitense la concorrenza è sufficientemente forte. Non esistono dazi antidumping sulle importazioni di ossido di magnesio, i volumi delle importazioni del prodotto in esame provenienti da diversi paesi terzi sono considerevoli ed esistono due produttori locali, in competizione tra loro. Il processo produttivo utilizzato dal produttore statunitense che ha collaborato è simile a quello utilizzato dai produttori cinesi. Le vendite sul mercato interno del produttore statunitense rappresentano una proporzione significativa (pari a circa l’83 %) delle importazioni comunitarie totali dalla Repubblica popolare cinese durante il periodo dell’inchiesta. |
|
(27) |
La Commissione ha pertanto concluso che gli Stati Uniti rappresentano un paese di riferimento adeguato ai fini della determinazione del valore normale. |
|
(28) |
Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se le vendite sul mercato interno del produttore statunitense potessero, in base ai prezzi praticati, essere considerate effettuate nel quadro di normali operazioni commerciali. Il costo totale di produzione per unità relativo al periodo dell’inchiesta è stato pertanto messo a confronto con il prezzo medio per unità delle transazioni di vendita registrate nello stesso periodo. Dal confronto è emerso che tutte le vendite erano state redditizie. L’inchiesta ha inoltre rivelato che tutte le vendite del produttore statunitense che ha collaborato sono state effettuate a clienti indipendenti. Per determinare, a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, il valore normale, sono stati quindi utilizzati i prezzi pagati o pagabili da acquirenti indipendenti sul mercato interno statunitense nel corso di normali operazioni commerciali. |
|
(29) |
Come affermato, in assenza di altre informazioni attendibili, il prezzo all’esportazione è basato su dati Eurostat, che sono registrati su base cif frontiera comunitaria. Tali prezzi sono stati trasformati in prezzi fob, deducendo i costi relativi a trasporto marittimo e assicurazione. In mancanza di dati più attendibili, le informazioni relative a tali costi usate per i calcoli sono state fornite dall’industria comunitaria. |
|
(30) |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione franco fabbrica, sono stati applicati opportuni adeguamenti per tener conto delle differenze che, secondo quanto affermato e dimostrato, incidevano sui prezzi e sulla comparabilità dei prezzi. Gli adeguamenti hanno riguardato il trasporto marittimo e terrestre. |
|
(31) |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, il margine di dumping è stato calcolato in base al confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata dei prezzi all’esportazione, calcolate come indicato sopra. Questo confronto ha mostrato l’esistenza di dumping. Il margine di dumping, espresso come percentuale rispetto al prezzo cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è risultato pari al 100,73 %, ovverosia un livello molto superiore al livello dell’inchiesta precedente (41,9 %). |
|
(32) |
Dopo avere esaminato l’esistenza di pratiche di dumping nel periodo dell’inchiesta, si è proceduto ad esaminare la probabilità del persistere del dumping. Considerato che nessun produttore esportatore ha collaborato e che esistono pochissimi dati pubblici sull’industria cinese dell’ossido di magnesio, le conclusioni dell’esame si basano soprattutto sui dati disponibili, in particolare sulle indagini di mercato basate sulle Japan Trade Statistics, sul US bureau of the Census e sui dati relativi alle dogane cinesi presentati dal richiedente. |
|
(33) |
Secondo la domanda di riesame in previsione della scadenza, i produttori cinesi dispongono di notevoli capacità produttive di riserva, in quanto possiedono la maggiore riserva di magnesite allo stato grezzo al mondo, stimata a 1 300 000 tonnellate. La capacità produttiva cinese complessiva, relativa al periodo in esame, è stimata a 800 000-1 000 000 tonnellate all’anno, mentre il consumo sul mercato interno cinese è stimato a circa 250 000 tonnellate all’anno e le esportazioni a circa 550 000 tonnellate all’anno. Pertanto, se le condizioni del mercato lo rendessero opportuno, la produzione cinese potrebbe rapidamente aumentare. |
|
(34) |
In base alle stesse fonti, è stato possibile stabilire che le esportazioni complessive di ossido di magnesio cinese sono aumentate del 17 %, passando dalle 465 900 tonnellate del 1999 alle 545 600 del 2003. Poiché i prezzi all’esportazione negli altri mercati mondiali, quali il Giappone o gli Stati Uniti, sono inferiori del 38 % circa rispetto a quelli praticati sul mercato comunitario, se le misure in vigore venissero abrogate, gli esportatori sarebbero motivati ad aumentare le esportazioni verso la Comunità piuttosto che verso altri paesi terzi. |
|
(35) |
Inoltre, nel 2003, i prezzi delle esportazioni verso il Giappone sono diminuiti del 13 % circa, passando cioè dai 109,4 USD per tonnellata del 2000 ai 95 USD per tonnellata del 2003. Nello stesso periodo, anche i prezzi delle esportazioni verso gli Stati Uniti sono diminuiti, di circa l’8 %, passando dai 133 USD per tonnellata del 2000 ai 122 USD per tonnellata del 2003. |
|
(36) |
Questi dati dimostrano chiaramente che, se le misure venissero abrogate, gli esportatori cinesi troverebbero vantaggioso orientare le propri esportazioni verso il mercato comunitario, considerate le notevoli capacità produttive di riserva e alla luce dei prezzi più elevati praticati nella Comunità rispetto ai paesi terzi. |
|
(37) |
Il livello dei prezzi prevalente nella Comunità per il prodotto in esame rende il mercato comunitario molto attraente, situazione che rappresenta un ulteriore incentivo ad aumentare le esportazioni verso la Comunità, aumentando la produzione. Inoltre, come già osservato, i prezzi all’esportazione verso paesi terzi sono risultati essere inferiori ai prezzi praticati sul mercato comunitario. Tuttavia, i prezzi attraenti e relativamente alti del mercato comunitario non potranno probabilmente essere mantenuti nel lungo termine. Se le misure venissero abrogate, i numerosi esportatori cinesi troverebbero il mercato comunitario ancora più interessante e cercherebbero di aumentare la propria quota di mercato. L’aumento della concorrenza, tuttavia, comporterebbe una riduzione dei prezzi ed è molto probabile che tutti gli operatori presenti sul mercato comunitario si troverebbero costretti a ridurre i prezzi. |
|
(38) |
L’inchiesta ha dimostrato che la Repubblica popolare cinese ha continuato le pratiche di dumping nel periodo dell’inchiesta, ad un livello molto superiore al precedente. Considerato che la Repubblica popolare cinese dispone di notevoli capacità produttive di riserva e che le esportazioni cinesi verso i paesi terzi vengono effettuate a prezzi ancora più bassi di quelli praticati nella Comunità, è molto probabile che, se le misure fossero abrogate, i produttori esportatori cinesi aumenterebbero considerevolmente le esportazioni in dumping verso la Comunità del prodotto in esame. |
E. DEFINIZIONE DELL’INDUSTRIA COMUNITARIA
|
(39) |
I quattro produttori comunitari che hanno presentato la richiesta hanno risposto al questionario e collaborato pienamente all’inchiesta. Durante il periodo dell’inchiesta, essi hanno rappresentato oltre il 96 % della produzione comunitaria. |
|
(40) |
Pertanto, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base, i quattro produttori comunitari in questione costituiscono l’industria comunitaria. |
F. SITUAZIONE DEL MERCATO COMUNITARIO
|
(41) |
Il consumo comunitario è stato determinato in base al volume combinato delle vendite effettuate dall’industria comunitaria nella Comunità, delle importazioni dalla Repubblica popolare cinese e delle importazioni da altri paesi terzi. Tabella 1 — Consumo comunitario (volume delle vendite)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(42) |
Il consumo di ossido di magnesio nell’Unione europea è aumentato tra il 2000 e il 2002, con un picco nel 2002, in cui ha raggiunto le 456 197 tonnellate, per poi diminuire nel 2003 e nel periodo dell’inchiesta, attestandosi sulle 392 416 tonnellate. Complessivamente, nel periodo in esame si è registrata una diminuzione del 7 %, con un aumento del 6 % tra il 2000 e il 2001. |
|
(43) |
Le fluttuazioni dell’ordine del 10 % annuo, in positivo o in negativo, del consumo del prodotto in esame non indicano necessariamente una tendenza a lungo termine. L’industria comunitaria sostiene che, in generale, il mercato dell’ossido di magnesio è relativamente stabile e che la fluttuazione non significativa registrata rientra in una evoluzione normale del consumo nel lungo termine. |
|
(44) |
I volumi delle importazioni dalla Repubblica popolare cinese hanno evidenziato un andamento analogo al consumo comunitario, aumentando in media dell’8 % fino al 2002 e diminuendo successivamente. In generale, nel periodo in esame, le importazioni dalla Repubblica popolare cinese sono diminuite del 18 %, passando dalle 140 171 tonnellate alle 115 225 tonnellate. Tabella 2 — Importazioni dalla Repubblica popolare cinese
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(45) |
La quota di mercato delle importazioni cinesi è aumentata del 36 % nel 2002, analogamente all’aumento del consumo comunitario, mentre a partire dal 2003, essa ha cominciato a diminuire sensibilmente, attestandosi comunque al 29 % nel periodo dell’inchiesta. Tabella 3 — Quota di mercato delle importazioni cinesi
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
(46) |
Nel periodo in esame, i prezzi medi delle importazioni dalla Repubblica popolare cinese sono diminuiti costantemente, registrando un calo complessivo del 24 %. Tabella 4 — Prezzi medi all’importazione delle importazioni cinesi
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
(47) |
Durante il periodo dell’inchiesta, il prezzo medio delle importazioni del prodotto in esame originarie della Repubblica popolare cinese, relativo al codice TARIC, è stato di 133 EUR/tonnellata cif frontiera comunitaria. Per analizzare la sottoquotazione dei prezzi, i prezzi medi di vendita (franco fabbrica) dell’industria comunitaria sono stati paragonati ai prezzi delle importazioni cinesi, registrati durante il periodo dell’inchiesta, debitamente adeguati a livello di costi post importazione, dogana e dazi antidumping. L’analisi non ha rivelato l’esistenza di sottoquotazione. |
Tabella 5 — Produttività Produzione 2000 2001 2002 2003 Periodo dell’inchiesta Periodo dell’inchiesta/2000 Indice 100 104 102 97 95 – 5 Variazione annua 4 – 2 – 5 – 2
Fonte: risposte verificate dell’industria comunitaria al questionario.
|
(48) |
Tra il 2000 e il 2001, la produzione dell’industria comunitaria è aumentata del 4 %, adeguandosi in una certa misura all’andamento del consumo comunitario. Successivamente, essa è però diminuita costantemente, registrando, nel periodo in esame, un calo complessivo del 5 %. Nel periodo dell’inchiesta, la produzione di ossido di magnesio dell’industria comunitaria ha rappresentai il 55 % circa del consumo comunitario. Tabella 6 — Capacità di produzione
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
(49) |
Le capacità di produzione dell’industria comunitaria sono rimaste immutate durante il periodo considerato. Tabella 7 — Utilizzazione degli impianti
|
|||||||||||||||||||||
|
(50) |
La tabella indica che nel periodo in esame l’utilizzazione degli impianti ha evidenziato lo stesso andamento della produzione. Dopo un aumento tra il 2000 e il 2001, essa è diminuita costantemente. Nel periodo in esame, il calo è stato pari al 5 %. |
Tabella 8 — Volume delle vendite sul mercato comunitario (tonnellate) Volume delle vendite sul mercato comunitario 2000 2001 2002 2003 Periodo dell’inchiesta Periodo dell’inchiesta/2000 Ad acquirenti indipendenti Indice 100 98 94 87 89 – 11 Ad acquirenti collegati Indice 100 149 150 150 157 57 Ad acquirenti collegati e indipendenti Indice 100 104 101 95 97 – 3
Fonte: risposte verificate dell’industria comunitaria al questionario.
|
(51) |
Tra il 2000 e il periodo dell’inchiesta, le vendite dell’industria comunitaria ad acquirenti indipendenti della Comunità sono diminuite dell’11 %. Nello stesso periodo, le vendite alle società collegate sono aumentate del 57 %. Tali vendite hanno riguardato solo una società e sono state effettuate a società consociate appartenenti allo stesso gruppo. Nel periodo in esame, esse hanno rappresentato il 17 % circa di tutte le vendite di ossido di magnesio. |
|
(52) |
Tra il 2000 e il periodo dell’inchiesta, il volume complessivo delle vendite sul mercato comunitario è diminuito del 3 %. Tabella 9 — Prezzi di vendita dell’ossido di magnesio praticati dall’industria comunitaria
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
(53) |
Nel periodo tra il 2000 e il periodo dell’inchiesta, i prezzi medi ai quali l’industria comunitaria ha venduto l’ossido di magnesio sul mercato comunitario sono aumentati del 9 %. I prezzi hanno raggiunto un picco nel 2002, per poi diminuire leggermente di nuovo nel 2003 e nel periodo dell’inchiesta. |
Tabella 10 — Quota di mercato Quota di mercato dell’industria comunitaria 2000 2001 2002 2003 Periodo dell’inchiesta Periodo dell’inchiesta/2000 Percentuale del mercato 62 61 59 63 65 Indice 100 98 95 102 105 5
Fonte: dati Eurostat e risposte verificate dell’industria comunitaria al questionario.
|
(54) |
La quota di mercato detenuta dall’industria comunitaria è aumentata, passando dal 62 % del 2000 al 65 % del periodo dell’inchiesta. Un aumento consistente è avvenuto tra il 2002 e il 2003 (7 %). |
|
(55) |
Apparentemente, l’industria comunitaria è riuscita a guadagnare quote di mercato grazie ai prezzi competitivi rispetto agli altri paesi terzi. |
Tabella 11 — Livello delle scorte Scorte 2000 2001 2002 2003 Periodo dell’inchiesta Periodo dell’inchiesta/2000 Indice 100 107 94 101 81 – 19 Variazione annua 7 – 13 7 – 20
Fonte: risposte verificate dell’industria comunitaria al questionario.
|
(56) |
Come dimostra la tabella, nel periodo in esame le scorte dell’industria comunitaria sono aumentate del 19 %. Tra il 2000 e il 2003, le scorte sono state pari a 43 000 tonnellate, mentre nel periodo dell’inchiesta, esse sono scese ad un livello di poco superiore alle 35 000 tonnellate. |
|
(57) |
Nel periodo dell’inchiesta, le scorte, che nel 2000 rappresentavano, in volume, il 16 % circa delle vendite dell’industria comunitaria nell’UE, sono passate al 14 %. |
|
(58) |
Nel periodo in esame, l’andamento della redditività espressa come percentuale del valore netto delle vendite ad acquirenti indipendenti è stato il seguente: Tabella 12 — Redditività
|
|||||||||||||||||||||
|
(59) |
Dopo avere registrato una perdita nel 2000, le vendite dell’industria comunitaria hanno cominciato ad essere redditizie e sono rimaste tali fino alla fine del periodo dell’inchiesta. Nel 2002, il margine di profitto ha raggiunto il picco del 4,3 %, per poi scendere allo 0,1 % nel 2003 e all’1,6 % nel periodo dell’inchiesta. Il calo del 2003 e del periodo dell’inchiesta è dipeso dalla contrazione del volume delle vendite e dalla pressione sui prezzi esercitata dagli esportatori cinesi, due fattori che hanno impedito all’industria comunitaria di aumentare i propri prezzi ad un livello tale da rendere possibile un margine di profitto ragionevole. |
|
(60) |
Va osservato che, per quanto riguarda le vendite ad acquirenti collegati, la redditività risulta leggermente inferiore, ma l’andamento complessivo è analogo. Tabella 13 — Flusso di cassa
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
(61) |
Nel periodo in esame, il flusso di cassa è aumentato del 34 %, seguendo un andamento analogo a quello della redditività. |
Tabella 14 — Investimenti Investimenti 2000 2001 2002 2003 Periodo dell’inchiesta Periodo dell’inchiesta/2000 Indice 100 92 76 74 81 – 19 Variazione annua – 8 – 16 – 2 6
Fonte: risposte verificate dell’industria comunitaria al questionario.
|
(62) |
Tra il 2000 e il periodo dell’inchiesta, gli investimenti sono diminuiti di circa il 19 %. Tuttavia, nel periodo dell’inchiesta gli investimenti sono risultati superiori del 24 % agli investimenti registrati nel periodo dell’inchiesta precedente, in cui avevano raggiunto il livello massimo di 4 219 000 ECU. Gli investimenti hanno riguardato soprattutto il miglioramento e l’ulteriore razionalizzazione del processo di produzione, con lo scopo di ridurre i costi e adeguarsi alle norme sulla tutela dell’ambiente. Tabella 15 — Utile sul capitale investito
|
|||||||||||||||||||||
|
(63) |
Dopo avere registrato un andamento negativo nel 2000, nel periodo in esame, l’utile sugli investimenti è aumentato dell’11,6 % circa, evidenziando un’evoluzione simile a quella della redditività. |
|
(64) |
Nel periodo in esame, l’industria comunitaria ha mantenuto la capacità di ottenere capitali. |
Tabella 16 — Occupazione Occupazione 2000 2001 2002 2003 Periodo dell’inchiesta Periodo dell’inchiesta/2000 Indice 100 99 90 85 80 – 20 Variazione annua – 1 – 9 – 5 – 5
Fonte: risposte verificate dell’industria comunitaria al questionario.
|
(65) |
La tabella che precede rivela una contrazione dell’occupazione del 20 % nel periodo in esame e che la contrazione più consistente è avvenuta tra il 2001 e il periodo dell’inchiesta. |
|
(66) |
Considerato che la produzione è diminuita ad una velocità minore dell’occupazione, nello stesso periodo la produttività è aumentata del 19 %, come illustra la seguente tabella: Tabella 17 — Produttività
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
(67) |
Nel periodo in esame, i salari degli addetti dell’industria comunitaria sono diminuiti del 4 % circa. Tabella 18 — Salari
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
(68) |
L’inchiesta ha rivelato che le attività di esportazione dell’industria comunitaria si sono sviluppate nella maniera seguente: Tabella 19 — Esportazioni dell’industria comunitaria
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(69) |
Nel periodo in esame, le esportazioni di ossido di magnesio dell’industria comunitaria sono aumentate dell’8 %, soprattutto nel 2002. Tuttavia, l’aumento del volume delle esportazioni ha avuto un effetto limitato sulla situazione dell’industria comunitaria, in quanto tali esportazioni sono state pari, in media, al 4 % circa delle vendite complessive dell’industria comunitaria. |
|
(70) |
I volumi delle importazioni nella Comunità di ossido di magnesio provenienti da paesi terzi diversi dalla Repubblica popolare cinese e i loro prezzi medi hanno evidenziato il seguente andamento: Tabella 20 — Importazioni nella Comunità da altri paesi terzi (volume)
Tabella 21 — Importazioni nella Comunità da altri paesi terzi (prezzo medio)
Tabella 22 — Quota di mercato delle importazioni nella Comunità da altri paesi terzi
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(71) |
Nel periodo in esame, il volume complessivo delle importazioni di ossido di magnesio da paesi terzi diversi dalla Repubblica popolare cinese è diminuito, passando dalle 10 252 tonnellate del 2000 alle 7 172 tonnellate del periodo dell’inchiesta. Per calcolare le quote di mercato detenute dalle importazioni da altri paesi terzi, sono stati introdotti lievi adeguamenti escludendo alcune tonnellate vendute sul mercato comunitario da una società consociata in Turchia ed acquistate da uno dei produttori comunitari. Nel periodo in esame, la quota di mercato di tali importazioni è passata dal 2 % all’1 %. I principali esportatori verso la Comunità sono stati la Turchia, Israele, l’Australia e gli Stati Uniti. |
|
(72) |
Nel periodo dell’inchiesta, i prezzi medi delle importazioni da altri paesi terzi sono risultati significativamente più alti dei prezzi dell’industria comunitaria. Va osservato però che i dati Eurostat relativi al codice TARIC a dieci cifre contengono anche i prezzi dell’ossido di magnesio sintetico, caratterizzato da una purezza molto più elevata del prodotto in esame e quindi da un prezzo maggiore. Sebbene non vi siano informazioni disponibili sulla proporzione tra ossido di magnesio sintetico e prodotto in esame nella classe di prodotti a cui si riferiscono i dati Eurostat relativi al codice TARIC a dieci cifre, si può ragionevolmente ritenere che, durante il periodo dell’inchiesta, il prezzo generale dell’ossido di magnesio proveniente da paesi terzi sia stato più alto di quello dell’industria comunitaria. |
|
(73) |
Come illustrato, nel periodo in esame, il consumo del prodotto in esame è leggermente diminuito. Come nel precedente riesame in previsione della scadenza, si ritiene tuttavia che il consumo comunitario non abbia avuto un’incidenza significativa sulla situazione dell’industria comunitaria nel periodo in esame, come illustrato al considerando 42 relativo al consumo comunitario. |
|
(74) |
Le misure in vigore hanno prodotto, a partire dal 2000, un recupero parziale dell’industria comunitaria. Fattori economici quali quota di mercato, utile sugli investimenti, flusso di cassa, produttività e scorte finali hanno evidenziato un andamento positivo. Le vendite dell’industria comunitaria sono risultate redditizie dal 2001 (0,9 %) al periodo dell’inchiesta (1,6 %). Tuttavia, a causa della pressione esercitata dagli esportatori cinesi, l’industria comunitaria non è stata in grado di raggiungere un margine di profitto sufficiente, necessario a garantirne la vitalità in futuro. L’andamento negativo di produzione (– 5 %), utilizzazione degli impianti (– 5 %) e vendite sul mercato comunitario (– 3 %) è stato più o meno parallelo alla diminuzione del consumo. Tuttavia, tali risultati sono stati ottenuti a spese dell’occupazione (– 20 %) e degli investimenti (– 19 %). Va osservato che le vendite effettuate da un produttore comunitario a società collegate non hanno cambiato la situazione generale dell’industria comunitaria. Si può pertanto concludere che, sebbene migliorata, la situazione dell’industria comunitaria rimane delicata, anche a causa della presenza continua di importazioni in dumping dalla Repubblica popolare cinese. Gli sforzi dell’industria comunitaria per migliorare la propria competitività non hanno completamente raggiunto i risultati auspicati. |
|
(75) |
D’altra parte, va notato che anche i volumi e la quota di mercato delle importazioni cinesi sono diminuiti nel periodo in esame. È inoltre emerso che le importazioni cinesi non sono state caratterizzate da prezzi inferiori a quelli dell’industria comunitaria. Alla luce di quanto precede e, in particolare, del miglioramento limitato della situazione dell’industria comunitaria, del calo delle importazioni e della quota di mercato cinesi e dell’assenza di sottoquotazione, non si può parlare di persistere del pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping. Si è pertanto esaminato se, nel caso dell’abrogazione delle misure, vi fosse il rischio di reiterazione del pregiudizio. |
|
(76) |
Per quanto riguarda l’effetto probabile sulla situazione dell’industria comunitaria della scadenza delle misure in vigore, sono stati presi in considerazione numerosi fattori, in linea con quanto sintetizzato nei considerando precedenti. |
|
(77) |
Come indicato, se le misure antidumping fossero lasciate scadere, è molto probabile che — considerando l’elevata capacità produttiva di riserva della Repubblica popolare cinese, che dipende dal fatto che tale paese possiede le più grandi riserve di ossido di magnesio allo stato grezzo al mondo — le importazioni a prezzi di dumping del prodotto in esame dalla Repubblica popolare cinese aumenterebbero significativamente. |
|
(78) |
Il confronto tra le importazioni nella Comunità provenienti dalla Repubblica popolare cinese e da altri paesi terzi ha rivelato notevoli differenze di prezzo. Nel periodo in esame, i prezzi delle importazioni da altri paesi terzi sono risultati molto elevati mentre i prezzi delle importazioni cinesi, che sono oggetto di dumping, hanno continuato a diminuire. Inoltre, il fatto che i prezzi delle esportazioni cinesi verso gli altri principali mercati dell’ossido di magnesio sono risultati inferiori del 38 % ai prezzi all’esportazione verso la Comunità indica chiaramente che l’industria comunitaria si troverebbe ad affrontare una pressione maggiore, causata dall’aumento del volume delle esportazioni oggetto di dumping del prodotto in esame dalla Repubblica popolare cinese, considerando che, nel periodo in esame, tali esportazioni hanno già esercitato una pressione al ribasso sui prezzi comunitari. |
|
(79) |
Alla luce di quanto precede, si conclude che se si lasciassero scadere le misure, con ogni probabilità si assisterebbe alla reiterazione del pregiudizio ai danni dell’industria comunitaria. |
G. INTERESSE DELLA COMUNITÀ
|
(80) |
Ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di base, si è proceduto ad esaminare se la proroga delle misure antidumping attualmente in vigore fosse contraria all’interesse della Comunità. La determinazione dell’interesse della Comunità si è basata su una valutazione degli interessi di tutte le parti coinvolte, ovvero dell’industria comunitaria, degli importatori e operatori commerciali e degli utilizzatori e fornitori del prodotto in esame. |
|
(81) |
Va osservato che, nell’inchiesta precedente, si era ritenuto che la conferma delle misure non fosse contraria all’interesse della Comunità. Inoltre, essendo anche un riesame in previsione della scadenza, l’inchiesta presente permette un’analisi di eventuali effetti negativi indebiti sulle parti interessate da parte delle attuali misure antidumping. |
|
(82) |
Si è pertanto proceduto ad esaminare se, nonostante le conclusioni sulla probabilità del persistere del dumping pregiudizievole, esistessero validi motivi per concludere che il mantenimento delle misure fosse, nel caso specifico, contrario all’interesse della Comunità. |
|
(83) |
Si rammenta che si è giunti alla conclusione che esiste la possibilità del persistere del dumping relativo al prodotto in questione originario della Repubblica popolare cinese e che esiste il rischio di reiterazione del pregiudizio causato da tali importazioni ai danni dell’industria comunitaria. Inoltre, l’inchiesta ha rivelato che l’industria comunitaria si trova ancora in una situazione delicata. La proroga delle misure dovrebbe aiutare l’industria comunitaria a recuperare pienamente e ad evitare ulteriori forme di pregiudizio. Pertanto, è nell’interesse dell’industria comunitaria prorogare le misure contro le importazioni oggetto di dumping originarie della Repubblica popolare cinese. |
|
(84) |
I servizi della Commissione hanno inviato un questionario a 23 importatori/operatori commerciali menzionati nella denuncia, ma nessuno ha risposto. |
|
(85) |
Essi hanno quindi concluso che le misure in vigore non hanno inciso significativamente sugli importatori/operatori commerciali e che pertanto la proroga delle misure non avrà un’incidenza significativa su tali parti. Tale dato è conforme alle conclusioni delle inchieste precedenti. |
|
(86) |
I servizi della Commissione hanno inviato un questionario a quattro utilizzatori, ma nessuno ha risposto. |
|
(87) |
Considerata la mancanza di risposte ai questionari e di dati verificabili a sostegno della scadenza delle misure in vigore, come nel caso del precedente riesame in previsione della scadenza, si è concluso che la proroga dei dazi non avrà un effetto significativo sugli utilizzatori. |
H. CONCLUSIONI
|
(88) |
L’inchiesta ha rivelato che gli esportatori della Repubblica popolare cinese hanno continuato a praticare il dumping nel periodo dell’inchiesta. L’inchiesta ha inoltre dimostrato che il mercato comunitario rappresenta un mercato attraente per gli esportatori cinesi, alla luce del livello dei prezzi praticati su altri mercati di esportazione e delle notevoli capacità produttive di riserva di cui dispone la Repubblica popolare cinese. Pertanto, se le misure venissero abrogate, è probabile che nel mercato comunitario si riverserebbero grandi quantitativi di importazioni oggetto di dumping. |
|
(89) |
Con ogni probabilità, la situazione dell’industria comunitaria, caratterizzata dalla riduzione della produzione, delle vendite e dell’occupazione e dagli insufficienti margini di profitto registrati nel periodo in esame, si aggraverebbe se le misure venissero abrogate, in concomitanza con l’aumento, sul mercato comunitario, del flusso delle importazioni oggetto di dumping originarie della Repubblica popolare cinese. |
|
(90) |
Per quanto riguarda l’interesse della Comunità, si conclude che non esistono motivi validi contrari all’istituzione delle misure antidumping sulle importazioni del prodotto in questione originarie della Repubblica popolare cinese. |
|
(91) |
Si conclude pertanto che è opportuno prorogare le attuali misure antidumping istituite sulle importazioni di ossido di magnesio originarie della Repubblica popolare cinese. |
|
(92) |
Tutte le parti sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare la proroga delle misure in vigore. Inoltre, dopo tale comunicazione, è stato fissato un termine entro il quale le parti potessero presentare le loro osservazioni. Non sono pervenute osservazioni tali da modificare le precedenti conclusioni. |
|
(93) |
Ne consegue che, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, è opportuno mantenere le misure antidumping in vigore sulle importazioni di ossido di magnesio originarie della Repubblica popolare cinese, istituite con il regolamento (CE) n. 1334/1999, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 985/2003, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ossido di magnesio di cui al codice NC ex 2519 90 90 (codice TARIC 25199090*10) originarie della Repubblica popolare cinese.
2. L’importo del dazio antidumping è:
|
a) |
uguale alla differenza tra il prezzo minimo all’importazione di 112 EUR per tonnellata e il prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, in tutti i casi in cui quest’ultimo è:
|
|
b) |
uguale a zero, se il prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto è stabilito in base ad una fattura rilasciata da un esportatore della Repubblica popolare cinese direttamente ad una parte indipendente nella Comunità ed è uguale o superiore al prezzo minimo all’importazione di 112 EUR per tonnellata (codice addizionale TARIC A420); |
|
c) |
uguale ad un dazio ad valorem del 27,1 % in tutti gli altri casi non contemplati alle lettere a) e b) (codice addizionale TARIC A999). |
Nei casi in cui il dazio antidumping sia stabilito a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e in caso di deterioramento delle merci prima dell’immissione in libera pratica, quando il prezzo effettivamente pagato o pagabile è calcolato proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana a norma dell’articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (7), il prezzo minimo all’importazione di cui sopra è ridotto di una percentuale che corrisponde alla riduzione del prezzo effettivamente pagato o pagabile. Il dazio dovuto corrisponde allora alla differenza tra il prezzo minimo all’importazione ridotto e il prezzo netto, franco frontiera comunitaria, merce non sdoganata, ridotto.
3. Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 23 maggio 2005.
Per il Consiglio
Il presidente
J. ASSELBORN
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).
(2) GU L 159 del 25.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 985/2003 (GU L 143 dell’11.6.2003, pag. 1).
(3) GU L 143 dell’11.6.2003, pag. 1.
(4) GU L 145 del 17.6.1993, pag. 1.
(5) GU C 230 del 26.9.2003, pag. 2.
(6) GU C 138 del 18.5.2004, pag. 2.
(7) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 (GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1).