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Document 32005R0547
Commission Regulation (EC) No 547/2005 of 8 April 2005 on the issue of licences for the import of garlic in the quarter from 1 March to 31 May 2005
Regolamento (CE) n. 547/2005 della Commissione, dell'8 aprile 2005, relativo al rilascio di titoli per l'importazione di aglio nel trimestre dal 1o marzo al 31 maggio 2005
Regolamento (CE) n. 547/2005 della Commissione, dell'8 aprile 2005, relativo al rilascio di titoli per l'importazione di aglio nel trimestre dal 1o marzo al 31 maggio 2005
GU L 91 del 9.4.2005, pp. 10–11
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
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9.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 91/10 |
REGOLAMENTO (CE) N. 547/2005 DELLA COMMISSIONE
dell'8 aprile 2005
relativo al rilascio di titoli per l'importazione di aglio nel trimestre dal 1o marzo al 31 maggio 2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1),
visto il regolamento (CE) n. 565/2002 della Commissione, del 2 aprile 2002, che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e istituisce un regime di certificati d'origine per l'aglio importato dai paesi terzi (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
I quantitativi per i quali sono stati chiesti titoli da parte degli importatori tradizionali e dei nuovi importatori il 4 e 5 aprile 2005, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 565/2002, superano i quantitativi disponibili, per i prodotti originari dell'Argentina. |
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(2) |
È pertanto opportuno stabilire in che misura possano essere soddisfatte le domande di titoli trasmesse alla Commissione il 7 aprile 2005 e fissare, secondo la categoria di importatori e l'origine dei prodotti, le date in cui il rilascio dei titoli deve essere sospeso, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le domande di titoli d'importazione presentate, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 565/2002, il 4 e 5 aprile 2005 e trasmesse alla Commissione il 7 aprile 2005, sono soddisfatte secondo le percentuali dei quantitativi richiesti indicate nell'allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
Per la categoria di importatori e l'origine di cui trattasi, le domande di titoli d'importazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 565/2002 relative al trimestre che va dal 1o marzo al 31 maggio 2005 e presentate dopo il 5 aprile 2005 e prima della data indicata nell'allegato II del presente regolamento, sono respinte.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il 9 aprile 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).
(2) GU L 86 del 3.4.2002, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 537/2004 (GU L 86 del 24.3.2004, pag. 9).
ALLEGATO I
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Origine dei prodotti |
Percentuale di attribuzione |
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Cina |
Paesi terzi diversi da Cina e Argentina |
Argentina |
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36,47 % |
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ALLEGATO II
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Origine dei prodotti |
Date |
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Cina |
Paesi terzi diversi dalla Cina e dall'Argentina |
Argentina |
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31.5.2005 |
31.5.2005 |
31.5.2005 |
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31.5.2005 |
31.5.2005 |
31.5.2005 |
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