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Document 32005L0027
Commission Directive 2005/27/EC of 29 March 2005 amending, for the purposes of its adaptation to technical progress, Directive 2003/97/EC of the European Parliament and of the Council, concerning the approximation of the laws of the Member States relating to the type-approval of devices for indirect vision and of vehicles equipped with these devicesText with EEA relevance
Direttiva 2005/27/CE della Commissione, del 29 marzo 2005, che modifica, a fini di adeguamento al progresso tecnico, la direttiva 2003/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei dispositivi per la visione indiretta e dei veicoli muniti di tali dispositiviTesto rilevante ai fini del SEE
Direttiva 2005/27/CE della Commissione, del 29 marzo 2005, che modifica, a fini di adeguamento al progresso tecnico, la direttiva 2003/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei dispositivi per la visione indiretta e dei veicoli muniti di tali dispositiviTesto rilevante ai fini del SEE
GU L 81 del 30.3.2005, pp. 44–47
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
GU L 275M del 6.10.2006, pp. 300–303
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; abrog. impl. da 32009R0661
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30.3.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 81/44 |
DIRETTIVA 2005/27/CE DELLA COMMISSIONE
del 29 marzo 2005
che modifica, a fini di adeguamento al progresso tecnico, la direttiva 2003/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei dispositivi per la visione indiretta e dei veicoli muniti di tali dispositivi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce le Comunità europee,
vista la direttiva del Consiglio 70/156/CEE, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2,
vista la direttiva 2003/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei dispositivi per la visione indiretta e dei veicoli muniti di tali dispositivi, che modifica la direttiva 70/156/CEE e abroga la direttiva 71/127/CEE (2), in particolare l’articolo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
La direttiva 2003/97/CE è una delle direttive particolari del procedimento comunitario di omologazione creato dalla direttiva 70/156/CEE. Pertanto le disposizioni della direttiva 70/156/CEE relative ai sistemi, alle componenti ed alle unità tecniche indipendenti per veicoli si applicano alla direttiva 2003/97/CE. |
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(2) |
Al fine di ridurre l’angolo cieco dei veicoli N2 di massa non superiore alle 7,5 tonnellate, è necessario modificare taluni requisiti della direttiva 2003/97/CE. |
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(3) |
Dal 2003, il progresso tecnico nel campo degli specchietti retrovisori è stato particolarmente importante. È oggi possibile installare specchietti retrovisori grandangolari su alcuni veicoli N2 di massa non superiore alle 7,5 tonnellate. È quindi opportuno modificare la direttiva 2003/97/CE, estendendo l’obbligo di installare specchietti grandangolari di categoria IV su quei veicoli di categoria N2 con cabina simile a quella dei veicoli N3. Il criterio adeguato per distinguere i due tipi di veicoli N2 dovrebbe essere quello che prende in considerazione la possibilità di installare uno specchietto esterno di accostamento di categoria V. |
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(4) |
I veicoli con sedili ad angolo fisso di inclinazione dello schienale non sono conformi ai requisiti standard. Deve quindi essere introdotto per tali veicoli un fattore di correzione. |
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(5) |
È anche opportuno modificare le disposizioni amministrative relative all’omologazione introducendo i numeri distintivi degli Stati membri che hanno aderito alla Comunità il 1o maggio 2004. |
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(6) |
Le misure stabilite dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l’adeguamento al progresso tecnico creato secondo quanto stabilito all’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Gli allegati I e III della direttiva 2003/97/CE sono modificati in conformità all’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 19 ottobre 2005. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e una tabella di correlazione tra tali disposizioni e la presente direttiva.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le principali disposizioni di diritto nazionale che essi adottano nell’ambito disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2005.
Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente
(1) GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/104/CE della Commissione (GU L 337 del 13.11.2004, pag. 13).
(2) GU L 25 del 29.1.2004, pag. 1.
ALLEGATO
Gli allegati I e III della direttiva 2003/97/CE sono modificati come segue:
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1) |
Nell’allegato I, punto 1.1.1.12, dopo la prima frase, viene inserita la seguente nuova frase: «In caso di sedile con angolo fisso d’inclinazione dello schienale, la collocazione dei punti oculari viene adeguata in conformità con le disposizioni dell’appendice 7 del presente allegato.» |
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2) |
Nell’appendice 5 dell’allegato I, viene aggiunto quanto segue all’enumerazione dei numeri distintivi al punto 1.1: «8 per la Repubblica ceca», «29 per l’Estonia», «49 per Cipro, 32 per la Lettonia, 36 per la Lituania», «7 per l’Ungheria, 50 per Malta», «20 per la Polonia», «26 per la Slovenia, 27 per la Slovacchia». |
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3) |
All’allegato I viene aggiunta la seguente appendice 7: «Appendice 7 Determinazione dei punti oculari per un sedile con angolo fisso di inclinazione dello schienale
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4) |
Nella tabella dell’allegato III e nello spazio relativo agli specchi grandangolari di categoria IV per i veicoli a motore di categoria N2 ≤ 7,5 t, il testo è sostituito da quanto segue: «Obbligatorio Per entrambi i lati se può essere installato uno specchio di categoria V Opzionale Per entrambi i lati se non può essere installato uno specchio di categoria V.» |
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5) |
Nella tabella dell’allegato III e nello spazio relativo agli specchi di accostamento di categoria V per i veicoli di categoria N2 ≤ 7,5 t, il testo è sostituito dal seguente: «Obbligatorio, vedi allegato III, punti 3.7 e 5.5.5 Uno dal lato del passeggero Opzionale Dal lato del conducente (entrambi devono essere installati ad almeno 2 m dal terreno) Vi può essere un margine di tolleranza di + 10 cm.» |