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Document 32004R0586

Regolamento (CE) n. 586/2004 della Commissione, del 29 marzo 2004, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di marzo 2004 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro del regolamento (CE) n. 2497/96

GU L 91 del 30.3.2004, pp. 21–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/586/oj

32004R0586

Regolamento (CE) n. 586/2004 della Commissione, del 29 marzo 2004, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di marzo 2004 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro del regolamento (CE) n. 2497/96

Gazzetta ufficiale n. L 091 del 30/03/2004 pag. 0021 - 0022


Regolamento (CE) n. 586/2004 della Commissione

del 29 marzo 2004

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di marzo 2004 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro del regolamento (CE) n. 2497/96

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2497/96 della Commissione, del 18 dicembre 1996, che stabilisce le modalità di applicazione nel settore del pollame del regime previsto dall'accordo di associazione e dell'accordo interinale tra la Comunità europea e Israele(1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

Le domande di titolo di importazione presentate per il periodo dal 1o gennaio al 30 aprile 2004 vertono su quantitativi inferiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere ridotte applicando una percentuale fissa in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o gennaio al 30 aprile 2004, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 2497/96, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato I.

2. Nei primi sette giorni del periodo dal 1o maggio al 30 giugno 2004 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 2497/96 domande di titoli d'importazione per i quantitativi globali indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 marzo 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2004.

Per la Commissione

J. M. Silva Rodríguez

Direttore generale dell'Agricoltura

(1) GU L 338 del 28.12.1996, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 361/2004 (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 15).

ALLEGATO I

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

>SPAZIO PER TABELLA>

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