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Document 22004A0316(02)

    Protocollo del 1992 recante modifica alla convenzione internazionale del 1969 sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da idrocarburi

    GU L 78 del 16.3.2004, p. 32–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2004/246(1)/oj

    Related Council decision

    22004A0316(02)

    Protocollo del 1992 recante modifica alla convenzione internazionale del 1969 sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da idrocarburi

    Gazzetta ufficiale n. L 078 del 16/03/2004 pag. 0032 - 0039


    Protocollo del 1992 recante modifica alla convenzione internazionale del 1969 sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da idrocarburi

    LE PARTI AL PRESENTE PROTOCOLLO,

    CONSIDERANDO la convenzione internazionale del 1969 sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da idrocarburi e il relativo protocollo del 1984,

    PRENDENDO ATTO del fatto che il protocollo del 1984 alla convenzione, che prevede un ambito di applicazione più ampio e un risarcimento maggiore, non è entrato in vigore,

    AFFERMANDO l'importanza di mantenere in vigore un sistema internazionale che preveda la responsabilità e il risarcimento per l'inquinamento da idrocarburi,

    CONSAPEVOLI della necessità di garantire l'entrata in vigore quanto prima del contenuto del protocollo del 1984,

    RICONOSCENDO che sono necessarie disposizioni speciali per introdurre gli emendamenti corrispondenti alla convenzione internazionale del 1971 per l'istituzione di un fondo internazionale per il risarcimento dei danni da inquinamento da idrocarburi,

    HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni:

    Articolo 1

    La convenzione che è modificata dalle disposizioni del presente protocollo è la convenzione internazionale del 1969 sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da idrocarburi (International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage), in appresso "convenzione CLC del 1969". Per gli Stati parti del protocollo del 1976 alla convenzione CLC del 1969, il riferimento a tale convenzione si intende fatto alla convenzione CLC del 1969 quale modificata da tale protocollo.

    Articolo 2

    L'articolo I della convenzione CLC del 1969 è modificato come segue:

    1) Il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

    "1. 'Nave' indica ogni nave d'alto mare e ogni imbarcazione marittima di qualunque tipo costruita o adibita al trasporto di grandi quantità di idrocarburi, a condizione che una nave in grado di trasportare idrocarburi e altri carichi sia considerata tale solo quando trasporta effettivamente grandi quantità di idrocarburi come carico e mentre viaggia per effettuare tale trasporto, a meno che non sia accertato che non vi siano residui di tale carico di idrocarburi in grande quantità a bordo di essa."

    2) Il paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

    "5. 'Idrocarburi' indica gli idrocarburi minerali persistenti quali petrolio greggio, olio combustibile pesante, diesel pesante e olio lubrificante, trasportato come carico a bordo o nei serbatoi di una nave."

    3) Il paragrafo 6 è sostituito dal testo seguente:

    "6. 'Danno dovuto a inquinamento' indica:

    a) perdita o danno provocati al di fuori della nave da contaminazione dovuta alla fuoriuscita o allo scarico di idrocarburi dalla nave, ovunque tali fuoriuscite o scarichi si verifichino, a condizione che il risarcimento per il deterioramento dell'ambiente, diverso dalle perdite di utili dovute a tale deterioramento, si limiti ai costi di ragionevoli misure di ripristino effettivamente intraprese o da intraprendere;

    b) i costi di misure preventive e ulteriori perdite o danni dovuti a misure preventive."

    4) Il paragrafo 8 è sostituito dal testo seguente:

    "8. 'Incidente' indica qualsiasi circostanza o serie di circostanze aventi la stessa origine, che provocano danni dovuti a inquinamento o costituiscono una minaccia grave ed imminente di provocare tali danni."

    5) Il paragrafo 9 è sostituito dal testo seguente:

    "9. 'Organizzazione' indica l'Organizzazione marittima internazionale (International Maritime Organization, IMO)."

    6) Dopo il paragrafo 9 è inserito un nuovo paragrafo con il seguente testo:

    "10. La 'convenzione CLC del 1969' indica la convenzione internazionale del 1969 sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da idrocarburi. Per gli Stati che sono parti del protocollo del 1976 alla convenzione CLC del 1969, il riferimento a tale convenzione si intende fatto alla convenzione CLC del 1969 quale modificata da tale protocollo."

    Articolo 3

    L'articolo 2 della convenzione CLC del 1969 è sostituito dal seguente testo:

    "Articolo 2

    La presente convenzione si applica esclusivamente:

    a) ai danni dovuti a inquinamento che si verificano:

    i) nel territorio di uno Stato contraente, ivi compreso il mare territoriale; e

    ii) nella zona economica esclusiva di uno Stato contraente, definita conformemente alle norme del diritto internazionale, o, qualora uno Stato contraente non abbia fissato tale zona, in una fascia di mare situata al di là delle acque territoriali di detto Stato contraente e ad esse contigua, conformemente al diritto internazionale, che si estende non oltre le 200 miglia nautiche dalla linea di base a partire dalla quale è misurata la larghezza delle acque territoriali;

    b) a misure preventive, ovunque esse siano adottate, destinate a prevenire o limitare al minimo i danni."

    Articolo 4

    L'articolo 3 della convenzione CLC del 1969 è modificato come segue:

    1) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

    "1. Ad eccezione di quanto previsto ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, il proprietario di una nave al momento dell'incidente o, nel caso in cui l'incidente consista in una serie di circostanze, al momento della prima di esse, è responsabile di ogni danno dovuto a inquinamento provocato dalla nave a seguito nell'incidente."

    2) Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente testo:

    "4. Al proprietario può essere chiesto il risarcimento per danni dovuti a inquinamento solo in conformità con la presente convenzione. Fermo restando il paragrafo 5, il risarcimento per danni dovuti a inquinamento ai sensi della presente convenzione o di altro genere non può essere chiesto:

    a) al personale di servizio o agli agenti del proprietario, ovvero ai membri dell'equipaggio;

    b) al pilota o a qualsiasi altra persona che, senza essere membro dell'equipaggio, svolga servizi per la nave;

    c) a qualsiasi noleggiatore (in qualunque modo descritto, ivi compresi i noleggiatori di navi non equipaggiate), gestore o operatore della nave;

    d) a chiunque svolga operazioni di salvataggio con il consenso del proprietario o dietro istruzioni delle autorità pubbliche competenti;

    e) a chiunque adotti misure preventive;

    f) a tutto il personale di servizio o gli agenti delle persone di cui alle lettere c), d) ed e); tranne nel caso in cui il danno sia dovuto a loro atti o omissioni personali, commessi con l'intento di provocare tali danni, ovvero con noncuranza e con la consapevolezza della probabilità di provocare tali danni."

    Articolo 5

    L'articolo 4 della convenzione CLC del 1969 è sostituito dal seguente testo:

    "Articolo 4

    Quando si verifica un incidente che coinvolge due o più navi e ne conseguono danni dovuti a inquinamento, i proprietari di tutte le navi interessate, tranne nel caso in cui siano esonerate ai sensi dell'articolo 3, sono congiuntamente e solidalmente responsabili di tutti i danni che non possono essere ragionevolmente separati."

    Articolo 6

    L'articolo 5 della convenzione CLC del 1969 è sostituito dal seguente testo:

    1) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

    "1. Il proprietario di una nave è autorizzato a limitare la sua responsabilità di cui alla presente convenzione relativamente a ciascun incidente per un importo aggregato calcolato come segue:

    a) 3 milioni di unità di conto per le navi che non superino le 5000 unità di tonnellaggio;

    b) per le navi di tonnellaggio superiore a quello indicato, per ogni unità addizionale di tonnellaggio, 420 unità di conto, oltre all'importo di cui alla lettera a), a condizione tuttavia che tale importo aggregato non superi in ogni caso 59,7 milioni di unità di conto."

    2) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

    "2. Il proprietario non è autorizzato a limitare la sua responsabilità di cui alla presente convenzione se è dimostrato che il danno dovuto a inquinamento è conseguenza di un suo atto ovvero omissione personale, commessi con l'intento di provocare tale danno, ovvero con noncuranza e con la consapevolezza della probabilità di provocare danni."

    3) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo:

    "3. Per usufruire del beneficio della limitazione previsto al paragrafo 1 del presente articolo, il proprietario costituisce un fondo per la somma totale corrispondente al limite della sua responsabilità presso il tribunale o altra autorità competente di ciascuno degli Stati contraenti in cui si intenta una causa, ai sensi dell'articolo 9 o, se non viene intenta alcuna causa, presso qualsiasi tribunale o altra autorità competente in ciascuno degli Stati contraenti in cui può essere intentata causa, ai sensi dell'articolo 9. Il fondo può essere costituito depositando la somma o producendo una garanzia bancaria o altra garanzia, accettabile ai sensi della legislazione dello Stato contraente in cui viene costituito il fondo, e considerata adeguata dal tribunale o da altra autorità competente."

    4) Il paragrafo 9 è sostituito dal seguente testo:

    "9. a) L''unità di conto' di cui al paragrafo 1 del presente articolo è il diritto speciale di prelievo definito dal Fondo monetario internazionale. Gli importi di cui al paragrafo 1 sono convertiti in valuta nazionale sulla base del valore di tale divisa con riferimento al diritto speciale di prelievo della data di costituzione del fondo di cui al paragrafo 3. Il valore della divisa nazionale, in termini di diritto speciale di prelievo, di uno Stato contraente membro del Fondo monetario internazionale, è calcolato in conformità con il metodo di valutazione applicato dal Fondo monetario internazionale in vigore alla data in questione per le sue operazioni e transazioni. Il valore della divisa nazionale, in termini di diritto speciale di prelievo, di uno Stato contraente che non sia membro del Fondo monetario internazionale, è calcolato in un modo determinato da quello Stato.

    b) Tuttavia, uno Stato contraente che non è membro del Fondo monetario internazionale e la cui legislazione non consente l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 9, lettera a), può, al momento della ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla presente convenzione, ovvero in qualunque momento successivo, dichiarare che l'unità di conto di cui al paragrafo 9, lettera a), è pari a 15 franchi d'oro. Il franco d'oro di cui al presente paragrafo corrisponde a sessantacinque milligrammi e mezzo d'oro di finezza millesimale novecento. La conversione del franco d'oro nella valuta nazionale avviene in conformità con la legge dello Stato interessato.

    c) Il calcolo di cui all'ultima frase del paragrafo 9, lettera a), e la conversione di cui al paragrafo 9, lettera b), sono effettuati in modo da esprimere nella valuta nazionale dello Stato contraente, per quanto possibile, lo stesso valore reale degli importi di cui al paragrafo 1 che risulterebbero dall'applicazione delle prime tre frasi del paragrafo 9, lettera a).

    Gli Stati contraenti comunicano al depositario il metodo di calcolo previsto al paragrafo 9, lettera a), ovvero il risultato della conversione del paragrafo 9, lettera b), a seconda dei casi, al momento del deposito di uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla presente convenzione ed ogni qualvolta vi sia una modifica nell'uno o nell'altra."

    5) Il paragrafo 10 è sostituito dal seguente testo:

    "10. Ai fini del presente articolo, il tonnellaggio della nave è il tonnellaggio lordo calcolato in conformità con le norme per la misurazione del tonnellaggio di cui all'allegato I della convenzione internazionale del 1969 sulla misurazione del tonnellaggio delle navi (International Convention on Tonnage Measurement of Ships)."

    6) La seconda frase del paragrafo 11 è sostituita dal seguente testo:"Tale fondo può essere istituito anche se, ai sensi delle disposizioni del paragrafo 2, il proprietario non è autorizzato a limitare la sua responsabilità, ma la sua costituzione, in tal caso, non pregiudica i diritti dei querelanti nei confronti del proprietario."

    Articolo 7

    L'articolo 7 della convenzione CLC del 1969 è modificato come segue:

    1) Le prime due frasi del paragrafo 2 sono sostituite dal seguente testo:"Dopo che le autorità competenti di uno Stato contraente hanno appurato che le disposizioni del paragrafo 1 sono state rispettate, a ciascuna nave viene rilasciato un certificato in cui si attesta che l'assicurazione e le altre garanzie finanziarie sono in vigore, in conformità con le disposizioni della presente convenzione.

    Per quanto riguarda le navi registrate in uno Stato contraente, tale certificato è rilasciato o convalidato dalle autorità competenti dello Stato in cui è registrata la nave; per quanto riguarda le navi non registrate in uno Stato contraente, esso può essere rilasciato o convalidato dalle autorità competenti di un qualunque Stato contraente."

    2) Il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

    "4. Il certificato è conservato a bordo della nave e una sua copia è depositata presso le autorità in possesso della documentazione relativa alla registrazione della nave o, nel caso in cui la nave non sia stata registrata in uno Stato contraente, presso le autorità dello Stato che rilascia o convalida il certificato."

    3) La prima frase del paragrafo 7 è sostituita dal seguente testo:"I certificati rilasciati o convalidati sotto l'autorità di uno Stato Contraente in conformità con il paragrafo 2 sono accettati dagli altri Stati contraenti ai fini della presente convenzione e sono considerati in vigore come i certificati rilasciati o convalidati da altri Stati contraenti, anche se rilasciati o convalidati per una nave che non è stata registrata in uno Stato contraente."

    4) Nella seconda frase del paragrafo 7 la dicitura "presso lo Stato in cui è stata registrata la nave" è sostituita dalla dicitura "presso lo Stato che rilascia o convalida il certificato".

    5) La seconda frase del paragrafo 8 è sostituita dal seguente testo:"In tal caso il convenuto, anche se il proprietario non è autorizzato a limitare la propria responsabilità ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, può avvalersi dei limiti di responsabilità previsti dall'articolo 5, paragrafo 1."

    Articolo 8

    L'articolo 9 della convenzione CLC del 1969 è modificato come segue:

    Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

    "1. Nel caso in cui un incidente abbia provocato danni dovuti a inquinamento nel territorio di uno o più Stati contraenti, ivi compreso il mare territoriale o l'area di cui all'articolo 2, ovvero siano stati adottati provvedimenti atti a prevenire o ridurre al minimo i danni dovuti a inquinamento in tale territorio, ivi compresi il mare territoriale o la suddetta area, le istanze di risarcimento possono essere presentate solo dinanzi ai tribunali degli Stati contraenti in questione. Il convenuto è informato di tale azione entro termini ragionevoli."

    Articolo 9

    Dopo l'articolo 12 della convenzione CLC del 1969 sono stati inseriti i seguenti due nuovi articoli:

    "Articolo 12 bis

    Disposizioni transitorie

    Le seguenti disposizioni transitorie si applicano nel caso di uno Stato che, al momento dell'incidente, è parte sia alla presente convenzione che alla convenzione CLC del 1969:

    a) quando un incidente ha provocato danni dovuti a inquinamento che rientrano nell'ambito della presente convenzione, si ritiene che sia stata assunta la responsabilità di cui alla presente convenzione se e nella misura in cui tale responsabilità deriva anche dalla convenzione CLC del 1969;

    b) quando un incidente ha provocato danni dovuti a inquinamento che rientrano nell'ambito della presente convenzione e lo Stato è parte sia alla presente convenzione che alla convenzione internazionale del 1971 sull'istituzione di un fondo internazionale per il risarcimento dei danni dovuti a inquinamento da idrocarburi, la responsabilità che deve essere ancora assunta dopo l'applicazione della lettera a) del presente articolo in base alla presente convenzione subentra solo nella misura in cui il danno dovuto a inquinamento non sia stato risarcito dopo l'applicazione di detta convenzione del 1971;

    c) ai fini dell'articolo 3, paragrafo 4, della presente convenzione l'espressione 'la presente convenzione' indica la presente convenzione o la convenzione CLC del 1969, a seconda dei casi;

    d) ai fini dell'articolo 5, paragrafo 3, della presente convenzione dal totale del fondo da costituire viene dedotto l'importo per il quale si ritiene che sia stata assunta la responsabilità di cui alla lettera a) del presente articolo.

    Articolo 12 ter

    Clausole finali

    Le clausole finali della presente convenzione sono gli articoli dal 12 al 18 del protocollo del 1992 che modifica la convenzione CLC del 1969. I riferimenti contenuti nella presente convenzione agli Stati contraenti si intendono fatti agli Stati contraenti di detto protocollo."

    Articolo 10

    Il modello di certificato allegato alla convenzione CLC del 1969 è sostituito con il modello allegato al presente protocollo.

    Articolo 11

    1. Per le parti al presente protocollo, la convenzione CLC del 1969 e il presente protocollo sono letti e interpretati insieme come un unico strumento.

    2. Gli articoli dall'1 al 12 ter, incluso il modello di certificato, della convenzione CLC del 1969, modificata dal presente protocollo, sono noti come la convenzione internazionale del 1992 sulla responsabilità civile per i danni provocati da inquinamento da idrocarburi (International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1992, convenzione CLC del 1992).

    CLAUSOLE FINALI

    Articolo 12

    Firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione

    1. Il presente protocollo sarà aperto alla firma a Londra dal 15 gennaio 1993 al 14 gennaio 1994 per tutti gli Stati.

    2. Fermo restando il paragrafo 4, ogni Stato può diventare parte al presente protocollo tramite:

    a) firma soggetta a ratifica, accettazione o approvazione seguiti da ratifica, accettazione o approvazione; o

    b) adesione.

    3. La ratifica, accettazione, approvazione o adesione avvengono tramite deposito del relativo strumento formale presso il segretario generale dell'organizzazione.

    4. Ciascuno Stato contraente alla convenzione internazionale del 1971 sull'istituzione di un fondo internazionale per il risarcimento dei danni dovuti a inquinamento da idrocarburi, qui di seguito denominata "convenzione Fondo del 1971", può ratificare, accettare, approvare o aderire al presente protocollo solo nel caso in cui esso contemporaneamente ratifichi, accetti, approvi o aderisca al protocollo del 1992 che modifica tale convenzione, a meno che non denunci la convenzione del fondo del 1971, con effetto alla data in cui il presente protocollo entra in vigore per quello Stato.

    5. Uno Stato che è parte al presente protocollo ma non alla convenzione CLC del 1969 è vincolato dalle disposizioni della convenzione CLC del 1969 emendata dal presente protocollo nei confronti degli altri Stati parte ad esso, ma non è vincolato dalle disposizioni della convenzione CLC del 1969 nei confronti degli Stati parte ad esso.

    6. Qualsiasi strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione depositato dopo l'entrata in vigore di un emendamento alla convenzione CLC del 1969 emendata dal presente protocollo si ritiene applicabile alla convenzione in tal modo emendata e modificata da tale emendamento.

    Articolo 13

    Entrata in vigore

    1. Il presente protocollo entra in vigore dodici mesi dalla data in cui dieci Stati, ivi compresi quattro Stati aventi ciascuno una capacità di serbatoio non inferiore a un milione di unità di tonnellaggio lordo, hanno depositato gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione presso il segretario generale dell'organizzazione.

    2. Tuttavia, ogni Stato contraente alla convenzione del fondo del 1971, al momento del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione rispetto al presente protocollo, può dichiarare che tale strumento si considera privo di efficacia ai fini del presente articolo fino alla fine del periodo di sei mesi di cui all'articolo 31 del protocollo del 1992 che modifica la convenzione del fondo del 1971. Uno Stato che non sia uno Stato contraente alla convenzione del fondo del 1971, ma che deposita uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione relativo al protocollo del 1992 che modifica la convenzione del fondo del 1971, può anche rilasciare contemporaneamente una dichiarazione in conformità con il presente paragrafo.

    3. Ogni Stato che abbia formulato una dichiarazione in conformità con il paragrafo precedente può ritirarla in qualsiasi momento per mezzo di una notifica al segretario generale dell'organizzazione. Ogni rinuncia entra in vigore alla data di ricezione della notifica, a condizione che si ritenga che lo Stato in questione abbia depositato per quella data il suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione relativo al presente protocollo.

    4. Per ogni Stato che ratifica, accetta, approva o aderisce al presente protocollo dopo che sono state soddisfatte le condizioni per l'entrata in vigore di cui al paragrafo 1, esso entra in vigore dodici mesi dopo la data di deposito del relativo strumento da parte di tale Stato.

    Articolo 14

    Revisione ed emendamento

    1. L'organizzazione può convocare una conferenza allo scopo di rivedere o emendare la convenzione CLC del 1992.

    2. L'organizzazione convoca una conferenza degli Stati contraenti allo scopo di rivedere o emendare la convenzione CLC del 1992 su richiesta di non meno di un terzo degli Stati contraenti.

    Articolo 15

    Modifiche dei massimali

    1. Su richiesta di almeno un quarto degli Stati contraenti, le proposte di emendamento ai limiti di responsabilità enunciati all'articolo 5, paragrafo 1, della convenzione CLC del 1969, modificata dal presente protocollo, sono comunicate dal segretario generale a tutti i membri dell'organizzazione e a tutti gli Stati contraenti.

    2. Gli emendamenti proposti e comunicati come descritto precedentemente sono sottoposti all'esame del comitato legale dell'organizzazione almeno sei mesi dopo la data di divulgazione.

    3. Tutti gli Stati contraenti alla convenzione CLC del 1969, modificata dal presente protocollo, che siano membri dell'organizzazione o no, hanno diritto a partecipare ai lavori del comitato legale per esaminare e adottare gli emendamenti.

    4. Gli emendamenti sono adottati a maggioranza di due terzi degli Stati contraenti presenti e votanti in seno al comitato giuridico, esteso come previsto al paragrafo 3, a condizione che, al momento della votazione, sia presente almeno la metà degli Stati contraenti.

    5. Nell'esaminare una proposta di emendamento dei limiti, il comitato giuridico tiene conto dell'esperienza maturata in relazione agli incidenti passati, e in particolare dell'importo del danno da essi provocato, delle modifiche ai valori monetari e dell'effetto degli emendamenti proposti sul costo dell'assicurazione. Il comitato prende altresì in considerazione il rapporto fra i limiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della convenzione CLC del 1969, emendata dal presente protocollo, e quelli di cui all'articolo 4, paragrafo 4, della convenzione internazionale del 1992 sull'istituzione di un fondo internazionale per il risarcimento dei danni dovuti a inquinamento da idrocarburi.

    6. a) Nessun emendamento ai limiti di responsabilità di cui al presente articolo può essere esaminato prima del 15 gennaio 1998, né meno di cinque anni dalla data di entrata in vigore di un emendamento precedente di cui al presente articolo. Nessun emendamento di cui al presente articolo è esaminato prima dell'entrata in vigore del presente protocollo.

    b) Nessun limite può essere incrementato in modo da superare un importo che corrisponda al limite enunciato alla convenzione CLC del 1969, emendato dal presente protocollo, incrementato del 6 % annuo, calcolato su base composta dal 15 gennaio 1993.

    c) Nessun limite può essere incrementato in modo che superi un importo corrispondente al limite enunciato nella convenzione CLC del 1969 emendata dal presente protocollo, moltiplicato per tre.

    7. Ogni emendamento adottato in conformità con il paragrafo 4 è notificato dall'organizzazione a tutti gli Strati contraenti. L'emendamento si ritiene accettato alla fine di un periodo di diciotto mesi dalla data di notifica, a meno che entro tale scadenza non meno di un quarto degli Stati che erano Stati contraenti al momento dell'adozione dell'emendamento da parte del comitato legale "Affari giuridici" non comunichi all'organizzazione di non accettare l'emendamento, nel qual caso l'emendamento è respinto e non entra in vigore.

    8. Un emendamento ritenuto accettato in conformità con il paragrafo 7 entra in vigore diciotto mesi dopo la sua accettazione.

    9. Tutti gli Stati contraenti sono vincolati dall'emendamento, a meno che essi non denuncino il presente protocollo, in conformità con l'articolo 16, paragrafi 1 e 2, almeno sei mesi prima dell'entrata in vigore dell'emendamento. Tale denuncia ha effetto quando l'emendamento entra in vigore.

    10. Nel caso in cui un emendamento sia stato adottato dal comitato giuridico, ma il periodo di diciotto mesi valido perché possa essere accettato non sia ancora scaduto, uno Stato che diventa Stato contraente nel periodo in questione è vincolato dall'emendamento qualora quest'ultimo entri in vigore. Uno Stato che diventa Stato contraente successivamente a tale periodo è vincolato da un emendamento che è stato accettato in conformità con il paragrafo 7. Nei casi di cui al presente paragrafo, uno Stato è vincolato da un emendamento quando esso entra in vigore, ovvero quando il presente protocollo entra in vigore per quello Stato, se tale data è successiva.

    Articolo 16

    Denuncia

    1. Il presente protocollo può essere denunciato da una qualsiasi delle parti in qualunque momento successivo alla data in cui entra in vigore per la parte in oggetto.

    2. La denuncia avviene con il deposito di uno strumento presso il segretario generale dell'organizzazione.

    3. Una denuncia ha effetto dopo dodici mesi, ovvero dopo un periodo più lungo, eventualmente specificato nello strumento di denuncia, a decorrere dal deposito presso il segretario generale dell'organizzazione.

    4. Fra le parti al presente protocollo, la denuncia della convenzione CLC del 1969 per opera di una di esse, in conformità con l'articolo 16, non è interpretata in alcun modo come denuncia della convenzione CLC del 1969 emendata dal presente protocollo.

    5. La denuncia del protocollo del 1992 che modifica la convenzione del fondo del 1971 da parte di uno Stato che resta parte alla convenzione Fondo del 1971 è considerata come una denuncia del presente protocollo. Tale denuncia ha effetto alla data in cui ha effetto la denuncia del protocollo del 1992 che modifica la convenzione Fondo del 1971, in conformità con l'articolo 34 del protocollo in questione.

    Articolo 17

    Depositario

    1. Il presente protocollo e tutti gli emendamenti accettati ai sensi dell'articolo 15 sono depositati presso il segretario generale dell'organizzazione.

    2. Il segretario generale dell'organizzazione:

    a) informa tutti gli Stati che hanno firmato il presente protocollo o vi hanno aderito circa:

    i) ogni nuova firma o deposito di uno strumento, insieme con la relativa data;

    ii) ogni dichiarazione e notifica di cui all'articolo 13 e ogni dichiarazione e comunicazione di cui all'articolo 5, paragrafo 9, della convenzione sulla responsabilità del 1992;

    iii) la data di entrata in vigore del presente protocollo;

    iv) qualunque proposta di emendamento dei limiti di responsabilità avanzata in conformità con l'articolo 15, paragrafo 1;

    v) qualunque emendamento adottato in conformità con l'articolo 15, paragrafo 4;

    vi) qualunque emendamento considerato accettato ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 7, insieme con la data in cui tale emendamento entra in vigore, in conformità con i paragrafi 8 e 9 di quell'articolo;

    vii) il deposito di qualunque strumento di denuncia del presente protocollo, insieme con la data del deposito e quella in cui ha effetto;

    viii) qualunque denuncia considerata avanzata in base all'articolo 16, paragrafo 5;

    ix) qualunque comunicazione prevista da no qualunque degli articoli del presente protocollo;

    b) trasmette copie autenticate del presente protocollo a tutti gli Stati firmatari e a tutti gli Stati che aderiscono al presente protocollo.

    3. Non appena il presente protocollo entra in vigore, il testo viene trasmesso dal segretario generale dell'organizzazione al segretario delle Nazioni Unite, che lo registra e lo pubblica, in conformità con l'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

    Articolo 18

    Lingue

    Il presente protocollo è redatto in un unico esemplare in lingua araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola, i testi in ciascuna di queste lingue facenti tutti ugualmente fede.

    FATTO A LONDRA, il ventisette novembre millenovecentonovantadue.

    IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine dai rispettivi governi, hanno firmato il presente protocollo.

    Allegato

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