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Document 32003R2307

Regolamento (CE) n. 2307/2003 della Commissione, del 29 dicembre 2003, recante modifica del regolamento (CE) n. 2550/2001 per le zone ammesse a beneficiare del premio per capra

GU L 342 del 30.12.2003, pp. 11–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2307/oj

32003R2307

Regolamento (CE) n. 2307/2003 della Commissione, del 29 dicembre 2003, recante modifica del regolamento (CE) n. 2550/2001 per le zone ammesse a beneficiare del premio per capra

Gazzetta ufficiale n. L 342 del 30/12/2003 pag. 0011 - 0012


Regolamento (CE) n. 2307/2003 della Commissione

del 29 dicembre 2003

recante modifica del regolamento (CE) n. 2550/2001 per le zone ammesse a beneficiare del premio per capra

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine(1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Le zone ammissibili al premio per produttori di carni caprine sono elencate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2550/2001 della Commissione, del 21 dicembre 2001, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine per quanto riguarda i regimi dei premi e che modifica il regolamento (CE) n. 2419/2001(2), modificato dal regolamento (CE) n. 263/2002(3).

(2) Alla luce di un esame successivo, risulta opportuno aggiornare l'elenco delle zone geografiche. Dopo un'analisi del sistema di produzione caprina nei dipartimenti d'oltremare, le autorità francesi hanno constatato che i criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2529/2001 sono soddisfatti in questi dipartimenti.

(3) L'aggiornamento è effettuato fatti salvi i controlli "a posteriori" concernenti le condizioni di concessione dell'aiuto di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2529/2001.

(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione "ovini-caprini",

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 2550/2001 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Sarà applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 2003.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 341 del 22.12.2001, pag. 3.

(2) GU L 341 del 22.12.2001, pag. 105.

(3) GU L 95 del 12.4.2002, pag. 12.

ALLEGATO

"ALLEGATO I

Zone ammissibili al premio per capra

1. Francia: Corsica, i dipartimenti d'oltremare, tutte le zone di montagna ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio(1) situate al di fuori della suddetta regione.

2. Grecia: l'intero paese.

3. Italia: Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna nonché tutte le zone di montagna ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999 situate al di fuori delle suddette regioni.

4. Spagna: le comunità autonome di Andalusia, Aragona, isole Baleari, Castiglia La Mancha, Castiglia-Leon, Catalogna, Estemadura, Galizia (escluse le provincie di La Coruña e Lugo), Madrid, Mursia, La Rioja, Comunità Valenciana e isole Canarie nonché tutte le zone di montagna ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999 situate al di fuori delle suddette regioni.

5. Portogallo: l'intero paese, eccetto le Azzorre.

6. Austria: tutte le zone di montagna ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999.

7. Germania: tutte le zone di montagna ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999.

(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80."

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