Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0728

    2003/728/CE: Decisione della Commissione, del 3 ottobre 2003, relativa alla procedura per stabilire la conformità dei prodotti da costruzione di cui all'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda strutture metalliche prefabbricate, strutture di cemento prefabbricate, edifici prefabbricati, celle frigorifere prefabbricate e strutture di protezione dalla caduta di massi (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 3452]

    GU L 262 del 14.10.2003, p. 34–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/728/oj

    32003D0728

    2003/728/CE: Decisione della Commissione, del 3 ottobre 2003, relativa alla procedura per stabilire la conformità dei prodotti da costruzione di cui all'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda strutture metalliche prefabbricate, strutture di cemento prefabbricate, edifici prefabbricati, celle frigorifere prefabbricate e strutture di protezione dalla caduta di massi (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 3452]

    Gazzetta ufficiale n. L 262 del 14/10/2003 pag. 0034 - 0036


    Decisione della Commissione

    del 3 ottobre 2003

    relativa alla procedura per stabilire la conformità dei prodotti da costruzione di cui all'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda strutture metalliche prefabbricate, strutture di cemento prefabbricate, edifici prefabbricati, celle frigorifere prefabbricate e strutture di protezione dalla caduta di massi

    [notificata con il numero C(2003) 3452]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2003/728/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione(1), quale modificata dalla direttiva 93/68/CEE(2), e in particolare, l'articolo 13, paragrafo 4,

    considerando quanto segue:

    (1) La Commissione, tra le due procedure di cui all'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 89/106/CEE per l'attestazione della conformità di un prodotto, deve scegliere la "procedura meno onerosa possibile compatibile con la sicurezza"; occorre pertanto stabilire se, per un dato prodotto o gruppo di prodotti, l'esistenza nella fabbrica di un sistema di controllo della produzione, effettuato dal fabbricante, sia una condizione necessaria e sufficiente ai fini dell'attestazione di conformità oppure se, per motivi connessi all'osservanza dei criteri di cui all'articolo 13, paragrafo 4, debba intervenire un organismo di certificazione riconosciuto.

    (2) L'articolo 13, paragrafo 4, prevede che la procedura così stabilita sia indicata nei mandati e nelle specifiche tecniche; è dunque opportuno definire il concetto di prodotto o gruppo di prodotti impiegato nei mandati e nelle specifiche tecniche.

    (3) Le due procedure di cui all'articolo 13, paragrafo 3, sono descritte dettagliatamente nell'allegato III alla direttiva 89/106/CEE. Occorre quindi specificare chiaramente i metodi con cui le due procedure saranno applicate ad ogni prodotto o gruppo di prodotti facendo riferimento all'allegato III, dato che in tale allegato si raccomandano determinati sistemi.

    (4) La procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 3, lettera a), corrisponde ai sistemi della possibilità 1, senza sorveglianza permanente, e delle possibilità 2 e 3 definite nell'allegato III, punto 2 ii); la procedura descritta all'articolo 13, paragrafo 3, lettera b), corrisponde ai sistemi di cui all'allegato III, punto 2 i), e alla possibilità 1, con sorveglianza permanente, di cui all'allegato III, punto 2 ii).

    (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la costruzione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La conformità dei prodotti e dei gruppi di prodotti di cui all'allegato I viene attestata in base a una procedura secondo la quale, oltre ad un sistema di controllo della produzione nella fabbrica effettuato dal fabbricante, un organismo di certificazione riconosciuto interviene nella valutazione e nella sorveglianza del controllo della produzione e del prodotto stesso.

    Articolo 2

    La procedura di attestazione della conformità di cui all'allegato II è indicata nei mandati per gli orientamenti relativi al benestare tecnico europeo.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 2003.

    Per la Commissione

    Erkki Liikanen

    Membro della Commissione

    (1) GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 12.

    (2) GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1.

    ALLEGATO I

    1. Strutture metalliche prefabbricate

    La presente decisione si riferisce a strutture di produzione industriale, commercializzate come edifici composti da elementi preprogettati e prefabbricati da produrre in serie. La presente decisione si riferisce unicamente a strutture che rispettano le prescrizioni di minima definite qui di seguito. Le strutture parziali, che non soddisfano tali prescrizioni, esulano dal campo d'applicazione della presente decisione. Le prescrizioni minime comprendono quanto segue: elementi strutturali dell'edificio, collegamento dell'edificio alla struttura sottostante e specifiche dei componenti essenziali dell'involucro esterno quali isolamento termico, rivestimento esterno, copertura del tetto, rivestimento interno, finestre e porte esterne se ed in quanto sono necessari per soddisfare le prescrizioni essenziali applicabili all'edificio.

    Sebbene taluni componenti possano essere preparati in stabilimenti diversi, oggetto della presente decisione è solo la struttura finale pronta per la consegna, e non i suoi vari componenti.

    - da usare per opere edilizie

    2. Strutture in cemento prefabbricate

    La presente decisione si riferisce a strutture di produzione industriale, commercializzate come edifici composti da elementi preprogettati e prefabbricati da produrre in serie. La presente decisione si riferisce unicamente a strutture che rispettano le prescrizioni di minima definite qui di seguito. Le strutture parziali, che non soddisfano tali prescrizioni, esulano dal campo d'applicazione della presente decisione. Le prescrizioni minime comprendono quanto segue: elementi strutturali dell'edificio, collegamento dell'edificio alla struttura sottostante e specifiche dei componenti essenziali dell'involucro esterno quali isolamento termico, rivestimento esterno, copertura del tetto, rivestimento interno, finestre e porte esterne se ed in quanto sono necessari per soddisfare le prescrizioni essenziali applicabili all'edificio.

    Sebbene taluni componenti possano essere preparati in stabilimenti diversi, oggetto della presente decisione è solo la struttura finale pronta per la consegna, e non i suoi vari componenti.

    - da usare per opere edilizie

    3. Edifici prefabbricati

    La presente decisione si riferisce a edifici prefabbricati che possono essere trasportati sul sito d'installazione, a sé stanti o modulari, idonei a fornire rapidamente una protezione dalle intemperie, che necessitano eventualmente dell'impermeabilizzazione definitiva, dei giunti fra gli elementi, del collegamento ai servizi e dei collegamenti alle fondazioni.

    Sebbene taluni componenti possano essere preparati in stabilimenti diversi, oggetto della presente decisione è solo il prefabbricato finale pronto per la consegna, e non i suoi vari componenti.

    - da usare per opere edilizie

    4. Celle frigorifere prefabbricate

    La presente decisione si riferisce a celle frigorifere prefabbricate da installare all'interno di edifici esistenti o almeno in modo protetto dall'esposizione alla temperatura esterna. I prefabbricati assemblati non fanno parte della struttura portante dell'opera, ma si può prevedere un sistema di sostegno per il prefabbricato assemblato o per parti di esso. Sono esclusi gli impianti tecnici (per esempio sistemi di raffreddamento).

    Sebbene taluni componenti possano essere preparati in stabilimenti diversi, oggetto della presente decisione è solo il prefabbricato finale pronto per la consegna, e non i suoi vari componenti.

    - da usare per opere edilizie

    5. Strutture di protezione dalla caduta di massi

    La presente decisione si riferisce a strutture di protezione dalla caduta di massi composte da una rete o protezione analoga singola o multipla, con sostegni in metallo o in legno (ad esempio pali) e cavi.

    Sebbene taluni componenti possano essere preparati in stabilimenti diversi, oggetto della presente decisione è solo la struttura finale pronta per la consegna, e non i suoi vari componenti.

    - da usare per opere d'ingegneria civile

    ALLEGATO II

    Sistema di attestazione della conformità

    Per i prodotti e gli usi previsti elencati nel seguito, si chiede all'EOTA di specificare i seguenti sistemi di attestazione della conformità nell'ambito del corrispondente orientamento per il benestare tecnico europeo:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Sistema 1: cfr. allegato III, punto 2 i), della direttiva 89/106/CEE, senza verifiche mediante campionatura.

    Le specifiche del sistema devono potersi applicare anche nel caso in cui non sia necessario determinare le prestazioni in rapporto ad una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non stabilisce alcuna prescrizione per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE e, all'occorrenza, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi).

    In quei casi non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare le prestazioni del prodotto sotto questo profilo.

    Top