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Document 32003R0044

    Regolamento (CE) n. 44/2003 della Commissione, del 10 gennaio 2003, recante modifica del regolamento (CE) n. 2584/2000 che istituisce un sistema di comunicazione di informazioni per alcune forniture, su strada, di carni bovine e suine destinate al territorio della Federazione russa

    GU L 7 del 11.1.2003, p. 58–59 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/12/2008; abrogato da 32008R1180

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/44/oj

    32003R0044

    Regolamento (CE) n. 44/2003 della Commissione, del 10 gennaio 2003, recante modifica del regolamento (CE) n. 2584/2000 che istituisce un sistema di comunicazione di informazioni per alcune forniture, su strada, di carni bovine e suine destinate al territorio della Federazione russa

    Gazzetta ufficiale n. L 007 del 11/01/2003 pag. 0058 - 0059


    Regolamento (CE) n. 44/2003 della Commissione

    del 10 gennaio 2003

    recante modifica del regolamento (CE) n. 2584/2000 che istituisce un sistema di comunicazione di informazioni per alcune forniture, su strada, di carni bovine e suine destinate al territorio della Federazione russa

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione(2), in particolare l'articolo 33, paragrafo 12, e l'articolo 41, nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti recanti organizzazione comune dei mercati per i prodotti agricoli,

    considerando quando segue:

    (1) L'articolo 2 del protocollo n. 2 relativo all'assistenza amministrativa reciproca per la corretta applicazione della legislazione doganale, allegato all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra(3), prevede che le parti si prestino assistenza reciproca per garantire la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare la prevenzione, l'individuazione e l'esame delle violazioni di detta legislazione. Per mettere in atto questa assistenza amministrativa, la Commissione, rappresentata dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (di seguito OLAF), e le autorità russe hanno convenuto di predisporre un sistema di comunicazione sui movimenti di merci tra la Comunità e la Federazione russa.

    (2) Nel quadro di questa assistenza amministrativa il regolamento (CE) n. 2584/2000(4) ha previsto, per quanto riguarda segnatamente i trasporti su strada di prodotti dei settori delle carni bovine e suine destinati alla Federazione russa, da un lato, le informazioni che gli operatori devono trasmettere alle autorità competenti degli Stati membri e, dall'altro, il sistema di comunicazione di tali informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri, l'OLAF e le autorità russe.

    (3) Queste informazioni e il sistema di comunicazione predisposto devono permettere di seguire le esportazioni dei prodotti suddetti verso la Federazione russa e di scoprire gli eventuali casi in cui la restituzione non è dovuta e deve quindi essere recuperata.

    (4) Tenuto conto del successo del sistema istituito con il regolamento (CE) n. 2584/2000, è opportuno estendere il sistema di comunicazione delle informazioni alle esportazioni dei prodotti interessati effettuate con qualsiasi mezzo di trasporto, dare all'esportatore i mezzi per meglio indicare le modalità di trasporto utilizzate e conferire valore giuridico alle informazioni ottenute con tale sistema.

    (5) L'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime di restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/2002(6), precisa che la Commissione può disporre, in casi specifici, che la prova dell'importazione si consideri costituita se è fornita con un documento particolare o con altro mezzo. Per le esportazioni previste dal presente regolamento, le informazioni provenienti dalle autorità russe dovranno pertanto essere considerate come un nuovo mezzo di prova che si aggiunge a quelli già esistenti.

    (6) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2584/2000.

    (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 2584/2000 è modificato come segue:

    1) nel titolo, sono soppressi i termini "su strada";

    2) all'articolo 1, primo comma, sono soppressi i termini "effettuate mediante autocarri";

    3) l'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

    "Articolo 2

    Gli esportatori che intendono beneficiare delle disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, comunicano all'organismo centrale designato dallo Stato membro esportatore, per ciascuna dichiarazione di esportazione ed entro i dieci giorni lavorativi successivi alla data di scarico dei prodotti in Russia, le informazioni seguenti:

    a) il numero della dichiarazione di esportazione, l'ufficio doganale di esportazione e la data di espletamento delle formalità doganali di esportazione;

    b) la designazione dei prodotti con l'indicazione dei codici di prodotti ad otto cifre della nomenclatura combinata;

    c) la quantità netta in chilogrammi;

    d) il numero del carnet TIR o il numero di riferimento del documento di transito interno russo DKD, o il numero della dichiarazione d'immissione in consumo in Russia TD1/IM40;

    e) il numero del container, ove del caso;

    f) il numero d'identificazione e/o il nome del mezzo di trasporto all'entrata della fornitura in Russia;

    g) il numero di licenza del deposito sottoposto a controllo doganale in cui è stato consegnato il prodotto in Russia;

    h) la data di consegna del prodotto presso il deposito sottoposto a controllo doganale in Russia.";

    4) all'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

    "2. Quando è positiva, la risposta delle autorità russe di cui all'articolo 3, paragrafo 3, è considerata come prova dell'espletamento delle formalità doganali d'importazione ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999."

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica alle forniture per le quali le dichiarazioni di esportazione sono accettate a partire dal 1o giugno 2003.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 2003.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

    (2) GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29.

    (3) GU L 327 del 28.11.1997, pag. 48.

    (4) GU L 298 del 25.11.2000, pag. 16.

    (5) GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.

    (6) GU L 183 del 12.7.2002, pag. 12.

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