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Document 31999R2317

    Regolamento (CE) n. 2317/1999 della Commissione, del 29 ottobre 1999, recante modifica di un elemento del disciplinare relativo alla denominazione «Idiazábal", che figura nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92

    GU L 280 del 30.10.1999, p. 66–66 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/2317/oj

    31999R2317

    Regolamento (CE) n. 2317/1999 della Commissione, del 29 ottobre 1999, recante modifica di un elemento del disciplinare relativo alla denominazione «Idiazábal", che figura nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92

    Gazzetta ufficiale n. L 280 del 30/10/1999 pag. 0066 - 0066


    REGOLAMENTO (CE) N. 2317/1999 DELLA COMMISSIONE

    del 29 ottobre 1999

    recante modifica di un elemento del disciplinare relativo alla denominazione "Idiazábal", che figura nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1068/97 della Commissione(2), in particolare l'articolo 9,

    considerando quanto segue:

    (1) conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, il governo spagnolo ha chiesto la modifica di un elemento del disciplinare della denominazione "Idiazábal" registrata come denominazione d'origine protetta con il regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1070/1999(4); detta modifica consiste nel fissare il pH del formaggio oggetto della succitata denominazione ad un intervallo compreso tra i valori 4,9 e 5,5 invece dei valori esistenti 5,1 e 5,8;

    (2) in esito all'esame della suddetta richiesta di modifica, quest'ultima è stata ritenuta di scarsa rilevanza; tale considerazione è dovuta alla constatazione di molteplici risultati d'analisi del pH del formaggio; da tali analisi è risultato che i valori limite fissati all'epoca della registrazione della denominazione non corrispondono in modo preciso alla realtà; occorre pertanto procedere alla correzione dei valori limite allo scopo di adeguarli a tale realtà; è stato dimostrato che tale correzione non incide sulla giustificazione del legame geografico tra il prodotto in questione e la zona delimitata, in particolare sulle condizioni di stagionatura; inoltre, tale modifica non ha alcun effetto sui diritti dei produttori terzi;

    (3) conformemente alla procedura prevista all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, con decisione del 9 settembre 1999 la Commissione ha ritenuto di non dover applicare la procedura prevista all'articolo 6, in quanto si tratta di una modifica di scarsa rilevanza;

    (4) essa ha inoltre ritenuto tale modifica conforme al regolamento (CEE) n. 2081/92; di conseguenza la modifica dei valori limite del pH relativo alla denominazione "Idiazábal" deve essere registrata e pubblicata,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    La modifica da 4,9 a 5,5 dei valori limite del pH per il formaggio oggetto della denominazione d'origine protetta "Idiazábal" è registrata e pubblicata conformemente all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2081/92.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1999.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.

    (2) GU L 156 del 13.6.1997, pag. 10.

    (3) GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1.

    (4) GU L 130 del 26.5.1999, pag. 18.

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