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Document 31998R2811

Regolamento (CE) n. 2811/98 della Commissione del 22 dicembre 1998 che stabilisce l'importo dell'aiuto definitivo per le arance, per la campagna 1997/98

GU L 349 del 24.12.1998, p. 46–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1998

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2811/oj

31998R2811

Regolamento (CE) n. 2811/98 della Commissione del 22 dicembre 1998 che stabilisce l'importo dell'aiuto definitivo per le arance, per la campagna 1997/98

Gazzetta ufficiale n. L 349 del 24/12/1998 pag. 0046 - 0046


REGOLAMENTO (CE) N. 2811/98 DELLA COMMISSIONE del 22 dicembre 1998 che stabilisce l'importo dell'aiuto definitivo per le arance, per la campagna 1997/98

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi (1),

visto il regolamento (CE) n. 1169/97 della Commissione, del 26 giugno 1997, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1145/98 (3), in particolare l'articolo 22, paragrafo 1,

considerando che l'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2202/96 stabilisce un limite di trasformazione per le arance di 1 189 000 t; che, ai sensi del paragrafo 2 dello stesso articolo, per ciascuna campagna di commercializzazione il superamento dei limiti di trasformazione è valutato in base alla media dei quantitativi trasformati con il beneficio dell'aiuto nel corso delle ultime tre campagne, compresa la campagna in corso; che, ai sensi del paragrafo 3 del medesimo articolo, qualora si constati un superamento, l'aiuto fissato per la campagna in corso nell'allegato dello stesso regolamento è diminuito dell'1 % per fascia di superamento di 11 890 t;

considerando che, in applicazione dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1169/97, gli Stati membri hanno comunicato i quantitativi di arance consegnati alla trasformazione per la campagna 1997/98 nell'ambito del regolamento (CE) n. 2202/96; che, in base a questi dati e ai quantitativi trasformati con beneficio dell'aiuto nel corso delle campagne 1995/96 e 1996/97, si è constatato un superamento del limite di trasformazione di 501 294 t; che occorre pertanto diminuire del 42 % gli importi dell'aiuto per le arance che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2202/96 per la campagna 1997/98;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1997/98 gli importi dell'aiuto per le arance che figurano in ciascuna tabella dell'allegato del regolamento (CE) n. 2202/96 sono ridotti del 42 %.

Il versamento di questo aiuto tiene conto dell'anticipo dell'aiuto già versato conformemente all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1169/97.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 297 del 21. 11. 1996, pag. 49.

(2) GU L 169 del 27. 6. 1997, pag. 15.

(3) GU L 159 del 3. 6. 1998, pag. 29.

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