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Document 31998R2807

Regolamento (CE) n. 2807/98 della Commissione del 22 dicembre 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 661/97 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime delle quote nel settore dei prodotti trasformati a base di pomodori

GU L 349 del 24.12.1998, p. 34–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/06/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2807/oj

31998R2807

Regolamento (CE) n. 2807/98 della Commissione del 22 dicembre 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 661/97 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime delle quote nel settore dei prodotti trasformati a base di pomodori

Gazzetta ufficiale n. L 349 del 24/12/1998 pag. 0034 - 0035


REGOLAMENTO (CE) N. 2807/98 DELLA COMMISSIONE del 22 dicembre 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 661/97 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime delle quote nel settore dei prodotti trasformati a base di pomodori

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1) modificato dal regolamento (CE) n. 2199/97 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CE) n. 661/97 (3) ha stabilito le norme per la ripartizione delle quote tra le imprese che producono prodotti trasformati a base di pomodori; che in applicazione del regime transitorio previsto all'articolo 2, lettere a) e b), sono attribuite quote alle imprese che hanno iniziato la loro attività da meno di tre campagne precedenti quella per cui viene effettuata la ripartizione;

considerando che l'esperienza ha dimostrato che il regime attualmente in vigore per le imprese che hanno iniziato la loro attività nell'ultima e nella penultima campagna precedenti quella per cui viene effettuata la ripartizione può avvantaggiarle in modo sproporzionato nella ripartizione delle quote rispetto alle imprese tradizionali che hanno iniziato la loro attività almeno tre campagne prima di quella per cui viene effettuata la ripartizione;

considerando che occorre differenziare il quantitativo attribuito a queste imprese in modo da tener conto, da un lato, dei quantitativi trasformati per i quali viene pagato il prezzo minimo e, dall'altro, della durata di esercizio della loro attività; che è quindi opportuno riformulare l'articolo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 661/97;

considerando che occorre applicare tali modifiche esclusivamente alle imprese che iniziano la loro attività a partire dalla prossima campagna 1999/2000; che per tutelare i diritti acquisiti delle imprese che hanno iniziato la loro attività prima dell'entrata in vigore del presente regolamento è necessario continuare ad applicare a quest'ultime le disposizioni sostituite;

considerando che, per chiarire le condizioni che devono essere soddisfatte dalle nuove imprese quando comunicano la propria capacità di trasformazione alle autorità competenti, occorre precisare che i loro impianti e le loro attrezzature devono essere messi in servizio alla data di tale comunicazione;

considerando che l'applicazione del regime per le nuove imprese introdotto dal presente regolamento può, in alcuni Stati membri, risultare inadeguato alle loro condizioni specifiche di trasformazione; che occorre accordare una certa flessibilità agli Stati membri la cui quota non è stata interamente attribuita all'inizio della campagna e far partecipare alla ripartizione della parte non attribuita le imprese che hanno iniziato la loro attività durante l'ultima o la penultima campagna precedente quella per cui viene effettuata la ripartizione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 661/97 è modificato come segue:

1) all'articolo 2, il testo delle lettere a) e b) è sostituito dal testo seguente:

«a) la penultima campagna precedente quella per la quale è effettuata la ripartizione, beneficiano di una quota pari alle quantità prodotte nell'ambito della quota che è stata loro attribuita in applicazione della lettera b), maggiorate della metà delle quantità prodotte al di fuori di tale quota nel corso della campagna precedente e per le quali è stato rispettato il prezzo minimo;

b) la campagna precedente quella per la quale è effettuata la ripartizione, beneficiano di una quota pari alle quantità prodotte nell'ambito della quota che è stata loro assegnata in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, maggiorate di un terzo delle quantità prodotte al di fuori di tale quota nel corso della campagna precedente e per le quali è stato rispettato il prezzo minimo.»

;

2) All'articolo 3, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

«Gli impianti e le attrezzature di cui al primo comma devono essere messi in servizio entro il 15 gennaio precedente la campagna nel corso della quale è effettuata la ripartizione. Tuttavia, per la campagna 1999/2000, questa data limite è fissata al 15 febbraio.»

;

3) All'articolo 5 è aggiunto il comma seguente:

«Gli Stati membri possono far partecipare alla ripartizione prevista al primo comma anche le imprese di trasformazione di cui all'articolo 2, secondo comma e all'articolo 3.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il punto 2, dell'articolo 1 si applica dall'entrata in vigore del presente regolamento.

I punti 1 e 3 dell'articolo 1 si applicano a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1999/2000. Tuttavia le disposizioni sostituite dal punto 1 dell'articolo 1 continuano ad applicarsi alle imprese che hanno iniziato la loro attività prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 297 del 21. 11. 1996, pag. 29.

(2) GU L 303 del 6. 11. 1997, pag. 1.

(3) GU L 100 del 17. 4. 1997, pag. 41.

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