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Document 31998D0582

98/582/CE: Decisione del Consiglio del 6 ottobre 1998 che modifica la decisione 97/80/CE della Commissione recante norme d'applicazione della direttiva 96/16/CE del Consiglio relativa alle indagini statistiche da effettuare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

GU L 281 del 17.10.1998, p. 36–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/582/oj

31998D0582

98/582/CE: Decisione del Consiglio del 6 ottobre 1998 che modifica la decisione 97/80/CE della Commissione recante norme d'applicazione della direttiva 96/16/CE del Consiglio relativa alle indagini statistiche da effettuare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Gazzetta ufficiale n. L 281 del 17/10/1998 pag. 0036 - 0038


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 6 ottobre 1998 che modifica la decisione 97/80/CE della Commissione recante norme d'applicazione della direttiva 96/16/CE del Consiglio relativa alle indagini statistiche da effettuare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (98/582/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 96/16/CE del Consiglio, del 19 marzo 1996, relativa alle indagini statistiche da effettuare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2 e l'articolo 6, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseri (2), stabilisce le condizioni applicabili al burro oggetto del regime d'intervento pubblico nonché al burro oggetto di aiuto all'ammasso privato; che il burro che fruisce dell'intervento pubblico deve essere prodotto direttamente ed esclusivamente a partire dalla crema pastorizzata; che questa condizione non si applica al burro oggetto di ammasso privato; che per talune misure che prevedono aiuti allo smercio del burro sul mercato comunitario e in particolare il regime previsto dal regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione (3), il burro deve essere fabbricato direttamente ed esclusivamente partendo dalla crema pastorizzata;

considerando che le notevoli quantità - rispetto alla produzione totale - di burro che ricevono sovvenzioni comunitarie richiedono una base statistica adeguata al monitoraggio dei diversi tipi di burro e che tenga conto della suddetta differenziazione;

considerando che, per assicurare una buona gestione della politica agricola comune, e in particolare del mercato del burro, la Commissione deve disporre di dati esatti che le consentano di seguire in modo attendibile l'evoluzione precisa dei diversi tipi di burro e di altri prodotti lattiero-caseari a base di materia grassa gialla;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (4), prevede già una ripartizione dei diversi tipi di burro tramite un codice della nomenclatura combinata applicabile agli scambi commerciali; che, per essere coerenti con tale approccio è auspicabile seguire la stessa ripartizione del burro per la raccolta di informazioni statistiche in tale settore; che è quindi opportuno modificare la decisione 97/80/CE della Commissione, del 18 dicembre 1996, recante norme d'applicazione della direttiva 96/16/CE, relativa alle indagini statistiche da effettuare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (5);

considerando tuttavia che per taluni tipi di burro o prodotti a base di materia grassa gialla è sufficiente stabilire una raccolta e una trasmissione facoltative di dati in tale fase;

considerando che il comitato permanente della statistica agricola (CPSA) non ha formulato un parere entro il termine fissato dal suo presidente; che le misure previste dalla presente decisione devono quindi, ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 96/16/CE, essere adottati dal Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e II della decisione 97/80/CE della Commissione sono modificati come indicato nell'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 6 ottobre 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

M. BARTENSTEIN

(1) GU L 78 del 28. 3. 1996, pag. 27.

(2) GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 (GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21).

(3) GU L 350 del 20. 12. 1997, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1061/98 (GU L 152 del 26. 5. 1998, pag. 3).

(4) GU L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1084/98 (GU L 151 del 21. 5. 1998, pag. 1).

(5) GU L 24 del 25. 1. 1997, pag. 26.

ALLEGATO

L'allegato I della decisione 97/80/CE della Commissione è modificato come segue:

1) Il codice 23 nell'elenco dei prodotti lattiero-caseari è sostituito dal seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

2) La nota seguente è aggiunta alla fine dell'elenco dei prodotti lattiero-caseari:

«(*) raccolta e trasmissione dati facoltative.»

3) Il testo dal titolo «BURRO (23)» nelle note esplicative è sostituito dal testo seguente:

«BURRO (23)

Burro totale e altri prodotti a base di materia grassa gialla (23): comprende il burro, il burro tradizionale, il burro ricombinato, il burro di siero di latte, il burro fuso e il burro anidro (butteroil), nonché gli altri prodotti a base di materia grassa gialla, espressi in equivalente burro, avente un tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale all'82 % del prodotto.

- Tabella A: Danimarca: comprende unicamente il burro tradizionale (231).

- Tabella B: le voci 231 (burro), 2311 (burro tradizionale), 2312 (burro ricombinato), 2313 (burro di siero di latte), 232 (burro fuso e burro di anidro (butteroil), 233 (altri prodotti lattiero-caseari a base di materia grassa gialla), 2331 (burro parzialmente scremato), 2332 (altri) devono essere indicati in peso reale. Solamente la voce 23 deve essere indicata in equivalente burro.

Burro (231): prodotto avente un tenore di materie grasse del latte uguale o superiore all'80 % ma inferiore al 90 %, un tenore massimo di acqua del 16 % ed un massimo del 2 % di materie secche e non grasse del latte.

- Comprende anche il burro contenente minime quantità di erbe, di spezie, di profumi, ecc. a condizione che il prodotto conservi il carattere di burro.

Burro tradizionale (2311): prodotto ottenuto direttamente ed esclusivamente dalla crema pastorizzata, avente un tenore di materie grasse del latte uguale o superiore all'80 % ma inferiore al 90 %, un tenore massimo di acqua del 16 % ed un massimo del 2 % di materie secche e non grasse del latte.

Burro ricombinato (2312): prodotto ottenuto a partire dal burro anidro (butteroil), dal residuo secco non grasso e dall'acqua, avente un tenore di materie grasse del latte uguale o superiore all'80 % ma inferiore al 90 %, un tenore massimo di acqua del 16 % ed un massimo del 2 % di materie secche e non grasse del latte.

Burro di siero di latte (2313): prodotto ottenuto dalla crema del siero di latte o da una miscela di crema di siero di latte e di crema, avente un tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore all'80 % ma inferiore al 90 %, un tenore massimo di acqua del 16 % ed un massimo del 2 % di materie secche e non grasse del latte.

Le voci 2311, 2312 e 2313 comprendono anche il burro contenente minime quantità di erbe, di spezie, di profumi, ecc. a condizione che il prodotto conservi il carattere di burro.

Burro fuso e burro anidro (butteroil) (232):

Burro fuso: il burro fuso ha un tenore, in peso, di materie grasse del latte superiore all'85 %. Con questa denominazione, oltre al burro fuso propriamente detto, si indica una quantità di altri tipi similari di burro disidratato, designati più comunemente con denominazioni varie, quali: "burro disidratato", "burro anidro", "butteroil", "grasso butirrico" (materia grassa del latte) e "burro concentrato".

Burro anidro (butteroil): prodotto ottenuto dal latte, dalla crema o dal burro con un processo di estrazione dell'acqua e del residuo secco non grasso, avente un tenore minimo di materie grasse del latte pari al 99,3 % del peso totale e un tenore massimo in acqua pari allo 0,5 % del peso totale.

- Comprende anche il "ghee".

- Al fine di evitare i doppi conteggi, la denominazione "butteroil" riguarda unicamente la produzione diretta partendo dalla crema.

Altri prodotti a base di materia grassa gialla (233):

Burro parzialmente scremato (2331): prodotto simile al burro, avente un tenore, in peso, di materie grasse del latte inferiore all'80 %, senza altre materie grasse (denominazioni di vendita in conformità al punto A dell'allegato al regolamento (CE) n. 2991/94 (1): ("Burro tre quarti", "Burro metà" e "Grasso lattiero da spalmare").

Altri (2332): in particolare, grassi composti da prodotti vegetali e/o animali: prodotti che si presentano sotto forma di emulsione solida e malleabile, principalmente di grassi in acqua derivati da grassi vegetali e/o animali solidi e/o liquidi idonei al consumo umano con un tenore di grassi lattieri compreso fra il 10 % e l'80 % del tenore totale di grassi (denominazioni di vendita in conformità al punto C dell'allegato al regolamento (CE) n. 2991/94: "mélange", "tre quarti mélange", "metà mélange" e "miscela di grassi da spalmare").

Tabella B: se il burro parzialmente scremato (2331) e/o gli "Altri" (2332) sono prodotti partendo dal burro fabbricato nella stessa latteria e se il tipo di burro non è identificabile (2311, 2312 o 2313) il ritiro avverrà dalla posizione 23 indicando la rispettiva quantità di burro.

(1) GU L 316 del 9. 12. 1994, pag. 2.»

L'allegato II della decisione 97/80/CE della Commissione è modificato come segue:

1) nella tabella B «IMPIEGHI» le voci del codice 23 «Burro e altri prodotti lattiero-caseari a base di materia grassa gialla» sono sostituite dalle seguenti:

>SPAZIO PER TABELLA>

2) La nota seguente è aggiunta alla fine della tabella B:

«(*) raccolta e trasmissione dati facoltative.»

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