Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998R1733

Regolamento (CE) n. 1733/98 della Commissione del 4 agosto 1998 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1998/1999, il prezzo minimo da pagare ai produttori di pesche e l'importo dell'aiuto alla produzione per le pesche sciroppate e/o conservate nel succo naturale di frutta

GU L 217 del 5.8.1998, p. 11–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/06/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/1733/oj

31998R1733

Regolamento (CE) n. 1733/98 della Commissione del 4 agosto 1998 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1998/1999, il prezzo minimo da pagare ai produttori di pesche e l'importo dell'aiuto alla produzione per le pesche sciroppate e/o conservate nel succo naturale di frutta

Gazzetta ufficiale n. L 217 del 05/08/1998 pag. 0011 - 0011


REGOLAMENTO (CE) N. 1733/98 DELLA COMMISSIONE del 4 agosto 1998 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1998/1999, il prezzo minimo da pagare ai produttori di pesche e l'importo dell'aiuto alla produzione per le pesche sciroppate e/o conservate nel succo naturale di frutta

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato dal regolamento (CE) n. 2199/97 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3 e l'articolo 4, paragrafo 9,

considerando che il regolamento (CE) n. 504/97 della Commissione, del 19 marzo 1997, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti alla produzione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1590/98 (4), ha fissato all'articolo 2 le date delle campagne di commercializzazione;

considerando che i criteri per la fissazione del prezzo minimo e dell'importo dell'aiuto alla produzione sono definiti, rispettivamente, all'articolo 3 e all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2201/96; che l'articolo 5 dello stesso regolamento istituisce un limite di garanzia il cui superamento comporta una riduzione dell'aiuto; che occorre quindi fissare il prezzo minimo e l'aiuto alla produzione per la campagna 1998/1999;

considerando che il comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1998/1999:

a) il prezzo minimo di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2201/96 è pari a 30,768 ECU/100 kg netti, franco produttore, per le pesche destinate alla produzione di pesche sciroppate e/o conservate nel succo naturale di frutta;

b) l'aiuto alla produzione di cui all'articolo 4 dello stesso regolamento, per le pesche sciroppate e/o conservate nel succo naturale di frutta, è pari a 6,065 ECU/100 kg.

Articolo 2

Se la trasformazione ha luogo fuori dello Stato membro in cui il prodotto è stato coltivato, detto Stato fornisce allo Stato membro che eroga l'aiuto alla produzione la prova che il prezzo minimo da versare al produttore è stato pagato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 15 giugno 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 1998.

Per la Commissione

Monika WULF-MATHIES

Membro della Commissione

(1) GU L 297 del 21. 11. 1996, pag. 29.

(2) GU L 303 del 6. 11. 1997, pag. 1.

(3) GU L 78 del 20. 3. 1997, pag. 14.

(4) GU L 208 del 24. 7. 1998, pag. 11.

Top