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Document 31997R2523

Regolamento (CE) n. 2523/97 della Commissione del 16 dicembre 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 1014/90 della Commissione recante modalità di applicazione per la definizione, la designazione e la presentazione delle bevande spiritose (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 346 del 17.12.1997, p. 46–47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/2523/oj

31997R2523

Regolamento (CE) n. 2523/97 della Commissione del 16 dicembre 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 1014/90 della Commissione recante modalità di applicazione per la definizione, la designazione e la presentazione delle bevande spiritose (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 346 del 17/12/1997 pag. 0046 - 0047


REGOLAMENTO (CE) N. 2523/97 DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 1014/90 della Commissione recante modalità di applicazione per la definizione, la designazione e la presentazione delle bevande spiritose (Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 1, paragrafo 4, punto i) 1 b) e l'articolo 15,

considerando che il regolamento (CE) n. 2482/95 della Commissione, del 25 ottobre 1995, recante misure transitorie per l'Austria nel settore delle bevande spiritose (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 158/97 (3), autorizza l'Austria a elaborare e a commercializzare, fino al 31 dicembre 1997, alcune acquaviti di frutta provenienti da alcune bacche, aventi un tenore massimo di alcole metilico di 1 500 grammi per ettolitro di alcole al 100 % vol, in attesa di valutare le possibilità di una riduzione di tale tenore di metanolo;

considerando che attualmente è opportuno fissare nuovi limiti inferiori per il tenore in alcole metilico di talune acquaviti elaborate in Austria, alla luce dei risultati degli studi compiuti in tale paese sulla possibilità di ridurre il tenore in metanolo delle acquaviti di frutta suddette; che è altresì opportuno seguire l'evoluzione dei diversi fattori che hanno un'incidenza sul tenore massimo di metanolo delle acquaviti di frutta suddette, in quanto tali limiti si applicano anche alle stesse acquaviti di frutta elaborate negli altri Stati membri; che è infine opportuno proseguire l'esame delle possibilità di ridurre il tenore in metanolo di tali acquaviti di frutta, tenendo conto dei progressi tecnici e, nel contempo delle caratteristiche tradizionali di tali prodotti;

considerando che è necessario prevedere disposizioni transitorie che permettano la commercializzazione delle suddette acquaviti di frutta elaborate in Austria prima della data di entrata in vigore di nuovi tenori di alcole metilico;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di applicazione per le bevande spiritose,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1014/90, sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«4. In applicazione dell'articolo 1, paragrafo 4, punto i) 1 b) del regolamento (CEE) n. 1576/89, il tenore massimo in alcole metilico delle acquaviti di ribes rosso e nero (Ribes specie), di sorbo degli uccellatori (Sorbus aucuparia) e di sambuco (Sambucus nigra) è fissato a 1 350 grammi per ettolitro di alcole al 100 % vol e il tenore massimo in alcole metilico delle acquaviti di lamponi (Rubus idaeus L.) e di more (Rubus fruticosus L.) è fissato a 1 200 grammi per ettolitro di alcole al 100 % vol.

5. Le acquaviti di frutta di cui al paragrafo 4, elaborate in Austria e detenute nella fase della vendita al consumatore finale alla data del 31 dicembre 1997, conformemente alle disposizioni in materia di tenore di metanolo in vigore a tale data in Austria, possono essere messe in circolazione ed esportate fino ad esaurimento delle scorte.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 160 del 12. 6. 1989, pag. 1.

(2) GU L 256 del 26. 10. 1995, pag. 12.

(3) GU L 27 del 30. 1. 1997, pag. 8.

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