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Document 31997R0120

    Regolamento (CE) n. 120/97 del Consiglio del 20 gennaio 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 259/93 relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio

    GU L 22 del 24.1.1997, p. 14–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/07/2007; abrog. impl. da 32006R1013

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/120/oj

    31997R0120

    Regolamento (CE) n. 120/97 del Consiglio del 20 gennaio 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 259/93 relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio

    Gazzetta ufficiale n. L 022 del 24/01/1997 pag. 0014 - 0015


    REGOLAMENTO (CE) N. 120/97 DEL CONSIGLIO del 20 gennaio 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 259/93 relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 S, paragrafo 1,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

    deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 C (3),

    visto il regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (4), in particolare l'articolo 16,

    considerando che dal 7 febbraio 1994 la Comunità europea è parte della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento;

    considerando che alla seconda conferenza dei paesi aderenti alla Convenzione di Basilea è stata adottata all'unanimità la decisione II/12 che vieta, da subito, tutte le esportazioni da Stati membri dell'OCSE a Stati non membri dell'OCSE di rifiuti pericolosi destinati allo smaltimento finale, nonché, a partire dal 1° gennaio 1998 al più tardi, tutte le esportazioni da Stati membri dell'OCSE a Stati non membri dell'OCSE di rifiuti pericolosi destinati a operazioni di riciclo o di ricupero;

    considerando che alla terza conferenza dei paesi aderenti alla Convenzione di Basilea è stata adottata all'unanimità la decisione (decisione III/1) di modificare la convenzione onde vietare tutte le esportazioni di rifiuti pericolosi destinati allo smaltimento da Stati elencati nell'allegato VII della convenzione a Stati che non figurano in tale elenco, nonché vietare dal 1° gennaio 1998 tutte le esportazioni di rifiuti pericolosi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) della convenzione destinati ad operazioni di ricupero da Stati elencati nell'allegato VII della convenzione a Stati che non figurano in tale elenco;

    considerando che attualmente le definizioni comunitarie di rifiuti pericolosi non corrispondono esattamente a quelle della Convenzione di Basilea e, poiché ciò potrebbe comportare l'esportazione dall'Unione europea di rifiuti cui si applica il divieto di esportazione della Convenzione di Basilea, si devono adeguare le definizioni e gli elenchi comunitari in materia;

    considerando che è necessario istituire un allegato V del regolamento (CEE) n. 259/93 comprendente i rifiuti pericolosi cui si applica il divieto di esportazione della Convenzione di Basilea;

    considerando che entro il 1° gennaio 1998 la Commissione dovrebbe riesaminare e modificare il suddetto allegato V tenendo pienamente conto di quei rifiuti che figurano nell'elenco di rifiuti adottato in conformità dell'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi (5), e di qualsiasi elenco di rifiuti definiti pericolosi ai fini della Convenzione di Basilea; che a decorrere dal 1° gennaio 1998 dovrebbero essere vietate le esportazioni dei rifiuti elencati nel suddetto allegato V destinati al ricupero, tranne le esportazioni verso i paesi a cui si applica la decisione dell'OCSE;

    considerando che può essere necessario riesaminare e modificare di quando in quando l'allegato V onde rispecchiare accordi intercorsi tra le parti aderenti alla Convenzione di Basilea volti a stabilire quali rifiuti debbano esser considerati pericolosi ai fini della convenzione;

    considerando che le parti sono tenute a cooperare e ad operare attivamente per garantire l'effettiva attuazione delle decisioni II/12 e III/1 delle conferenze delle parti aderenti alla Convenzione di Basilea;

    considerando che, per quanto concerne i rifiuti destinati allo smaltimento finale, l'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 259/93 vieta già tutte le esportazioni di tali rifiuti verso Stati non membri dell'OCSE; che l'articolo 18 dello stesso regolamento vieta tutte le esportazioni di rifiuti verso gli Stati ACP;

    considerando che fino ad oggi tale regolamento non ha previsto un divieto assoluto di esportazioni verso Stati membri dell'OCSE di rifiuti pericolosi destinati a operazioni di riciclo o di ricupero;

    considerando che è necessario modificare conformemente il regolamento di cui trattasi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Nel regolamento (CEE) n. 259/93 l'articolo 16, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

    «1. Tutte le esportazioni di rifiuti elencati nell'allegato V e destinati al ricupero sono vietate ad eccezione di quelle verso:

    a) paesi ai quali si applica la decisione dell'OCSE;

    b) altri paesi:

    - aderenti alla Convenzione di Basilea e/o che hanno concluso con la Comunità o con la Comunità e gli Stati membri accordi bilaterali, multilaterali o regionali in conformità dell'articolo 11 della Convenzione di Basilea, nonché del paragrafo 2 del presente articolo. Qualsiasi esportazione di questo tipo è comunque vietata dal 1° gennaio 1998;

    - che hanno concluso accordi bilaterali con singoli Stati membri anteriormente alla data di applicazione del presente regolamento, nella misura in cui detti accordi siano compatibili con la normativa comunitaria e conformi all'articolo 11 della Convenzione di Basilea, nonché al paragrafo 2 del presente articolo. Gli accordi in questione vengono notificati alla Commissione entro tre mesi dalla data di messa in applicazione del presente regolamento oppure data di messa in applicazione degli accordi stessi, a seconda di quale data sia anteriore, e scadono quando vengono conclusi accordi in conformità del primo trattino. Qualsiasi esportazione di questo tipo è comunque vietata dal 1° gennaio 1998.

    La Commissione, conformemente alla procedura fissata all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE, esaminerà e modificherà al più presto, e comunque non oltre il 1° gennaio 1998, l'allegato V del presente regolamento tenendo pienamente conto dei rifiuti che figurano nell'elenco di rifiuti adottato in conformità dell'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi (*), nonché di qualsiasi elenco di rifiuti definiti pericolosi ai fini della Convenzione di Basilea.

    La stessa procedura sarà utilizzata per i successivi riesami ed eventuali modifiche dell'allegato V. In particolare, la Commissione riesaminerà l'allegato allo scopo di dare effettiva attuazione alle decisioni delle parti aderenti alla Convenzione di Basilea circa i rifiuti da definirsi pericolosi ai fini della convenzione ed alle modifiche dell'elenco di rifiuti adottato in conformità dell'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE.

    (*) GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 20. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/31/CE (GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 28).»

    Articolo 2

    Nel regolamento (CEE) n. 259/93 è inserito il seguente allegato V:

    «ALLEGATO V

    Rifiuti elencati nell'allegato III del presente regolamento.

    Rifiuti elencati nell'allegato IV del presente regolamento.»

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 20 gennaio 1997.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    J. VAN AARTSEN

    (1) GU n. C 164 del 30. 6. 1995, pag. 8.

    (2) GU n. C 18 del 22. 1. 1996, pag. 18.

    (3) Parere del Parlamento europeo del 16 gennaio 1996 (GU n. C 32 del 5. 2. 1996, pag. 32), posizione comune del Consiglio del 28 maggio 1996 (GU n. C 219 del 27. 7. 1996, pag. 19) e decisione del Parlamento europeo del 18 settembre 1996 (GU n. C 320 del 28. 10. 1996, pag. 75).

    (4) GU n. L 30 del 6. 2. 1993, pag. 1. Regolamento modificato dalla decisione 94/721/CE della Commissione (GU n. L 288 del 9. 11. 1994, pag. 36).

    (5) GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 20. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/31/CE (GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 28).

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