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Document 21996A1115(02)
Agreement in the form of an exchange of letters between the European Community and the Arab Republic of Egypt on the adjustment of the regime for imports into the Community of oranges originating in and coming from Egypt
Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica araba d'Egitto, sull'adeguamento del regime di importazione nella Comunità di arance originarie e provenienti dall'Egitto
Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica araba d'Egitto, sull'adeguamento del regime di importazione nella Comunità di arance originarie e provenienti dall'Egitto
GU L 292 del 15.11.1996, p. 32–33
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1996/641/oj
Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica araba d'Egitto, sull'adeguamento del regime di importazione nella Comunità di arance originarie e provenienti dall'Egitto
Gazzetta ufficiale n. L 292 del 15/11/1996 pag. 0032 - 0033
ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE tra la Comunità europea e la Repubblica araba d'Egitto, sull'adeguamento del regime di importazione nella Comunità di arance originarie e provenienti dall'Egitto Lettera n. 1 Bruxelles, 4 novembre 1996. Signor . . . . . ., mi pregio di far riferimento alle consultazioni svoltesi tra le autorità egiziane e i servizi della Commissione europea sull'applicazione dei nuovi impegni assunti nell'ambito dell'OMC in seguito all'Uruguay Round. Queste consultazioni avevano per obiettivo di garantire all'Egitto, in attesa della conclusione dell'accordo euromediterraneo e a norma dell'articolo 22 dell'accordo di cooperazione, preferenze equivalenti a quelle previste nell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto. Per le arance fresche del codice ex 0805 10 è stato convenuto quanto segue: 1. Dal 1° dicembre al 31 maggio il prezzo d'entrata a partire dal quale i dazi specifici sono ridotti a 0 è pari a 273 ecu/t, per una quantità massima di 8 000 tonnellate. 2. Questo prezzo di entrata concordato è ridotto nelle stesse proporzioni e allo stesso ritmo dei prezzi di entrata consolidati nell'ambito dell'OMC. 3. Se il prezzo di entrata di una particolare partita è inferiore del 2 %, 4 %, 6 % o 8 % al prezzo di entrata concordato, il dazio specifico è pari al 2 %, al 4 %, al 6 % o all'8 % di tale prezzo di entrata. 4. Se il prezzo di entrata di una determinata partita è inferiore al 92 % del prezzo di entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato nell'ambito dell'OMC. Il presente accordo entra in vigore alla data della firma delle due parti. Esso si applica dal 1° dicembre 1996. Le sarei grato se volesse confermarmi che il Suo governo è d'accordo su quanto precede. Voglia gradire, Signor . . . . . ., i sensi della mia più alta considerazione. Per la Comunità europea >RIFERIMENTO A UN FILM> Lettera n. 2 Bruxelles, 4 novembre 1996. Signor . . . . . ., mi pregio assicurare ricezione della Sua lettera in data odierna, così redatta: «Mi pregio di far riferimento alle consultazioni svoltesi tra le autorità egiziane e i servizi della Commissione europea sull'applicazione dei nuovi impegni assunti nell'ambito dell'OMC in seguito all'Uruguay Round. Queste consultazioni avevano per obiettivo di garantire all'Egitto, in attesa della conclusione dell'accordo euromediterraneo e a norma dell'articolo 22 dell'accordo di cooperazione, preferenze equivalenti a quelle previste nell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto. Per le arance fresche del codice ex 0805 10 è stato convenuto quanto segue: 1. Dal 1° dicembre al 31 maggio il prezzo d'entrata a partire dal quale i dazi specifici sono ridotto a 0 è pari a 273 ecu/t, per una quantità massima di 8 000 tonnellate. 2. Questo prezzo di entrata concordato è ridotto nelle stesse proporzioni e allo stesso ritmo dei prezzi di entrata consolidati nell'ambito dell'OMC. 3. Se il prezzo di entrata di una particolare partita è inferiore del 2 %, 4 %, 6 % o 8 % al prezzo di entrata concordato, il dazio specifico è pari al 2 %, al 4 %, al 6 % o all'8 % di tale prezzo di entrata. 4. Se il prezzo di entrata di una determinata partita è inferiore al 92 % del prezzo di entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato nell'ambito dell'OMC. Il presente accordo entra in vigore alla data della firma delle due parti. Esso si applica dal 1° dicembre 1996. Le sarei grato se volesse confermarmi il Suo governo è d'accordo su quanto precede.» Mi pregio confermarLe che il mio governo è d'accordo sul contenuto della Sua lettera. Voglia gradire, Signor . . . . . ., i sensi della mia più alta considerazione. Per il governo della Repubblica araba d'Egitto >RIFERIMENTO A UN FILM>