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Document 31996D0640

96/640/CE: Decisione del Consiglio del 28 ottobre 1996 relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica araba d'Egitto, sull'adeguamento del regime di importazione nella Comunità di riso originario e proveniente dall'Egitto

GU L 292 del 15.11.1996, p. 27–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/640/oj

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31996D0640

96/640/CE: Decisione del Consiglio del 28 ottobre 1996 relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica araba d'Egitto, sull'adeguamento del regime di importazione nella Comunità di riso originario e proveniente dall'Egitto

Gazzetta ufficiale n. L 292 del 15/11/1996 pag. 0027 - 0028


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 28 ottobre 1996 relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica araba d'Egitto, sull'adeguamento del regime di importazione nella Comunità di riso originario e proveniente dall'Egitto (96/640/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, prima fase,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 19 dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto (1) prevede una riduzione del prelievo applicabile all'importazione nella Comunità di riso originario e proveniente da tale paese, entro i limiti di un volume massimo annuo di 32 000 tonnellate, a condizione che sia riscossa una tassa all'esportazione; che, secondo il medesimo accordo, la Comunità può adeguare tale regime in caso di modifica della propria normativa, tenendo conto degli interessi dell'Egitto;

considerando che, con l'accordo sull'agricoltura concluso nell'ambito dell'Uruguay Round, la Comunità si è impegnata a sostituire i prelievi variabili con dazi doganali; che tale sostituzione rende necessario un adeguamento dell'accordo con l'Egitto;

considerando che la Comunità ha a tal fine negoziato, con la Repubblica araba d'Egitto, un accordo in forma di scambio di lettere sull'adeguamento di tale regime;

considerando che è opportuno approvare tale accordo,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica araba d'Egitto, sull'adeguamento del regime di importazione nella Comunità di riso originario e proveniente dall'Egitto.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità (2).

Articolo 3

Le modalità d'applicazione dell'accordo, comprese le eventuali misure di sorveglianza, sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 1418/76 (3).

Qualora l'applicazione dell'accordo richiedesse una stretta cooperazione con la Repubblica araba d'Egitto, la Commissione può adottare tutti i provvedimenti atti a garantire tale cooperazione.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 ottobre 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. SPRING

(1) GU n. L 266 del 27. 9. 1978, pag. 1.

(2) La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a cura del Segretariato generale del Consiglio.

(3) Regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3072/95 (GU n. L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18).

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