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Document 31996R2184

Regolamento (CE) n. 2184/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996 relativo alle importazioni nella Comunità di riso di origine e provenienza egiziana

GU L 292 del 15.11.1996, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/12/2011; abrogato da 32011R1230

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2184/oj

31996R2184

Regolamento (CE) n. 2184/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996 relativo alle importazioni nella Comunità di riso di origine e provenienza egiziana

Gazzetta ufficiale n. L 292 del 15/11/1996 pag. 0001 - 0001


REGOLAMENTO (CE) N. 2184/96 DEL CONSIGLIO del 28 ottobre 1996 relativo alle importazioni nella Comunità di riso di origine e provenienza egiziana

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità europea e la Repubblica araba d'Egitto hanno convenuto, con un accordo in forma di lettere, che il dazio doganale da applicare all'importazione di riso (codice NC 1006) di origine e provenienza egiziana sarebbe calcolato a norma dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), e quindi ridotto di un importo pari al 25 % del valore del dazio medesimo, e che la riduzione concessa non sarebbe più subordinata alla riscossione, da parte dell'Egitto, di una tassa all'esportazione sul prodotto;

considerando che occorre pertanto abrogare il regolamento (CEE) n. 1250/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo alle importazioni di riso dalla Repubblica araba d'Egitto (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il dazio doganale da applicare all'importazione nella Comunità di riso (codice NC 1006) di origine e provenienza egiziana è calcolato, limitatamente ad un volume annuo di 32 000 tonnellate, a norma dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1418/76 e quindi ridotto di un importo pari al 25 % del valore di tale dazio.

Articolo 2

Le modalità d'applicazione del presente regolamento, comprese le eventuali misure di sorveglianza, sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 1418/76.

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 1250/77 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° maggio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 ottobre 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. SPRING

(1) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3072/95 (GU n. L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18).

(2) GU n. L 146 del 14. 6. 1977, pag. 9.

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