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Document 31996R2184
Council Regulation (EC) No 2184/96 of 28 October 1996 concerning imports into the Community of rice originating in and coming from Egypt
Regolamento (CE) n. 2184/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996 relativo alle importazioni nella Comunità di riso di origine e provenienza egiziana
Regolamento (CE) n. 2184/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996 relativo alle importazioni nella Comunità di riso di origine e provenienza egiziana
GU L 292 del 15.11.1996, p. 1–1
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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No longer in force, Date of end of validity: 10/12/2011; abrogato da 32011R1230
Regolamento (CE) n. 2184/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996 relativo alle importazioni nella Comunità di riso di origine e provenienza egiziana
Gazzetta ufficiale n. L 292 del 15/11/1996 pag. 0001 - 0001
REGOLAMENTO (CE) N. 2184/96 DEL CONSIGLIO del 28 ottobre 1996 relativo alle importazioni nella Comunità di riso di origine e provenienza egiziana IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113, vista la proposta della Commissione, considerando che la Comunità europea e la Repubblica araba d'Egitto hanno convenuto, con un accordo in forma di lettere, che il dazio doganale da applicare all'importazione di riso (codice NC 1006) di origine e provenienza egiziana sarebbe calcolato a norma dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), e quindi ridotto di un importo pari al 25 % del valore del dazio medesimo, e che la riduzione concessa non sarebbe più subordinata alla riscossione, da parte dell'Egitto, di una tassa all'esportazione sul prodotto; considerando che occorre pertanto abrogare il regolamento (CEE) n. 1250/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo alle importazioni di riso dalla Repubblica araba d'Egitto (2), HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il dazio doganale da applicare all'importazione nella Comunità di riso (codice NC 1006) di origine e provenienza egiziana è calcolato, limitatamente ad un volume annuo di 32 000 tonnellate, a norma dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1418/76 e quindi ridotto di un importo pari al 25 % del valore di tale dazio. Articolo 2 Le modalità d'applicazione del presente regolamento, comprese le eventuali misure di sorveglianza, sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 1418/76. Articolo 3 Il regolamento (CEE) n. 1250/77 è abrogato. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1° maggio 1996. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 28 ottobre 1996. Per il Consiglio Il Presidente D. SPRING (1) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3072/95 (GU n. L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18). (2) GU n. L 146 del 14. 6. 1977, pag. 9.