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Document 31991R1180

Regolamento (CEE) n. 1180/91 della Commissione del 6 maggio 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 1014/90 recante modalità d'applicazione per la definizione, la designazione e la presentazione delle bevande spiritose

GU L 115 del 8.5.1991, p. 5–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/1180/oj

31991R1180

Regolamento (CEE) n. 1180/91 della Commissione del 6 maggio 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 1014/90 recante modalità d'applicazione per la definizione, la designazione e la presentazione delle bevande spiritose

Gazzetta ufficiale n. L 115 del 08/05/1991 pag. 0005 - 0007
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 37 pag. 0122
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 37 pag. 0122


REGOLAMENTO (CEE) N. 1180/91 DELLA COMMISSIONE del 6 maggio 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 1014/90 recante modalità d'applicazione per la definizione, la designazione e la presentazione delle bevande spiritose

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1014/90 della Commissione (2), reca le modalità di applicazione per la definizione, la designazione e la presentazione delle bevande spiritose; che, per proteggere da una concorrenza sleale determinati termini che si aggiungono alla denominazione di vendita di certe bevande spiritose, elaborate secondo metodi tradizionali, occorre riservare l'uso di tali termini esclusivamente alle bevande definite nell'allegato del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le bevande spiritose,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1

Il seguente articolo 7 bis è inserito nel regolamento (CEE) n. 1014/90:

« Articolo 7 bis

I termini aggiunti alla denominazione di vendita, indicati nell'allegato, sono riservati ai prodotti ivi definiti.

Le bevande spiritose che non rispondono alle caratteristiche stabilite per i prodotti definiti nell'allegato non possono recare le denominazioni ivi indicate. » Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 1991. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione (1) GU n. L 160 del 12. 6. 1989, pag. 1. (2) GU n. L 105 del 25. 4. 1990, pag. 9.

ALLEGATO

1. « Vruchtenjenever » o « Jenever met vruchten »: liquore od altra bevanda spiritosa:

- ottenuta mediante aromatizzazione del « genever » ovvero « genièvre » da frutti o piante e/o parti di frutti o di piante, oppure mediante aggiunta di succhi di frutta e/o di distillati o distillati di aromi concentrati estratti da frutti o da piante;

- la cui aromatizzazione può essere completata con l'aggiunta di sostanze aromatizzanti naturali e/o identiche a quelle naturali;

- eventualmente dolcificata;

- avente le caratteristiche organolettiche del frutto in questione;

- avente un titolo alcolometrico volumico minimo di 20 % vol.

Il termine « vruchten » può essere sostituito dal nome del frutto in questione.

2. « Berenburg » o « Beerenburg »: bevanda spiritosa:

- ottenuta da alcol etilico di origine agricola;

- macerata in presenza di frutti o di piante e/o di parti di frutti o di piante;

- contenente come aroma specifico un distillato di radici di genziana (Lutea Gentiana L.), di bacche di ginepro (Juniperus Communis L.) e di foglie di lauro (Laurus Nobilis L.);

- il cui colore può variare dal marrone chiaro al marrone scuro;

- eventualmente dolcificata fino a un tenore massimo di zuccheri pari a 20 g/l, espressi in zucchero invertito;

- avente un titolo alcolometrico minimo di 30 % vol.

3. « Guignolet »:

liquore ottenuto dalla macerazione delle ciliege in alcol etilico di origine agricola.

4. « Punch al rum »:

liquore il cui tenore alcolico proviene esclusivamente dall'impiego di rum.

5. « Pastis de Marseille »:

tipo di Pastis avente un tenore di anetolo di 2 g/l ed un titolo alcolometrico volumico di 45 % vol.

6. « Sloe Gin »:

liquore ottenuto dalla macerazione di prugnole nel gin, con eventuale aggiunta di succo di prugnole:

- aromatizzato esclusivamente per mezzo di sostanze aromatizzanti naturali;

- avente un titolo alcolometrico volumico minimo di 25 % vol.

7. « Topinambur »:

bevanda spiritosa ottenuta esclusivamente dalla fermentazione e distillazione di tuberi di topinambur (Helianthus tuberosus L.) ed avente un titolo alcolometrico volumico minimo di 38 % vol.

8. « Hefebrand »:

bevanda spiritosa ottenuta esclusivamente mediante distillazione di fecce di vino o di fecce di frutti fermentati. Il titolo alcolometrico minimo è di 38 % vol. Al termine « Hefebrand » viene aggiunta la denominazione della materia prima utilizzata.

9. « Sambuca »:

liquore incolore aromatizzato con anice:

- contenente distillati di anice verde (Pimpinella anisum L.) e/o di anice stellato (lllicum verum L.) e/o di altre erbe aromatiche;

- avente un titolo alcolometrico non inferiore a 38 % vol;

- avente un tenore di zuccheri non inferiore a 350 g/l, espressi in zucchero invertito;

- avente un tenore di anetolo naturale non inferiore a 1 g/l e non superiore a 2 g/l.

10. « Mistrà »:

bevanda spiritosa incolore aromatizzata con anice o con anetolo naturale:

- avente un tenore di anetolo non inferiore a 1 g/l e non superiore a 2 g/l;

- eventualmente addizionata di un distillato di erbe aromatiche;

- avente un titolo alcolometrico non inferiore a 40 % vol e non superiore a 47 % vol;

- senza aggiunta di zuccheri.

11. « Maraschino » o « Marrasquino »:

liquore incolore, che viene aromatizzato impiegando principalmente distillato di marasche e/o un distillato ovvero il prodotto della macerazione nell'alcol di ciliege e/o il prodotto della macerazione nell'alcol di una parte di tale frutto:

- avente un titolo alcolometrico minimo di 24 % vol;

- avente un tenore minimo di zuccheri pari a 250 g/l, espressi in zucchero invertito.

12. « Nocino »:

liquore aromatizzato principalmente mediante distillazione e/o macerazione dei gherigli interi (Juglans regia L.):

- avente un titolo alcolometrico minimo di 30 % vol;

- avente un tenore minimo di zuccheri pari a 100 g/l, espressi in zucchero invertito.

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