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Document 31989R0944
Commission Regulation (Euratom) No 944/89 of 12 April 1989 laying down maximum permitted levels of radioactive contamination in minor foodstuffs following a nuclear accident or any other case of radiological emergency
Regolamento (Euratom) n. 944/89 della Commissione del 12 aprile 1989 che fissa i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva per i prodotti alimentari secondari a seguito di un incidente nucleare o di qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva
Regolamento (Euratom) n. 944/89 della Commissione del 12 aprile 1989 che fissa i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva per i prodotti alimentari secondari a seguito di un incidente nucleare o di qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva
GU L 101 del 13.4.1989, p. 17–18
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No longer in force, Date of end of validity: 08/02/2016; abrogato da 32016R0052
Regolamento (Euratom) n. 944/89 della Commissione del 12 aprile 1989 che fissa i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva per i prodotti alimentari secondari a seguito di un incidente nucleare o di qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva
Gazzetta ufficiale n. L 101 del 13/04/1989 pag. 0017 - 0018
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 9 pag. 0056
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 9 pag. 0056
***** REGOLAMENTO (Euratom) N. 944/89 DELLA COMMISSIONE del 12 aprile 1989 che fissa i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva per i prodotti alimentari secondari a seguito di un incidente nucleare o di qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, visto il regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio del 22 dicembre 1987 che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva (1), in particolare l'articolo 7; considerando che, in conformità del regolamento (Euratom) n. 3954/87, la Commissione adotterà un elenco di prodotti alimentari secondari unitamente ai livelli massimi di contaminazione radioattiva da applicare; considerando che, è stato consultato il gruppo di esperti nominati dal comitato scientifico e tecnico in virtù dell'articolo 31 del trattato Euratom; considerando che i prodotti alimentari a cui ci si riferisce sono di relativa importanza dietetica e rappresentano soltanto un contributo marginale nel consumo di alimenti da parte della popolazione; considerando che i prodotti alimentari da includere nell'elenco dei prodotti alimentari secondari devono essere identificati tramite il loro numero di codice di nomenclatura e la loro descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 3174/88 della Commissione, del 21 settembre 1988, che modifica l'allegato 1 al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (2); considerando che il comitato ad hoc istituito dal regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio non ha emesso un parere entro il termine fissato dal suo presidente. HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'elenco dei prodotti alimentari secondari redatto in virtù dell'articolo 7 del regolamento (Euratom) n. 3954/87 è riportato nell'allegato. Articolo 2 Per i prodotti alimentari secondari di cui all'allegato, i livelli massimi ammissibili da applicare sono dieci volte superiori a quelli applicabili agli « altri prodotti alimentari esclusi i prodotti alimentari secondari » di cui all'allegato al regolamento (Euratom) n. 3954/87 o in conformità dei regolamenti adottati in virtù dell'articolo 3 di detto regolamento. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno susseguente la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 1989. Per la Commissione Carlo RIPA DI MEANA Membro della Commissione (1) GU n. L 371 del 30. 12. 1987, pag. 11. (2) GU n. L 298 del 31. 10. 1988, pag. 1. ALLEGATO Elenco dei prodotti alimentari secondari 1.2 // // // Codice NC // Designazione dele merci // // // 0703 20 00 // Agli (freschi e refrigerati) // 0709 52 00 // Tartufi (freschi e refrigerati) // 0709 90 40 // Capperi (freschi e refrigerati) // 0711 30 00 // Capperi (temporaneamente conservati, ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sone presentati // 0712 30 00 // Tartufi (secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati) // 0714 // Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago // 0814 00 00 // Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche // 0903 00 00 // Mate // 0904 // Pepe (del genere « Piper »); pimenti del genere « Capsicum » o del genere « Pimenta », essiccati, tritati o polverizzati // 0905 00 00 // Vaniglia // 0906 // Cannella e fiori di cinnamomo // 0907 00 00 // Garofani (antofilli, chiodi e steli) // 0908 // Noci moscate, macis, amomi e cardamomi // 0909 // Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi o di bacche di ginepro // 0910 // Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie // 1106 20 // Farine e semolini di sago, di radici o tuberi della voce 0714 // 1108 14 00 // Fecola di manioca // 1210 // Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellets; luppolina // 1211 // Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati // 1301 // Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e balsami, naturali // 1302 // Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati // 1504 // Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente // 1604 30 // Caviale e suoi succedanei // 1801 00 00 // Cacao in grani, interi o infranti; greggio o torrefatto // 1802 00 00 // Gusci o pellicole (bucce) ed altri residui di cacao // 1803 // Pasta di cacao, anche sgrassata // 2003 20 00 // Tartufi (preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico) // 2006 00 // Frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate) // 2102 // Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati // 2936 // Provitamine e vitamine, naturali o riprodotte per sintesi (compresi i concentrati naturali) e loro derivati utilizzati principalmente come vitamine, miscelati o non fra loro, anche disciolti in qualsiasi soluzione // 3301 // Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti «concreti » o « assoluti »; resinoidi; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per « enfleurage » o macerazione; sottoprodotti // //