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Document 31979D0639

79/639/CEE: Decisione della Commissione, del 15 giugno 1979, che fissa le modalità di applicazione della decisione 77/706/CEE del Consiglio

GU L 183 del 19.7.1979, p. 1–10 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/05/2015; abrogato da 32015D0632

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1979/639/oj

31979D0639

79/639/CEE: Decisione della Commissione, del 15 giugno 1979, che fissa le modalità di applicazione della decisione 77/706/CEE del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 183 del 19/07/1979 pag. 0001 - 0010
edizione speciale finlandese: capitolo 12 tomo 2 pag. 0019
edizione speciale greca: capitolo 12 tomo 2 pag. 0013
edizione speciale svedese/ capitolo 12 tomo 2 pag. 0019
edizione speciale spagnola: capitolo 12 tomo 3 pag. 0162
edizione speciale portoghese: capitolo 12 tomo 3 pag. 0162


++++

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 giugno 1979

che fissa le modalità di applicazione della decisione 77/706/CEE del Consiglio

( 79/639/CEE )

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

vista la decisione 77/706/CEE del Consiglio , del 7 novembre 1977 , che fissa un obiettivo comunitario di riduzione del consumo di energia primaria in caso di difficoltà di approvvigionamento di petrolio greggio e di prodotti petroliferi ( 1 ) , in particolare l ' articolo 5 ,

previa consultazione degli Stati membri in conformità dell ' articolo 5 della decisione suddetta ,

considerando che il Consiglio ha adottato il regolamento ( CEE ) n . 1729/76 del 21 giugno 1976 , concernente la comunicazione di informazioni sulla situazione dell ' approvvigionamento energetico della Comunità ( 2 ) ;

considerando che la Commissione ha adottato la decisione 78/890/CEE del 28 settembre 1978 , relativa all ' applicazione della decisione 77/186/CEE del Consiglio riguardante l ' esportazione di petrolio greggio e di prodotti petroliferi da uno Stato membro all ' altro in caso di difficoltà di approvvigionamento ( 3 ) ;

considerando che la decisione 77/706/CEE prevede all ' articolo 1 , paragrafo 1 , che , qualora in uno o più Stati membri si presentino difficoltà di approvvigionamento di petrolio greggio e di prodotti petroliferi , la Commissione , su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa e dopo aver consultato il gruppo di cui alla direttiva 73/238/CEE , possa fissare come obiettivo per l ' insieme della Comunità una riduzione del consumo di prodotti petroliferi fino al 10 % del consumo normale ;

considerando che la decisione 77/706/CEE prevede , all ' articolo 1 , paragrafo 2 , che , alla scadenza di un periodo di due mesi a decorrere dall ' applicazione dell ' articolo 1 , la Commissione possa proporre al Consiglio , allo scopo di salvaguardare l ' unità del mercato e fare in modo che tutti gli utilizzatori di energia nella Comunità sostengano un ' equa parte delle difficoltà risultanti dalla crisi , un nuovo obiettivo di riduzione , che può raggiungere il 10 % del consumo normale , applicato ai singoli paesi in modo differenziato , a seguito del quale le quantità risparmiate sono ripartite fra gli Stati membri ;

considerando che la decisione 77/706/CEE stabilisce , all ' articolo 1 , paragrafo 2 , che , nel caso di un deficit più rilevante , la Commissione possa proporre al Consiglio che l ' obiettivo di riduzione sia portato oltre il 10 % ed esteso ad altre forme di energia ;

considerando che una ripartizione fra gli Stati membri delle quantità risparmiate in seguito all ' applicazione dell ' articolo 1 , paragrafo 3 , della decisione 77/706/CEE , può implicare un supplemento di spesa la cui valutazione ed il cui regolamento sono di competenza delle parti in causa ma che , su richiesta di uno Stato membro , la Commissione deve poter comunicare raccomandazioni e pareri agli Stati membri interessati onde facilitare l ' accordo fra gli Stati membri in materia di supplementi di spese ;

considerando che per assolvere tali compiti la Commissione deve avere una esatta conoscenza della situazione energetica degli Stati membri , del loro approvvigionamento in petrolio greggio e in prodotti petroliferi , delle reali possibilità di sostituzione esistenti fra le varie forme di energia e dei provvedimenti nazionali presi per ridurre il consumo di energia negli Stati membri ; che a tal fine gli Stati membri devono comunicare alla Commissione le informazioni necessarie ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1 . Per l ' applicazione della presente decisione i concetti di :

a ) « consumo normale di petrolio greggio e di prodotti petroliferi » ,

b ) « periodo di base » ,

c ) « deficit nell ' approvvigionamento » e

d ) « approvvigionamento normale » ,

sono definiti rispettivamente alle lettere a ) , b ) , c ) e d ) dell ' articolo 1 della decisione 78/890/CEE .

2 . Per l ' applicazione della presente decisione , si deve intendere per :

a ) « consumo normale di energia » , il consumo giornaliero medio registrato nel corso di un periodo di base , ossia :

produzione interna di risorse primarie ,

più importazioni ,

più quantitativi ricevuti dai paesi della Comunità ,

meno le esportazioni ,

meno le forniture ai paesi della Comunità ,

più o meno le variazioni delle scorte .

I buncheraggi marittimi sono considerati come esportazioni ;

b ) « prodotti petroliferi sostituibili » , le quantità di olio combustibile pesante consumate nelle centrali elettriche e , se necessario , in altri settori dell ' industria , incluse le centrali degli autoproduttori , constatate a norma dell ' articolo 2 , paragrafo 2 ;

c ) « energia sostituibile » , tutta l ' energia consumata nelle centrali elettriche e , se necessario , in altri settori dell ' industria , incluse le centrali degli autoproduttori , constatate a norma dell ' articolo 2 , paragrafo 2 .

Articolo 2

1 . L ' importo delle riduzioni differenziali per i prodotti petroliferi sostituibili ai sensi dell ' articolo 1 , paragrafo 2 , lettera a ) , della decisione 77/706/CEE , non supererà la capacità di sostituzione effettiva esistente nel momento in cui sopravvengono delle difficoltà di approvvigionamento , come previsto al paragrafo 2 seguente .

2 . Il gruppo di cui alla direttiva 73/238/CEE esaminerà , ogni anno e in caso di difficoltà di approvvigionamento , le possibilità di sostituzione negli Stati membri dei prodotti petroliferi definiti come soddisfacenti in primo luogo i bisogni di olio combustibile pesante destinato alle centrali elettriche , tenendo conto anche delle possibilità di sostituzione dell ' olio combustibile pesante in altri rami dell ' industria , comprese le centrali degli autoproduttori , in base a dati statistici forniti dagli Stati membri alla Commissione , in virtù dell ' articolo 10 . In seguito a tale esame la Commissione prenderà nota delle possibilità di sostituzione così determinate .

Articolo 3

1 . Allorchù la Commissione , in conformità dell ' articolo 1 , paragrafo 1 , della decisione 77/706/CEE , fissa un obiettivo di riduzione del consumo di prodotti petroliferi che può raggiungere il 10 % del consumo normale , essa tiene conto , in particolare :

- della situazione globale dell ' approvvigionamento in prodotti petroliferi ,

- della situazione degli approvvigionamenti in ciascuno degli Stati membri ,

- delle misure prese dagli Stati membri per ridurre i consumi ,

- degli impegni internazionali sottoscritti dagli Stati membri .

2 . Allorchù la Commissione propone al Consiglio , in conformità dell ' articolo 1 , paragrafo 2 , lettera a ) , della decisione 77/706/CEE , di fissare un obiettivo di riduzione differenziata per i prodotti petroliferi non sostituibili e per quelli sostituibili , essa tiene conto , oltre che dei criteri previsti dal precedente paragrafo 1 , in particolare , « dei limiti imposti per ogni Stato membro dalle possibilità effettive di sostituzione esistenti nelle centrali elettriche e eventualmente in altri rami dell ' industria , incluse le centrali degli autoproduttori , constatate in conformità dell ' articolo 2 .

3 . Quando la Commissione propone al Consiglio , in conformità dell ' articolo 1 , paragrafo 2 , lettera b ) , della decisione 77/706/CEE , di fissare un obiettivo di riduzione superiore al 10 % ed esteso ad altre forme di energia , essa tiene conto , oltre che dei criteri previsti dal precedente paragrafo 1 , in particolare :

- della situazione globale dell ' approvvigionamento energetico ,

- della probabile durata delle difficoltà di approvvigionamento in petrolio greggio e in prodotti petroliferi ,

- dei prelievi già effettuati sulle scorte obbligatorie di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi degli Stati membri .

Articolo 4

Quando si applica l ' articolo 1 della decisione 77/706/CEE , uno Stato membro , può , invece di prendere misure per limitare il consumo , utilizzare la parte delle scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi che detiene in più delle scorte obbligatorie previste dalle direttive 68/414/CEE e 72/425/CEE .

Articolo 5

1 . Le quantità risparmiate destinate ad essere ripartite tra gli Stati membri , in applicazione dell ' articolo 1 , paragrafo 3 , della decisione 77/706/CEE , sono calcolate applicando dei tassi di riduzione del consumo diversi per ciascuno degli Stati membri in conformità dell ' articolo 1 , paragrafo 2 , della detta decisione .

2 . Lo Stato membro , il cui tasso di riduzione del consumo supera la media comunitaria , ha un obbligo di attribuzione di un importo uguale alla differenza fra il consumo che avrebbe potuto mantenere se fosse stato applicato un tasso di riduzione uniforme per tutta la Comunità e il suo consumo ridotto in conformità dell ' articolo 1 , paragrafo 2 , della detta decisione .

3 . Lo Stato membro che deve ridurre il consumo in misura inferiore alla media ha diritto ad un attribuzione uguale alla differenza fra il consumo ridotto in conformità dell ' articolo 1 , paragrafo 2 , della detta decisione e il consumo che avrebbe potuto mantenere se fosse stato applicato un tasso di riduzione uniforme in tutta la Comunità .

Articolo 6

1 . Le spese supplementari eventualmente provocate dalla ripartizione fra gli Stati membri dei quantitativi risparmiati in seguito all ' applicazione dell ' articolo 1 , paragrafo 3 , della decisione 77/706/CEE , sono a carico delle parti che hanno beneficiato della ripartizione . La valutazione di tali spese supplementari è di competenza delle parti in causa .

2 . In caso di contestazione concernente tali spese supplementari , la Commissione , su richiesta di uno Stato membro , può indirizzare raccomandazioni o pareri agli Stati membri interessati .

Articolo 7

La Commissione può consultare le imprese che riforniscono la Comunità di petrolio greggio e prodotti petroliferi allo scopo di ottenere delle informazioni di carattere generale nonchù eventualmente l ' adeguata assistenza tecnica in particolare per applicare l ' articolo 1 , paragrafo 3 , della decisione 77/706/CEE , nelle condizioni previste dall ' articolo 4 della decisione 78/890/CEE .

2 . La Commissione notifica agli Stati membri , che prenderanno le opportune disposizioni in materia , i rispettivi diritti e obblighi di attribuzione a norma dell ' articolo 1 , paragrafo 3 , della decisione 77/706/CEE .

Articolo 8

Le informazioni relative al consumo di energia ripartito fra i principali prodotti e i vari settori di consumo sono desunte dalla riposte degli Stati membri alla Commissione , in applicazione del regolamento ( CEE ) n . 1729/76 .

Articolo 9

1 . Le informazioni relative al consumo normale di petrolio greggio e di prodotti petroliferi sono desunte dalle riposte degli Stati membri alla Commissione , in applicazione dell ' articolo 5 della decisione 78/890/CEE .

2 . In caso di difficoltà nell ' approvvigionamento di petrolio greggio e di prodotti petroliferi , la Commissione può chiedere che queste informazioni siano comunicate a titolo di previsioni secondo le modalità da essa fissate ed utilizzando il modello in allegato .

3 . La Commissione , per meglio apprezzare la situazione dell ' approvvigionamento in particolare nel caso di applicazione dell ' articolo 1 , paragrafo 3 , della decisione 77/706/CEE , dopo aver consultato il gruppo previsto dalla direttiva 73/238/CEE , può chiedere agli Stati membri di comunicarle le informazioni previste dai precedenti paragrafi 1 e 2 per impresa .

Articolo 10

1 . Entro il 31 dicembre di ogni anno , in conformità dell ' articolo 2 e sulla base di un modello comune che dovrà essere stabilito della Commissione , gli Stati membri comunicano alla Commissione gli elementi d ' informazione che consentano di determinare le possibilità di sostituzione esistenti al 1° ottobre dello stesso anno .

2 . Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione , dopo l ' applicazione dell ' articolo 1 della decisione 77/706/CEE , gli elementi d ' informazione che consentano di determinare le possibilità di sostituzione esistenti a tale data .

Articolo 11

Non appena sarà entrato in vigore , l ' articolo 1 della decisione 77/706/CEE del Consiglio , gli Stati membri comunicheranno alla Commissione le misure adottate per ridurre il consumo dei prodotti petroliferi .

Articolo 12

Non appena ricevute tali informazioni , la Commissione ne comunica una sintesi al gruppo di cui all ' articolo 3 della direttiva 73/238/CEE , in applicazione degli articoli 9 , 10 e 11 .

Articolo 13

Le informazioni trasmesse in applicazione della presente decisione hanno carattere riservato . Questa disposizione non contrasta con la diffusione di informazioni generali o di sintesi che non contengono indicazioni individuali sulle imprese .

Articolo 14

La Commissione , su domanda di uno Stato membro , procederà , in consultazione con il gruppo previsto dall ' articolo 3 della direttiva 73/238/CEE , all ' esame dei problemi eventualmente sorti nell ' applicazione della presente decisione per apportare al testo le modifiche necessarie alla luce dell ' esperienza o di ogni eventuale cambiamento sostanziale nella struttura d ' approvvigionamento in energia , in particolare nelle centrali elettriche di uno o più Stati membri .

Articolo 15

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione .

Fatto a Bruxelles , il 15 giugno 1979 .

Per la Commissione

Guido BRUNNER

Membro della Commissione

( 1 ) GU n . L 292 del 16 . 1 . 1977 , pag . 9 .

( 2 ) GU n . L 198 del 23 . 7 . 1976 , pag . 1 .

( 3 ) GU n . L 311 del 4 . 11 . 1978 , pag . 13 .

ALLEGATO

QUESTIONARIO MENSILE SULLA SITUAZIONE DELL ' APPROVVIGIONAMENTO PETROLIFERO DELLA COMUNITÀ

I . NOTE ESPLICATIVE

A . Unità e fattori di conversione

a ) Unità

Tutti i dati vanno espressi in migliaia di tonnellate , arrotondate al migliaio di tonnellate metriche più vicino .

b ) Prodotti petroliferi e « petrolio greggio equivalente »

Tutti i prodotti petroliferi devono essere trasformati in « petrolio greggio equivalente » , che si ottiene moltiplicando le quantità di prodotti petroliferi , espresse in tonnellate metriche , per il fattore di conversione 1,065 .

c ) conversione dei barili in tonnellate metriche

Per trasformare i barili in tonnellate metriche , si divide per i fattori di conversione corrispondenti alle densità reali . Quando la conversione va fatta partendo dai barili/giorno , bisogna moltiplicare le unità per il numero dei giorni che conta il mese in questione .

d ) Conversione dei metri cubi ( chilolitri ) in tonnellate metriche

Per trasformare i metri cubi in tonnellate metriche , si utilizzano i fattori di conversione corrispondenti alle densità reali .

B . Note concernenti il campo di applicazione geografica

- La produzione delle isole Faeroeer andrà inclusa nella produzione della Danimarca .

- La produzione del Suriname e delle Antille olandesi non va inclusa nella produzione dei Paesi Bassi .

- La produzione delle isole Canarie andrà inclusa nella produzione della Spagna .

- Le raffinerie dei Caraibi della tabella III comprendono le importazioni provenienti dalle Antille olandesi , dalle Bahamas , da Trinidad e Tobago .

II . DEFINIZIONI E NOTE ESPLICATIVE CONCERNENTI LE VARIE TABELLE

1 . Produzione nazionale di petrolio greggio e di condensati di gas naturale ( tabella I )

Indicare le quantità di petrolio greggio e di condensati del gas naturale ( 1 ) ( ossia tutti i liquidi separati dal gas negli stabilimenti di trattamento del gas naturale ) prodotto sul territorio nazionale , compresa la piattaforma continentale ( off-shore ) . Queste quantità devono comprendere i condensati estratti dagli idrocarburi gassosi nelle unità di separazione .

2 . Importazioni/esportazioni di petrolio greggio , di condensati di gas naturale e di prodotti di alimentazione di origine petrolifera ( feedstock ) ( in provenienza/a destinazione dei paesi della Comunità e dei paesi terzi ) ( tabelle I , II e IV )

Le importazioni/esportazioni sono considerate avvenute alla data in cui esse varcano effettivamente le frontiere nazionali , indipendentemente dallo sdoganamento o meno del carico . Non devono tuttavia essere comprese le quantità in transito attraverso un terminale marittimo oppure che attraversano il territorio nazionale in un modo qualsiasi ed in particolare negli oleodotti ( quanto precede vale anche per le importazioni/esportazioni di prodotti petroliferi ) . Per contro , le importazioni devono comprendere il petrolio importato , per trattamento per conto terzi e successiva riesportazione in zone soggette a dogana . Le riesportazioni del petrolio importato per essere trasformato in tali zone devono figurare tra le esportazioni .

Per prodotti di alimentazione si intende un prodotto o una combinazione di prodotti derivati dal petrolio e destinato a subire un ulteriore trattamento che non sia una miscelazione , per divenire uno degli ingredienti o più di una miscela e/o prodotti finiti . Le nafte non vanno considerate come prodotti di alimentazione .

3 . Importazioni/esportazioni di prodotti petroliferi ( in provenienza/a destinazione dei paesi della Comunità e dei paesi terzi ) ( tabelle I , III e V )

- Vedi punto 2 .

- I prodotti petroliferi da prendere in considerazione sono i seguenti :

gas petroliferi liquefatti ( GPL ) , nafte , benzine auto , carburanti per aviogetti , cherosene , gasoli/combustibili diesel , oli combustibili residui , lubrificanti e bitumi ( 2 ) .

I buncheraggi marittimi internazionali non devono figurare al punto 5 della tabella I , ma vanno riportati separatamente ( punto 9 ) .

4 . Livello delle scorte ( tabella I )

Per livello delle scorte si intende tutto il petrolio esistente entro i confini del paese dichiarante , ad eccezione :

- del petrolio che si trova negli oleodotti , presso i dettaglianti e nelle stazioni di servizio ;

- delle giacenze non soggette a controlli amministrativi che sono detenute dai consumatori finali ;

- delle scorte costituite a fini militari .

5 . Variazioni delle scorte ( tabella I )

Sono uguali alla differenza fra il livello delle scorte alla fine del periodo e il livello delle scorte al suo inizio .

La variazione delle scorte per il mese prima del precedente ( tabella I ) è uguale alla differenza fra i dati definitivi ( mese prima del precedente ) di tale comunicazione e i dati definitivi ( mese prima del precedente ) della comunicazione precedente .

( 1 ) Ettano : incluso .

( 2 ) Per le definizioni , vedi supplemento al bollettino « Statistiche dell ' energia » 3/1976 , pubblicato dall ' Istituto statistico delle Comunità europee .

QUESTIONARIO MENSILE SULL ' APPROVVIGIONAMENTO PETROLIFERO DELLA COMUNITÀ

TABELLA I

CONSUMO DI PETROLIO GREGGIO ( 1 ) ED EQUIVALENTI ( 2 )

Paese :

Mese corrente :

* Mese prima del precedente ( M - 2 ) * Realizzazione * Mese precedente ( M - 1 ) * Provvisoria * Mese corrente ( M ) * Stima * Mese successivo ( M + 1 ) * Previsione * Mese dopo il successivo ( M + 2 ) * Previsione *

1 . Produzione interna ( 1 ) * * * * * *

2 . Importazioni di petrolio greggio ( 1 ) * * * * * *

3 . Importazioni di prodotti petroliferi ( 2 ) * * * * * *

4 . Esportazioni di petrolio greggio ( 1 ) * * * * * *

5 . Esportazioni di prodotti petroliferi ( 2 ) * * * * * *

6 . Livello delle scorte ( 3 ) * * * * * *

a ) Petrolio greggio ( 1 ) * * * * * *

b ) Prodotti petroliferi ( 2 ) * * * * * *

7 . Variazioni delle scorte ( 4 ) * * * * * *

a ) Petrolio greggio ( 1 ) * * * * * *

b ) Prodotti petroliferi ( 2 ) * * * * * *

8 . Totale ( 5 ) * * * * * *

9 .3 Buncheraggi ( 2 ) ( 6 ) * * * * * *

( 1 ) Compresi i condensati di gas naturale e i prodotti di alimentazione .

( 2 ) Prodotti petroliferi convertiti in equivalente greggio al tasso di 1,065 .

( 3 ) Alla fine del mese .

( 4 ) Differenza fra il livello delle scorte alla fine del mese e il livello alla fine del mese precedente .

( 5 ) 8 = 1 + 2 + 3 - 4 - 5 - 7 .

Buncheraggi per navi .

TABELLA II

IMPORTAZIONI DI PETROLIO GREGGIO ( 1 )

Paese :

Mese corrente :

( in migliaia di t ) .

Paesi d ' origine * Mese prima del precedente ( M - 2 ) * Realizzazione * Mese precedente ( M - 1 ) * Provvisoria * Mese corrente ( M ) * Stima * Mese successivo ( M + 1 ) * Previsione * Mese dopo il successivo ( M + 2 ) * Previsione *

Abu Dhabi * * * * * *

Algeria * * * * * *

Ecuador * * * * * *

Indonesia * * * * * *

Iran * * * * * *

Irak * * * * * *

Kuwait * * * * * *

Libia * * * * * *

Nigeria * * * * * *

Qatar * * * * * *

Arabia Saudita * * * * * *

Emirati arabi uniti ( 2 ) * * * * * *

Venezuela * * * * * *

Norvegia * * * * * *

Regno Unito * * * * * *

URSS * * * * * *

Altri paesi dell ' Europa orientale * * * * * *

Cina * * * * * *

Altri paesi * * * * * *

Totale importazioni * * * * * *

( 1 ) Compreso il GNL e i prodotti di alimentazione .

( 2 ) Ad eccezione di Abu Dhabi .

TABELLA III

IMPORTAZIONI DI PRODOTTI PETROLIFERI ( 1 )

Paese :

Mese corrente :

( in migliaia di t ) .

Paesi d ' origine * Mese prima del precedente ( M - 2 ) * Realizzazione * Mese precedente ( M - 1 ) * Provvisoria * Mese corrente ( M ) * Stima * Mese successivo ( M + 1 ) * Previsione * Mese dopo il successivo ( M + 2 ) * Previsione *

Belgio * * * * * *

Danimarca * * * * * *

R . f . di Germania * * * * * *

Francia * * * * * *

Irlanda * * * * * *

Italia * * * * * *

Lussemburgo * * * * * *

Paesi Bassi * * * * * *

Regno Unito * * * * * *

Grecia * * * * * *

Spagna * * * * * *

Portogallo * * * * * *

Norvegia * * * * * *

Svezia * * * * * *

Stati Uniti * * * * * *

Bahrein * * * * * *

Indonesia * * * * * *

Iran * * * * * *

Kuwait * * * * * *

Arabia Saudita * * * * * *

Venezuela * * * * * *

URSS * * * * * *

Altri paesi dell ' Europa orientale * * * * * *

Altri paesi * * * * * *

Totale importazioni * * * * * *

( 1 ) Prodotti petroliferi convertiti in petrolio greggio , moltiplicando per il coefficiente 1,065 .

TABELLA IV

ESPORTAZIONI DI PETROLIO GREGGIO ( 1 )

Paese :

Mese corrente :

( in migliaia di t ) .

Paesi di destinazione * Mese prima del precedente ( M - 2 ) * Realizzazione * Mese precedente ( M - 1 ) * Provvisoria * Mese corrente ( M ) * Stima * Mese successivo ( M + 1 ) * Previsione * Mese dopo il successivo ( M + 2 ) * Previsione *

Belgio * * * * * *

Danimarca * * * * * *

R . f . di Germania * * * * * *

Francia * * * * * *

Irlanda * * * * * *

Italia * * * * * *

Lussemburgo * * * * * *

Paesi Bassi * * * * * *

Regno Unito * * * * * *

Grecia * * * * * *

Spagna * * * * * *

Portogallo * * * * *

Austria * * * * * *

Svezia * * * * * *

Svizzera * * * * * *

Stati Uniti * * * * * *

Altri paesi * * * * * *

Totale esportazioni * * * * * *

( 1 ) Compresi il GNL e i prodotti di alimentazione .

TABELLA V

ESPORTAZIONI DI PRODOTTI PETROLIFERI ( 1 )

Paese :

Mese corrente :

( in migliaia di t equivalenti petrolio greggio ) ( 1 )

Paesi di destinazione * Mese prima del precedente ( M - 2 ) * Realizzazione * Mese precedente ( M - 1 ) * Provvisoria * Mese corrente ( M ) * Stima * Mese successivo ( M + 1 ) * Previsione * Mese dopo il successivo ( M + 2 ) * Previsione *

Belgio * * * * * *

Danimarca * * * * * *

R . f . di Germania * * * * * *

Francia * * * * * *

Irlanda * * * * * *

Italia * * * * * *

Lussemburgo * * * * * *

Paesi Bassi * * * * * *

Regno Unito * * * * * *

Grecia * * * * *

Spagna * * * * * *

Portogallo * * * * * *

Austria * * * * * *

Norvegia * * * * * *

Svezia * * * * * *

Svizzera * * * * * *

Turchia * * * * * *

Stati Uniti * * * * * *

Altri paesi * * * * * *

Totale esportazioni ( 2 ) * * * * * *

( 1 ) Prodotti petroliferi convertiti in petrolio greggio , moltiplicando per il coefficiente 1,065 .

( 2 ) Ad eccezione dei buncheraggi delle navi .

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