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Document 62021TA0215

    Causa T-215/21: Sentenza del Tribunale del 26 luglio 2023 — SMA Mineral / Commissione («Ambiente – Direttiva 2003/87/CE – Sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra – Assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissione di gas a effetto serra – Impianto che utilizza un prodotto intermedio contrassegnato da un parametro di riferimento del prodotto – Rigetto dei dati relativi all’assegnazione di quote a titolo gratuito riguardo a tale impianto – Errori manifesti di valutazione»)

    GU C 338 del 25.9.2023, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    25.9.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 338/17


    Sentenza del Tribunale del 26 luglio 2023 — SMA Mineral / Commissione

    (Causa T-215/21) (1)

    («Ambiente - Direttiva 2003/87/CE - Sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra - Assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissione di gas a effetto serra - Impianto che utilizza un prodotto intermedio contrassegnato da un parametro di riferimento del prodotto - Rigetto dei dati relativi all’assegnazione di quote a titolo gratuito riguardo a tale impianto - Errori manifesti di valutazione»)

    (2023/C 338/21)

    Lingua processuale: lo svedese

    Parti

    Ricorrente: SMA Mineral AB (Filipstad, Svezia) (rappresentante: E. Larsson, avvocata)

    Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Wils, B. De Meester e P. Carlin, agenti)

    Oggetto

    Con il suo ricorso, basato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento dell’articolo 1, paragrafo 2, della decisione (UE) 2021/355 della Commissione, del 25 febbraio 2021, relativa alle misure nazionali di attuazione per l'assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2021, L 68, pag. 221).

    Dispositivo

    1)

    Il ricorso è respinto.

    2)

    Ognuna delle parti si farà carico delle proprie spese.


    (1)   GU C 297 del 26.7.2021.


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