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Document 62023CN0160

    Causa C-160/23, Oczka: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Polonia) il 15 marzo 2023 — Procedimento penale a carico di CG

    GU C 338 del 25.9.2023, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    25.9.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 338/4


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Polonia) il 15 marzo 2023 — Procedimento penale a carico di CG

    (Causa C-160/23, Oczka (1))

    (2023/C 338/06)

    Lingua processuale: il polacco

    Giudice del rinvio

    Sąd Okręgowy w Warszawie

    Imputato nel procedimento penale principale

    CG

    Questioni pregiudiziali

    1.

    Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del Trattato sull’Unione europea (TUE), l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali (Carta) nonché i principi generali del diritto dell’Unione, quali i principi della certezza del diritto, dell’irrevocabilità delle sentenze definitive, della proporzionalità e dell’autonomia procedurale, debbano essere interpretati nel senso che ostano a qualsiasi normativa nazionale che impedisca a un giudice di esaminare, nell’ambito di un procedimento per l’esecuzione di una condanna penale definitiva, se la sentenza esecutiva sia stata emessa da un organo giurisdizionale che soddisfa i requisiti della costituzione per legge nonché dell’indipendenza e dell’imparzialità e, nel caso in cui venga accertato che tali requisiti non siano stati rispettati, di trarne, conformemente all’esistente giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, tutte le conseguenze, compresa quella di non tenere conto della sentenza pronunciata secondo tali modalità e di dichiarare l’estinzione del procedimento diretto all’esecuzione della stessa.

    2.

    In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’espletamento di un siffatto esame sia subordinato all’iniziativa del condannato o di qualsiasi altro soggetto avente diritto o se, alla luce dei summenzionati principi del diritto dell’Unione, il giudice sia tenuto a procedere d’ufficio a tale esame nell’ambito del procedimento per l’esecuzione dalla condanna definitiva.


    (1)  Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.


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