P9_TA(2022)0101
Revisione della riserva stabilizzatrice del mercato per il sistema dell'UE per lo scambio di quote di emissioni ***I
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 5 aprile 2022, alla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione (UE) 2015/1814 per quanto riguarda il quantitativo di quote da integrare nella riserva stabilizzatrice del mercato per il sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra fino al 2030 (COM(2021)0571 — C9-0325/2021 — 2021/0202(COD)) (1)
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2022/C 434/15)
Emendamento 1
Proposta di decisione
Considerando 1
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Testo della Commissione
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Emendamento
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(1)
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L'accordo di Parigi, adottato nel dicembre 2015 nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), è entrato in vigore nel novembre 2016 («accordo di Parigi») (3). Le parti dell'accordo di Parigi hanno convenuto di mantenere l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 oC rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire l'azione volta a limitare tale aumento a 1,5 oC rispetto ai livelli preindustriali.
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(1)
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L'accordo di Parigi, adottato nel dicembre 2015 nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), è entrato in vigore nel novembre 2016 («accordo di Parigi») (3). Le parti dell'accordo di Parigi hanno convenuto di mantenere l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 oC rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire l'azione volta a limitare tale aumento a 1,5 oC rispetto ai livelli preindustriali.
Con l'adozione dell'accordo sul clima di Glasgow, le parti dell'accordo di Parigi hanno riconosciuto che limitare l'aumento della temperatura media mondiale a 1,5 oC rispetto ai livelli preindustriali ridurrebbe in misura significativa i rischi e l'impatto dei cambiamenti climatici, e si sono impegnate a rafforzare i loro obiettivi per il 2030 entro la fine del 2022 al fine di colmare il divario in termini di ambizioni, in linea con i risultati del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC). Ciò dovrebbe essere realizzato in maniera equa e in modo da riflettere il principio delle responsabilità comuni ma differenziate e delle rispettive capacità, alla luce delle diverse circostanze nazionali. La revisione del sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione
europea (EU ETS), compresa la sua riserva stabilizzatrice del mercato, rappresenta un'opportunità unica per contribuire a rafforzare l'azione dell'Unione per il clima prima che si tenga la 27a sessione della conferenza delle parti (COP 27) dell'UNFCCC in Egitto.
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Emendamento 2
Proposta di decisione
Considerando 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione
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Emendamento
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(1 bis)
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L'urgenza della necessità di mantenere vivo l'obiettivo dell'accordo di Parigi di 1,5 oC è diventata più significativa a seguito delle conclusioni dell'IPCC indicate nella sua relazione del 7 agosto 2021 dal titolo «Climate Change 2021: The Physical Science Basis» (Cambiamenti climatici 2021: basi fisico-scientifiche). L'IPCC ha rilevato che la temperatura globale raggiungerà o supererà la soglia di 1,5 oC prima del previsto, ovvero nei prossimi 20 anni. Inoltre ha constatato che, salvo riduzioni immediate e ambiziose delle emissioni di gas a effetto serra, non sarà più possibile limitare il riscaldamento globale a un valore prossimo agli 1,5 oC o addirittura ai 2 oC.
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Emendamento 3
Proposta di decisione
Considerando 1 ter (nuovo)
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Testo della Commissione
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Emendamento
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(1 ter)
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Nella sua risoluzione del 28 novembre 2019 sull'emergenza climatica e ambientale
(1 bis)
, il Parlamento europeo ha esortato la Commissione ad adottare misure immediate e ambiziose per limitare il riscaldamento globale a 1,5 oC ed evitare una massiccia perdita di biodiversità, anche affrontando le incoerenze delle attuali politiche dell'Unione rispetto all'emergenza climatica e ambientale e garantendo che tutte le future proposte legislative e di bilancio pertinenti siano pienamente in linea con l'obiettivo di limitare il riscaldamento globale a meno di 1,5 oC e non contribuiscano alla perdita di biodiversità.
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Emendamento 4
Proposta di decisione
Considerando 1 quater (nuovo)
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Testo della Commissione
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Emendamento
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(1 quater)
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La necessità di un'azione urgente è ulteriormente accentuata dall'aumento della frequenza e dell'intensità delle condizioni meteorologiche estreme come conseguenza diretta dei cambiamenti climatici. Secondo l'Ufficio delle Nazioni Unite per la riduzione del rischio di catastrofi, il numero di catastrofi registrate in tutto il mondo e l'entità delle perdite economiche globali sono quasi raddoppiate negli ultimi 20 anni, il cui aumento corrisponde in gran parte all'aumento significativo del numero di catastrofi legate al clima.
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Emendamento 5
Proposta di decisione
Considerando 1 quinquies (nuovo)
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Testo della Commissione
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Emendamento
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(1 quinquies)
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L'Unione dovrebbe pertanto affrontare tale urgenza intensificando i propri sforzi e assumendo un ruolo guida a livello internazionale nella lotta contro i cambiamenti climatici, rispettando nel contempo i principi dell'equità e delle responsabilità comuni ma differenziate e delle rispettive capacità, come stabilito all'articolo 2, paragrafo 2, dell'accordo di Parigi.
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Emendamento 6
Proposta di decisione
Considerando 2
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Testo della Commissione
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Emendamento
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(2)
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Affrontare le sfide climatiche e ambientali e conseguire gli obiettivi dell'accordo di Parigi sono al centro della comunicazione «Il Green Deal europeo», adottata dalla Commissione l'11 dicembre 2019 (4).
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(2)
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Affrontare le sfide climatiche e ambientali e conseguire gli obiettivi dell'accordo di Parigi sono
pertanto
al centro della comunicazione «Il Green Deal europeo», adottata dalla Commissione l'11 dicembre 2019 (4).
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Emendamento 7
Proposta di decisione
Considerando 3
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Testo della Commissione
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Emendamento
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(3)
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Il Green Deal europeo
combina una serie completa di misure
e
iniziative che si rafforzano reciprocamente
,
volte a conseguire la neutralità climatica nell'UE entro il 2050,
e definisce una nuova strategia di crescita che mira a trasformare l'Unione in una società equa e prospera, con un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva,
in cui la crescita economica è dissociata dall'uso delle risorse
. Intende inoltre proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'UE e proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze.
Al tempo stesso,
questa transizione incide
sulle donne
e
gli uomini
in modo diverso e ha un impatto particolare su alcuni gruppi svantaggiati, come gli anziani, le persone con disabilità
e
le persone appartenenti a minoranze razziali o etniche. Si deve pertanto garantire che la transizione sia giusta e inclusiva
e che non lasci indietro nessuno
.
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(3)
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Il Green Deal europeo
costituisce un punto di partenza per raggiungere l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione al più tardi entro il 2050
e
l'obiettivo di conseguire successivamente emissioni negative
,
come stabilito all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo
e
del Consiglio
(1 bis)
. Esso
definisce una nuova strategia di crescita che mira a trasformare l'Unione in una società equa e prospera, con un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva,
senza lasciare indietro nessuno in una transizione giusta che affronti anche la povertà energetica
. Intende inoltre proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'UE e proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze. Questa transizione incide
sui lavoratori di vari settori
e
su ogni genere
in modo diverso e ha un impatto particolare su alcuni gruppi svantaggiati
e vulnerabili
, come gli anziani, le persone con disabilità, le persone appartenenti a minoranze razziali o etniche
nonché le persone e le famiglie a reddito basso e medio-basso. Inoltre comporta maggiori sfide per determinate regioni, in particolare quelle strutturalmente svantaggiate e periferiche, nonché le isole
. Si deve pertanto garantire che la transizione sia giusta e inclusiva.
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Emendamento 8
Proposta di decisione
Considerando 4
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Testo della Commissione
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Emendamento
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(4)
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La necessità e il valore
del
Green Deal europeo sono ulteriormente aumentati alla luce degli effetti molto gravi della pandemia di COVID-19 sulla salute, le condizioni di vita e di lavoro e il benessere dei cittadini dell'Unione, effetti che hanno dimostrato che la nostra società e la nostra economia devono migliorare la loro resilienza agli shock esterni e agire tempestivamente per prevenirli o attenuarli. I cittadini europei continuano a esprimersi con forza sostenendo che ciò vale in particolare per i cambiamenti climatici (5).
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(4)
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La necessità e il valore
di un
Green Deal europeo
ben attuato
sono ulteriormente aumentati alla luce degli effetti molto gravi della pandemia di COVID-19 sulla salute, le condizioni di vita e di lavoro e il benessere dei cittadini dell'Unione, effetti che hanno dimostrato che la nostra società e la nostra economia devono migliorare la loro resilienza agli shock esterni e agire tempestivamente per prevenirli o attenuarli
in modo equo e senza lasciare indietro nessuno, compresi coloro che sono a rischio di povertà energetica
. I cittadini europei continuano a esprimersi con forza sostenendo che ciò vale in particolare per i cambiamenti climatici (5).
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Emendamento 9
Proposta di decisione
Considerando 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione
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Emendamento
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(4 bis)
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La piattaforma intergovernativa di politica scientifica per la biodiversità e i servizi ecosistemici (IPBES) ha sottolineato, nella sua relazione del 29 ottobre 2020 dal titolo «Biodiversity and Pandemics» (Biodiversità e pandemie), che le cause alla base delle pandemie sono le stesse trasformazioni ambientali di portata mondiale che provocano la perdita di biodiversità e i cambiamenti climatici. Occorre pertanto mitigare i cambiamenti climatici al fine di mantenere e migliorare la salute della nostra biodiversità, proteggendo in tal modo la salute umana.
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Emendamento 10
Proposta di decisione
Considerando 6
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Testo della Commissione
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Emendamento
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(6)
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Nel regolamento (UE) 2021/1119
del Parlamento europeo e del Consiglio
(7)
l'Unione ha sancito nella legislazione l'obiettivo della neutralità climatica in tutti i settori dell'economia entro il 2050. Tale regolamento stabilisce inoltre un impegno vincolante dell'Unione di riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra (emissioni previa deduzione degli assorbimenti) entro il 2030 di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990.
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(6)
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Nel regolamento (UE) 2021/1119 l'Unione ha sancito nella legislazione l'obiettivo della neutralità climatica in tutti i settori dell'economia
al più tardi
entro il 2050
e l'obiettivo di conseguire successivamente emissioni negative
. Tale regolamento stabilisce inoltre un impegno vincolante dell'Unione di riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra (emissioni previa deduzione degli assorbimenti) entro il 2030 di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990.
Ciò dovrebbe avvenire nell'ambito di una transizione giusta in cui nessuno sia lasciato indietro.
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Emendamento 11
Proposta di decisione
Considerando 7
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Testo della Commissione
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Emendamento
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(7)
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Tutti i settori dell'economia devono contribuire al conseguimento di tali riduzioni di emissioni. Pertanto, l'ambizione del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (EU ETS), istituito dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8), dovrebbe essere adeguata per essere in linea con l'impegno di riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra per il 2030 in tutti i settori dell'economia.
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(7)
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Tutti i settori dell'economia devono contribuire al conseguimento di tali riduzioni di emissioni. Pertanto, l'ambizione del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (EU ETS), istituito dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8), dovrebbe essere adeguata per essere in linea con l'impegno di riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra per il 2030 in tutti i settori dell'economia
, l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione al più tardi entro il 2050 e l'obiettivo di conseguire successivamente emissioni negative, come stabilito all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119
.
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Emendamento 12
Proposta di decisione
Considerando 8
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Testo della Commissione
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Emendamento
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(8)
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Per far fronte allo squilibrio strutturale tra l'offerta e la domanda di quote sul mercato, nel 2018 la decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) ha istituito una riserva stabilizzatrice del mercato («la riserva») che è operativa dal 2019.
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(8)
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Per far fronte allo squilibrio strutturale tra l'offerta e la domanda di quote sul mercato,
che ha indebolito l'EU ETS riducendo i prezzi del carbonio, impedendo in tal modo all'EU ETS di fornire forti incentivi per la riduzione delle emissioni,
nel 2018 la decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) ha istituito una riserva stabilizzatrice del mercato («la riserva») che è operativa dal 2019.
La creazione della riserva ha contribuito a ridurre l'eccedenza di quote in circolazione del 29 % nel 2019 rispetto al livello record del 2013. Tuttavia, secondo la relazione 2021 sul mercato del carbonio, il numero totale di quote in circolazione è aumentato nuovamente nel 2020 raggiungendo 1 579 miliardi di quote, rispetto ai 1 385 miliardi di quote del 2019. Tale aumento considerevole dell'eccedenza complessiva era legato a una flessione della domanda dovuta alla crisi di COVID-19. La Commissione stima che occorreranno fino a quattro anni per assorbire l'eccedenza supplementare del 2020, il che ritarderà ulteriormente l'urgente necessità di assorbire l'eccedenza storica e rendere l'EU ETS adatto allo scopo. Pertanto, e fatte salve le ulteriori revisioni della riserva nel quadro della revisione generale della direttiva 2003/87/CE e della decisione (UE) 2015/1814 che avrà luogo nel 2022, la Commissione dovrebbe monitorare costantemente il funzionamento della riserva e garantire che continui a essere adeguata allo scopo in caso di futuri shock esterni imprevedibili.
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Emendamento 13
Proposta di decisione
Considerando 8 bis (nuovo)
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Testo della Commissione
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Emendamento
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(8 bis)
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Una riserva solida e lungimirante è essenziale per garantire l'integrità dell'EU ETS e per orientarlo efficacemente affinché contribuisca, come strumento strategico, all'obiettivo di conseguire la neutralità climatica dell'Unione al più tardi entro il 2050 e all'obiettivo di conseguire successivamente emissioni negative, come stabilito all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119. L'EU ETS e quindi la riserva dovrebbero essere allineati anche agli sforzi di limitare l'aumento della temperatura mondiale a 1,5 oC rispetto ai livelli preindustriali, riconoscendo che ciò ridurrebbe in misura significativa i rischi e gli impatti dei cambiamenti climatici, rispecchiando nel contempo l'equità e il principio delle responsabilità comuni ma differenziate e delle rispettive capacità, alla luce delle diverse circostanze nazionali, conformemente all'articolo 2 dell'accordo di Parigi.
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Emendamento 14
Proposta di decisione
Considerando 10
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Testo della Commissione
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Emendamento
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(10)
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Se il numero di quote in circolazione supera la soglia massima stabilita, dal volume di quote da mettere all'asta e da immettere nella riserva viene detratto un quantitativo corrispondente a una determinata percentuale di tali quote. Nel frattempo, un numero corrispondente di quote viene svincolato dalla riserva per gli Stati membri, e aggiunto ai volumi di quote da mettere all'asta se il numero totale di quote in circolazione scende al di sotto della soglia inferiore stabilita.
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(10)
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Attualmente,
se il numero di quote in circolazione supera la soglia massima stabilita, dal volume di quote da mettere all'asta e da immettere nella riserva viene detratto un quantitativo corrispondente a una determinata percentuale di tali quote. Nel frattempo, un numero corrispondente di quote viene svincolato dalla riserva per gli Stati membri, e aggiunto ai volumi di quote da mettere all'asta se il numero totale di quote in circolazione scende al di sotto della soglia inferiore stabilita.
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Emendamento 15
Proposta di decisione
Considerando 11
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Testo della Commissione
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Emendamento
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(11)
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La direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) ha modificato la decisione (UE) 2015/1814 raddoppiando la percentuale da utilizzare per determinare il numero di quote da integrare ogni anno nella riserva dal 12 % al 24 % fino al 31 dicembre 2023.
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(11)
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La direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) ha modificato la decisione (UE) 2015/1814 raddoppiando la percentuale da utilizzare per determinare il numero di quote da integrare ogni anno nella riserva dal 12 % al 24 % fino al 31 dicembre 2023
, così da assorbire rapidamente l'eccedenza storica al fine di garantire un segnale di prezzo più forte per ridurre le emissioni di gas a effetto serra in modo efficiente sotto il profilo dei costi. Tale decisione è stata adottata nel contesto del precedente obiettivo climatico dell'Unione per il 2030 di ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 40 % rispetto ai livelli del 1990 in tutti i settori dell'economia.
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Emendamento 16
Proposta di decisione
Considerando 14
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Testo della Commissione
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Emendamento
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(14)
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L'analisi effettuata nel contesto del riesame della riserva e gli sviluppi previsti riguardanti il mercato del carbonio dimostrano che un tasso del 12 % del numero totale di quote in circolazione da integrare nella riserva ogni anno dopo il 2023 è insufficiente per evitare un aumento significativo dell'eccedenza di quote nell'EU ETS.
Pertanto, dopo il 2023 la percentuale dovrebbe continuare a essere del 24 % e anche il numero minimo di quote da immettere nella riserva dovrebbe continuare a essere di 200 milioni.
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(14)
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L'analisi effettuata nel contesto del riesame della riserva e gli sviluppi previsti riguardanti il mercato del carbonio dimostrano che un tasso del 12 % del numero totale di quote in circolazione da integrare nella riserva ogni anno dopo il 2023 è insufficiente per evitare un aumento significativo dell'eccedenza di quote nell'EU ETS.
Se la percentuale del numero totale di quote in circolazione da integrare ogni anno nella riserva tornasse al 12 % dopo il 2023, un'eccedenza significativa e dannosa di quote nell'ambito del sistema EU ETS potrebbe perturbare
la
stabilità del mercato e il corretto funzionamento
del
sistema EU ETS,
e
pregiudicare di conseguenza la riduzione delle emissioni
di
gas a effetto necessaria per soddisfare gli obiettivi climatici giuridicamente vincolanti, come indicato
nella
valutazione d'impatto effettuata dalla Commissione nell'ambito della presente decisione
.
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Emendamento 17
Proposta di decisione
Considerando 15
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Testo della Commissione
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Emendamento
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(15)
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Se
la percentuale
del
numero
totale
di quote
in circolazione
da integrare
ogni anno
nella riserva
tornasse al 12
%
dopo il 2023, un'eccedenza potenzialmente dannosa
di quote
nell'ambito del sistema EU ETS potrebbe perturbare la stabilità del mercato
.
Inoltre, la percentuale del 24 % dopo il 2023
dovrebbe essere
stabilita
indipendentemente dalla revisione generale della direttiva 2003/87/CE e della decisione (UE) 2015/1814 al fine di rafforzare il sistema di scambio di quote di emissione dell'UE, in linea con gli obiettivi più ambiziosi dell'Unione in materia di clima per il 2030,
al fine di garantire
la prevedibilità del mercato.
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(15)
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È pertanto importante garantire che
la percentuale
non scenda al di sotto del 24 % dopo il 2023 e che il
numero
minimo
di quote da integrare nella riserva
non scenda al di sotto di 200 milioni
.
Ciò
dovrebbe essere
effettuato
indipendentemente dalla revisione generale della direttiva 2003/87/CE e della decisione (UE) 2015/1814 al fine di rafforzare il sistema di scambio di quote di emissione dell'UE, in linea con gli obiettivi più ambiziosi dell'Unione in materia di clima per il 2030,
onde garantire la sua tempestiva entrata in vigore e assicurare così
la prevedibilità del mercato
eliminando il rischio che la percentuale torni ad essere inferiore al 24 %. Il mantenimento della percentuale al 24 % all'interno della presente decisione non dovrebbe pregiudicare ulteriori revisioni della riserva, compresa, se del caso, la revisione della percentuale di quote da integrare nella riserva, nell'ambito della revisione generale della direttiva 2003/87/CE e della decisione (UE) 2015/1814 che avrà luogo nel 2022.
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Emendamento 18
Proposta di decisione
Considerando 15 bis (nuovo)
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Testo della Commissione
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Emendamento
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(15 bis)
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La percentuale del 24 % dopo il 2023 dovrebbe essere stabilita indipendentemente dal riesame generale della direttiva 2003/87/CE e della decisione (UE) 2015/1814 al fine di rafforzare il sistema EU ETS, in linea con gli obiettivi più ambiziosi dell'Unione in materia di clima per il 2030, al fine di garantire la prevedibilità del mercato.
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Emendamento 19
Proposta di decisione
Considerando 15 ter (nuovo)
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Testo della Commissione
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Emendamento
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(15 ter)
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Poiché l'obiettivo della presente decisione, ovvero il mantenimento degli attuali parametri della riserva stabilizzatrice del mercato, stabilito a norma della direttiva (UE) 2018/410, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può adottare misure in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
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(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A9-0045/2022).
(3) Accordo di Parigi (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4).
(3) Accordo di Parigi (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4).
(1 bis)
GU C 232 del 16.6.2021, pag. 28.
(4) COM(2019)0640.
(4) COM(2019)0640.
(1 bis)
Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).
(5) Speciale Eurobarometro 513 sui cambiamenti climatici, 2021 (https://ec.europa.eu/clima/citizens/support_en).
(5) Speciale Eurobarometro 513 sui cambiamenti climatici, 2021 (https://ec.europa.eu/clima/citizens/support_en).
(7)
Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).
(8) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).
(8) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).
(9) Decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE (GU L 264 del 9.10.2015, pag. 1).
(9) Decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE (GU L 264 del 9.10.2015, pag. 1).
(10) Direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814 (GU L 76 del 19.3.2018, pag. 3).
(10) Direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814 (GU L 76 del 19.3.2018, pag. 3).