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Document 62022TN0469

Causa T-469/22: Ricorso proposto il 22 luglio 2022 — BEI/Siria

GU C 359 del 19.9.2022, p. 91–92 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 359/91


Ricorso proposto il 22 luglio 2022 — BEI/Siria

(Causa T-469/22)

(2022/C 359/111)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Banca europea per gli investimenti (rappresentanti: D. Arts e E. Paredis, avvocati, T. Gilliams, R. Stuart e F. de Borja Oxangoiti Briones, agenti)

Convenuta: Repubblica araba siriana

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia condannare la Repubblica araba siriana:

al pagamento di tutte le somme dovute all’Unione europea in forza degli articoli 3.01, 3.02 e 4.01 dell’accordo di prestito «Electricity Distribution Project» n. 20948 (in prosieguo: l’«accordo di prestito»), dal 9 agosto 2017, nonché del suo diritto di surrogazione, che ammontano a:

EUR 28 777 508,71, ossia l’importo dovuto all’UE alla data del 30 giugno 2022, corrispondente all’intero capitale pari a EUR 27 388 963,40; agli interessi pari a EUR 116 091,27 e agli interessi di mora previsti dal contratto (maturati dalla data di scadenza fino alla data del 30 giugno 2022) pari a EUR 1 272 454,04.

ulteriori interessi contrattuali di mora, maturati al tasso annuale uguale al tasso più elevato (per ciascun periodo pertinente) tra (i) il tasso interbancario pertinente maggiorato del 2 % (200 punti base) o (ii) il tasso dovuto ai sensi dell’articolo 3.01 maggiorato dello 0,25 % (25 punti base), fino all’effettivo pagamento.

al pagamento di tutte le spese relative al presente procedimento ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo.

Primo e unico motivo, vertente sull’asserito inadempimento, da parte della Repubblica araba siriana, dei propri obblighi contrattuali, di cui agli articoli 3.01 e 4.01 dell’accordo di prestito, di pagare le ulteriori rate previste da tale accordo di prestito alla loro scadenza, dal 9 agosto 2017, e dell’obbligo contrattuale, di cui all’articolo 3.02 dell’accordo di prestito, di pagare gli interessi moratori relativi a ciascuna rata scaduta ed insoluta, maturati al tasso annuale ivi specificato. Di conseguenza, la Repubblica araba siriana è contrattualmente obbligata al pagamento di tutte le somme dovute, in forza degli articoli 3.01, 3.02 e 4.01 dell’accordo di prestito, alla ricorrente (surrogata nei diritti della Banca europea per gli investimenti).


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