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Document 62021CN0634

Causa C-634/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Wiesbaden (Germania) il 15 ottobre 2021 — OQ / Land Hessen

GU C 37 del 24.1.2022, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 37/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Wiesbaden (Germania) il 15 ottobre 2021 — OQ / Land Hessen

(Causa C-634/21)

(2022/C 37/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Wiesbaden

Parti

Ricorrente: OQ

Convenuto: Land Hessen

Litisconsorte: SCHUFA Holding AG

Questioni pregiudiziali

1.

Se l’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 (1) debba essere interpretato nel senso che il calcolo automatizzato di un tasso di probabilità relativo alla capacità di un interessato di saldare in futuro un debito costituisce già una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produce effetti giuridici che riguardano l’interessato o che incide in modo analogo significativamente sulla sua persona, qualora tale tasso, calcolato sulla base di dati personali relativi all’interessato, sia trasmesso dal titolare del trattamento a un terzo titolare del trattamento e quest’ultimo basi prevalentemente su tale tasso la sua decisione sulla stipulazione, sull’attuazione o sulla cessazione di un contratto con l’interessato.

2.

In caso di risposta negativa alla prima questione pregiudiziale: se l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 22 del regolamento (UE) 2016/679 debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale ai sensi della quale il ricorso a un tasso di probabilità — nella fattispecie relativo alla solvibilità e alla disponibilità a pagare di una persona fisica, che includa informazioni sui crediti — di un certo comportamento futuro di una persona fisica, allo scopo di decidere sulla stipulazione, sull’attuazione o sulla cessazione di un contratto con tale persona (scoring), è consentito solo se sono soddisfatte determinate ulteriori condizioni, meglio specificate nella motivazione della domanda di pronuncia pregiudiziale.


(1)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1)


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