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Dokument 62019TA0315

Causa T-315/19: Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2020 — BT / Commissione («Funzione pubblica – Funzionari – Coniuge superstite – Pensione di reversibilità – Articoli 18 e 20 dell’allegato VIII dello Statuto – Requisiti di ammissibilità – Durata del matrimonio – Eccezione di illegittimità – Parità di trattamento – Principio di non discriminazione in base all’età – Proporzionalità»)

GU C 62 del 22.2.2021, s. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 62/27


Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2020 — BT / Commissione

(Causa T-315/19) (1)

(«Funzione pubblica - Funzionari - Coniuge superstite - Pensione di reversibilità - Articoli 18 e 20 dell’allegato VIII dello Statuto - Requisiti di ammissibilità - Durata del matrimonio - Eccezione di illegittimità - Parità di trattamento - Principio di non discriminazione in base all’età - Proporzionalità»)

(2021/C 62/33)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: BT (rappresentante: J.-N. Louis, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentante: B. Mongin, agente)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Association internationale des anciens de l’Union européenne (AIACE Internationale) (rappresentante: J. Van Rossum, avvocato)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Parlamento europeo (rappresentanti: J. Van Pottelberge e J. Steele, agenti), Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e R. Meyer, agenti)

Oggetto

Domanda ai sensi dell’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento della decisione della Commissione del 20 luglio 2018 recante rigetto della domanda della ricorrente volta ad ottenere una pensione di reversibilità.

Dispositivo

1)

La decisione della Commissione europea del 20 luglio 2018 recante rigetto della domanda di BT volta ad ottenere una pensione di reversibilità è annullata.

2)

La Commissione sopporterà, oltre alle proprie spese, le spese di BT.

3)

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea sopporteranno ciascuno le proprie spese.

4)

L’Association internationale des anciens de l’Union européenne (AIACE Internationale) sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 246 del 22.7.2019.


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