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Document 62020TN0510

    Causa T-510/20: Ricorso proposto il 14 agosto 2020 — Fachverband Spielhallen e LM / Commissione

    GU C 329 del 5.10.2020, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    5.10.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 329/23


    Ricorso proposto il 14 agosto 2020 — Fachverband Spielhallen e LM / Commissione

    (Causa T-510/20)

    (2020/C 329/42)

    Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrenti: Fachverband Spielhallen eV (Berlino, Germania) e LM (rappresentanti: A.Bartosch e R. Schmidt, Rechtsanwälte).

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione impugnata nella parte in cui la convenuta, con riferimento alla misura 3, ossia la riduzione dell'imposta sulle attività produttive e dell'imposta sui redditi ovvero dell’imposta sulle società a seguito della detrazione dalla base imponibile per dette imposte degli importi versati in relazione al prelievo sugli utili ai sensi dell'articolo 14 dello SpielbankG NRW, ha definitivamente respinto il reclamo delle ricorrenti e si è quindi rifiutata di avviare il procedimento di indagine formale in relazione a tale misura;

    condannare la convenuta a rifondere le spese sostenute dalle ricorrenti.

    Motivi e principali argomenti

    Il presente ricorso è diretto all’annullamento della decisione della Commissione del 9 dicembre 2019, C(2019)8819 def., in materia di aiuti di stato SA44944 (2019/C) (ex 2019/FC) e SA.53552 (2019/C, ex 2019/FC) — Trattamento fiscale degli operatori dei casinò pubblici in Germania e presunta garanzia a favore degli operatori dei casinò pubblici in Germania.

    A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono un unico motivo, relativo alla violazione dei loro diritti procedurali a seguito del rifiuto della Commissione di avviare il procedimento di indagine formale, in particolare in relazione alla misura 3. Tale motivo è suddiviso in quattro parti:

    Omessa considerazione dei requisiti individuati dalla giurisprudenza dell'Unione nella classificazione come imposta del prelievo sugli utili ai sensi dell'articolo 14 dello SpielbankG NRW, nella sua versione precedente all’attuale, stabilendo quindi una premessa errata ai fini dell’esame.

    Omessa qualificazione del prelievo sugli utili ai sensi dell’articolo 14 dello SpielbankG NRW, nella sua versione precedente all’attuale, come imposta ai sensi delle disposizioni applicabili del diritto tedesco.

    Inadeguatezza delle argomentazioni addotte dalla convenuta a sostegno della natura fiscale del prelievo sugli utili.

    Distinzione tra imposte sugli utili generali e speciali — rovesciamento del rapporto tra regola e eccezione.


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