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Document 62020CN0128

    Causa C-128/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Klagenfurt (Austria) il 19 febbraio 2020 — GSMB Invest GmbH & Co. KG / Auto Krainer Gesellschaft m.b.H.

    GU C 271 del 17.8.2020, p. 21–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    17.8.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 271/21


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Klagenfurt (Austria) il 19 febbraio 2020 — GSMB Invest GmbH & Co. KG / Auto Krainer Gesellschaft m.b.H.

    (Causa C-128/20)

    (2020/C 271/28)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Landesgericht Klagenfurt

    Parti

    Ricorrente: GSMB Invest GmbH & Co. KG

    Resistente: Auto Krainer Gesellschaft m.b.H.

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (1) debba essere interpretato nel senso che è vietato, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 715/2007, un dispositivo di un veicolo per il quale la valvola per il ricircolo dei gas di scarico, vale a dire un componente che influisce sulle emissioni, sia progettata in modo tale che la percentuale di ricircolo dei gas di scarico, vale a dire la quantità di gas di scarico che viene sottoposta a ricircolo, è regolata in maniera da essere garantita una modalità a basse emissioni solo tra i 15 e i 33 gradi Celsius e al di sotto dei 1 000 metri di altitudine, mentre diminuisce linearmente a zero al di fuori di tale intervallo di temperature nello spazio di 10 gradi Celsius e al di sopra dei 1 000 metri di altitudine nello spazio di 250 metri, comportando un aumento delle emissioni di ossidi di azoto (NOx) oltre i valori limite fissati dal regolamento n. 715/2007.

    2)

    Se l’espressione «per la necessità di proteggere il motore da danni o avarie» di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2007, debba essere interpretata nel senso che una strategia in materia di gas di scarico asseritamente finalizzata alla protezione di parti meccaniche, come valvola EGR, dispositivo di raffreddamento dell’EGR e filtro antiparticolato per motori diesel, non soddisfa le deroghe.

    3)

    Se l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 715/2007 debba essere interpretato nel senso che una strategia in materia di gas di scarico che garantisce la piena funzionalità dei dispositivi di controllo dell’inquinamento solo in presenza di temperature comprese tra 15 e 33 gradi Celsius e al di sotto dei 1 000 metri di altitudine (cosiddetto «intervallo termico») e quindi, in Europa e specialmente in Austria, per la maggior parte dell’anno non garantisce la piena operatività, non soddisfa la prescrizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1 — funzionamento del veicolo nell’uso normale — e costituisce un impianto di manipolazione vietato.


    (1)  GU 2007, L 171, pag. 1.


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