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Document 62019CA0242

    Causa C-242/19: Sentenza della Corte (Nona Sezione) dell’11 giugno 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Bucureşti — Romania) — CHEP Equipment Pooling NV / Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti — Serviciul Soluţionare Contestaţii, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti — Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenţi (Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 17, paragrafo 2, lettera g) – Trasferimento di beni mobili all’interno dell’Unione europea ai fini di una prestazione di servizi – Articoli 170 e 171 – Diritto al rimborso dell’IVA ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso – Direttiva 2008/9/CE – Nozione di «soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di rimborso» – Soggetto passivo non identificato ai fini dell’IVA nello Stato membro di rimborso)

    GU C 271 del 17.8.2020, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    17.8.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 271/16


    Sentenza della Corte (Nona Sezione) dell’11 giugno 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Bucureşti — Romania) — CHEP Equipment Pooling NV / Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti — Serviciul Soluţionare Contestaţii, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti — Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenţi

    (Causa C-242/19) (1)

    (Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 17, paragrafo 2, lettera g) - Trasferimento di beni mobili all’interno dell’Unione europea ai fini di una prestazione di servizi - Articoli 170 e 171 - Diritto al rimborso dell’IVA ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso - Direttiva 2008/9/CE - Nozione di «soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di rimborso» - Soggetto passivo non identificato ai fini dell’IVA nello Stato membro di rimborso)

    (2020/C 271/22)

    Lingua processuale: il romeno

    Giudice del rinvio

    Tribunalul Bucureşti

    Parti

    Ricorrente: CHEP Equipment Pooling NV

    Convenuti: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti — Serviciul Soluţionare Contestaţii, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti — Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenţi

    Dispositivo

    1)

    L’articolo 17, paragrafo 2, lettera g), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, deve essere interpretato nel senso che il trasferimento, da parte di un soggetto passivo, di beni in provenienza da uno Stato membro e a destinazione dello Stato membro di rimborso, ai fini della prestazione, da parte di tale soggetto passivo, di servizi di noleggio di tali beni in quest’ultimo Stato membro, non deve essere assimilato a una cessione intracomunitaria qualora l’utilizzazione di detti beni ai fini di una siffatta prestazione sia temporanea e gli stessi siano stati spediti o trasportati a partire dallo Stato membro in cui detto soggetto passivo è stabilito.

    2)

    Le disposizioni della direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro, devono essere interpretate nel senso che esse ostano a che uno Stato membro neghi il diritto al rimborso dell’imposta sul valore aggiunto a un soggetto passivo stabilito nel territorio di un altro Stato membro per il solo motivo che tale soggetto passivo è o avrebbe dovuto essere identificato ai fini dell’imposta sul valore aggiunto nello Stato membro di rimborso.


    (1)  GU C 206 del 17.6.2019.


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