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Document 62020TN0052
Case T-52/20: Action brought on 30 January 2020 — CX v Commission
Causa T-52/20: Ricorso proposto il 30 gennaio 2020 — CX / Commissione
Causa T-52/20: Ricorso proposto il 30 gennaio 2020 — CX / Commissione
GU C 95 del 23.3.2020, p. 39–40
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
23.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 95/39 |
Ricorso proposto il 30 gennaio 2020 — CX / Commissione
(Causa T-52/20)
(2020/C 95/49)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: CX (rappresentante: É. Boigelot, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare il suo ricorso ammissibile e fondato; |
di conseguenza,
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annullare la decisione del 21 marzo 2019, recante il riferimento Ares(2019)1889562, di reintegrare il ricorrente nel grado AD 8/5; |
— |
annullare la decisione del 21 ottobre 2019, recante il riferimento Ares(2019)6485832, notificata lo stesso giorno, con la quale l'APN ha respinto il reclamo, protocollato R/348/19, presentato dal ricorrente il 21 giugno 2019 contro la decisione impugnata; |
— |
riconoscere il danno derivante dalla perdita dell'opportunità di essere promosso e dalla privazione del diritto di rimanere in carica; a tal proposito, condannare la Commissione al pagamento di un indennizzo provvisoriamente valutato a EUR 300 000 (trecentomila), con riserva di aumento o diminuzione in corso di causa; |
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condannare la convenuta a tutte le spese, conformemente al regolamento di procedura del Tribunale dell'Unione europea. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sula violazione dell'obbligo di dare esecuzione alle sentenze del Tribunale ai sensi dell'articolo 266 TFUE, sulla violazione dei principi del legittimo affidamento, dell’aspettativa fondata e della buona fede. Il ricorrente sottolinea che, per ammissione della stessa Commissione, quest’ultima non ha ricostruito la sua carriera, come era tenuta a fare in conformità alla sentenza del 13 dicembre 2018, CX/Commissione (T-743/16 RENV, non pubblicata, EU:T:2018:937). Egli aggiunge che la Commissione non ha effettuato alcun riesame della sua situazione, né alcun esame comparativo con i meriti degli altri funzionari promuovibili. Infine, il ricorrente ritiene che la citata sentenza del Tribunale, che ha annullato la decisione di revoca, costituisse una garanzia idonea a far sorgere in lui la fondata speranza che la sua carriera sarebbe stata ricostituita dall'APN in buona fede, lealtà e sincerità e nel rispetto delle disposizioni e dei principi applicabili. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione e sul difetto di motivazione. Il ricorrente sostiene al riguardo che la nota impugnata non contiene alcuna motivazione della decisione di inquadrarlo nel grado AD 8, scatto 5. A suo avviso, si tratta di un «atto che arreca pregiudizio» e non di un «atto meramente confermativo», poiché tale nota attua e quindi comunica effettivamente una decisione della Commissione che arreca pregiudizio, anche se sarebbe stata tacita e non sarebbe stata comunicata preventivamente al ricorrente. |
3. |
Terzo motivo, vertente sull’errore materiale, sull’errore manifesto di valutazione, sulla violazione delle disposizioni generali di esecuzione dell'articolo 45 dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») e su vizi di procedura. Il ricorrente sostiene che in nessun punto dello Statuto è previsto che una decisione disciplinare di declassamento primeggi automaticamente su una decisione di promozione successiva quando il destinatario di entrambe le decisioni è lo stesso funzionario e che la promozione è, per sua natura, un atto giuridico che non ammette né condizioni, di tipo sospensivo o risolutivo, né una limitazione nel tempo. La Commissione avrebbe quindi dovuto considerare, al momento della ricostituzione della carriera del ricorrente, che quest'ultimo era inquadrato nel grado AD 10 a partire dal 1o gennaio 2010. Inoltre, il ricorrente fa valere che, a seguito dell'annullamento da parte del Tribunale della decisione di revoca e al fine di reintegrarlo e di ricostituire la sua carriera, la Commissione aveva anche l'obbligo di riprendere l'esercizio di promozione nella fase in cui era stato sospeso ai sensi dello Statuto in applicazione delle disposizioni generali di esecuzione dell'articolo 45 dello Statuto. Infine, secondo il ricorrente, al fine di ricostruire la sua carriera correttamente, seriamente e in buona fede, la Commissione era tenuta, in base al principio di buona amministrazione, ad analizzare in dettaglio tutti gli elementi che consentissero di giungere ad una decisione motivata relativamente al grado nel quale avrebbe dovuto essere reintegrato. Tuttavia, non solo essa non lo ha fatto, ma non ha nemmeno sentito il ricorrente prima di prendere la sua decisione. |
4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione dei principi delle pari opportunità e della parità di trattamento dei funzionari e del principio di vocazione alla carriera. Il ricorrente sostiene che il principio di vocazione alla carriera, che costituisce la forma particolare del principio di parità di trattamento applicabile ai funzionari, è stato violato in quanto l'amministrazione ha ignorato, nel periodo dal 1o gennaio 2010 al 1o maggio 2019, sia tale principio di vocazione alla carriera sia l'articolo 5, paragrafo 5, dello Statuto, in combinato disposto con le disposizioni dell'allegato I, parte B, dello stesso e con le disposizioni dello Statuto relative alla promozione dei funzionari, che stabiliscono che il ricorrente avrebbe potuto essere promosso al grado AD 11 il 1o gennaio 2014 e successivamente al grado AD 12 il 1o gennaio 2018. Queste stesse considerazioni portano, inoltre, a constatare una violazione delle pari opportunità e della parità di trattamento tra i funzionari, in quanto il ricorrente non è stato trattato alla stregua degli altri dipendenti. |