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Document 62020CN0028
Case C-28/20: Request for a preliminary ruling from the Attunda Tingsrätt (Sweden) lodged on 21 January 2020 — Airhelp Ltd v Scandinavian Airlines System SAS
Causa C-28/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Attunda tingsrätt (Svezia) il 21 gennaio 2020 — Airhelp Ltd / Scandinavian Airlines System SAS
Causa C-28/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Attunda tingsrätt (Svezia) il 21 gennaio 2020 — Airhelp Ltd / Scandinavian Airlines System SAS
GU C 95 del 23.3.2020, p. 22–22
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
23.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 95/22 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Attunda tingsrätt (Svezia) il 21 gennaio 2020 — Airhelp Ltd / Scandinavian Airlines System SAS
(Causa C-28/20)
(2020/C 95/26)
Lingua processuale: lo svedese
Giudice del rinvio
Attunda tingsrätt
Parti
Ricorrente: Airhelp Limited
Convenuta: Scandinavian Airlines System SAS
Questioni pregiudiziali
1) |
Se uno sciopero dei piloti impiegati da un vettore aereo e necessari per effettuare un volo costituisca una «circostanza eccezionale» ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004 (1), qualora lo sciopero non venga effettuato in rapporto ad una misura decisa o pronunciata dal vettore aereo, ma sia eseguito e regolarmente avviato da organizzazioni sindacali, nell’ambito di un’azione collettiva volta ad indurre il vettore aereo ad aumentare le retribuzioni, a fornire prestazioni o a modificare le condizioni di lavoro al fine di soddisfare le richieste delle organizzazioni di lavoratori. |
2) |
Quale importanza vada attribuita, se del caso, alla ragionevolezza delle richieste delle organizzazioni dei lavoratori e, in particolare, al fatto che le richieste relative agli aumenti delle retribuzioni sono nettamente più elevate degli aumenti delle retribuzioni generalmente applicati ai mercati del lavoro nazionale di cui trattasi. |
3) |
Quale importanza vada attribuita, se del caso, alla circostanza che il vettore aereo accetti, al fine di evitare uno sciopero, una proposta di transazione da parte di un ente nazionale incaricato delle controversie sindacali, mentre le organizzazioni sindacali non lo fanno. |
(1) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).